Formazione sicurezza per pizzaioli e addetti alla rosticceria: corsi obbligatori e DPI
Il pizzaiolo e l’addetto alla rosticceria rientrano nel settore ristorazione (ATECO 56.10) classificato a rischio medio dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: sono obbligatori 12 ore di formazione lavoratori (4 generale + 8 specifica), la formazione HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004 e delle delibere regionali, e l’antincendio di livello 2 (DM 02/09/2021) in presenza di forni a legna o a gas. La combinazione di fiamme libere, alte temperature, fumi da combustione e movimentazione manuale di sacchi farina da 25 kg rende questo mestiere esposto a rischi specifici che richiedono DPI dedicati e sorveglianza sanitaria periodica.
Dati chiave
- Livello rischio
- medio
- ATECO tipici
- 56.10 — Ristoranti e ristorazione mobile, 10.72 — Produzione pizza artigianale e industriale, 47.24 — Commercio al dettaglio pane e dolciumi
- Corsi obbligatori
- 6
- Costo annuo indicativo
- € 180 – € 350 per addetto
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio medio | 8 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9 |
| HACCP per addetti che manipolano alimenti | 8–12 ore (DGR regionale) | Reg. CE 852/2004 + delibera regionale di recepimento |
| Antincendio livello 2 (forni a legna o a gas) | 8 ore + prova pratica | DM 02/09/2021 — Allegato III |
| Primo soccorso gruppo B | 12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anni | DM 388/2003 |
Rischi specifici
- Ustioni da fiamma libera, piano cottura, forno a legna e forno a gas
- Esposizione a calore radiante e microclima caldo-secco durante il servizio
- Fumi e vapori da combustione: CO e IPA (Allegato XXXVIII D.Lgs 81/08) con forno a legna
- Movimentazione manuale dei carichi (MMC): sacchi farina da 25 kg e cassette derrate
- Scivolamenti su pavimenti unti o bagnati
- Tagli da coltelli e rotella tagliapizza
- Stress termico — indice WBGT superiore ai valori limite ISO 7243 in locali poco ventilati
- Rumore da impastatrice (>80 dB(A)) con obbligo di valutazione ex Titolo VIII D.Lgs 81/08
DPI obbligatori
- Guanti termici EN 407 per maneggio teglie e pala forni
- Guanti antitaglio EN 388 per porzionatura impasto e ingredienti
- Grembiule in cotone pesante o tessuto EN ISO 11612 resistente alla fiamma
- Calzature antiscivolo e antischiacciamento EN ISO 20345 S1P o S3
- Cuffia o copricapo obbligatorio per igiene HACCP e protezione dai capelli
Sorveglianza sanitaria
- Visita medica preventiva all’assunzione (idoneità alla mansione)
- Visita periodica annuale per esposizione a microclima caldo-secco e MMC
- Monitoraggio biologico per esposizione a IPA se presenza di forno a legna (Allegato XXXVIII D.Lgs 81/08)
Approfondimenti
Chi è il pizzaiolo e il quadro ATECO di riferimento
Il pizzaiolo è il lavoratore addetto alla preparazione e cottura della pizza in pizzerie, ristoranti con forno, rosticcerie e laboratori artigianali. La figura rientra principalmente nel codice ATECO 56.10 (ristoranti e ristorazione mobile), ma si trova anche nel 10.72 per la produzione di pizza surgelata o confezionata su scala artigianale-industriale, e nel 47.24 per i punti vendita al dettaglio di pizza al taglio o rosticceria.
Il settore della pizza in Italia conta oltre 100.000 esercizi tra pizzerie tradizionali, pizzerie al taglio e locali con forno a legna o a gas, con circa 200.000 addetti stimati da Unioncamere. La crescente diffusione della pizza di qualità — con processi di lunga lievitazione, alte temperature di cottura (400–500 °C nei forni a legna napoletani) e attrezzature professionali — ha reso il profilo di rischio del pizzaiolo più articolato rispetto al semplice cuoco.
L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 classifica il comparto ristorazione (ATECO 56) a rischio medio, richiedendo 12 ore di formazione lavoratori (4 generale + 8 specifica) e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Questa formazione è distinta e aggiuntiva rispetto all’HACCP e all’antincendio.
Rischi specifici del forno a legna e del forno a gas
Il forno a legna tradizionale raggiunge temperature di 400–500 °C nella volta e di 350–400 °C sul piano di cottura. L’utilizzo della pala e la gestione della brace espongono il pizzaiolo a calore radiante intenso e a rischio di ustione da contatto diretto con le superfici incandescenti o da schizzi di impasto. I guanti termici EN 407 sono indispensabili ma non sufficienti: è necessario formare il lavoratore sulle corrette tecniche di infornatura e rotazione.
I forni a legna producono fumi di combustione contenenti monossido di carbonio (CO) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA), classificati dall’Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08 come agenti chimici pericolosi. Il CO è particolarmente insidioso nelle ore di accensione e di alimentazione del fuoco in locali con ventilazione insufficiente: concentrazioni superiori a 35 ppm TWA (TLV-ACGIH) richiedono misure di riduzione alla fonte (cappa aspirante, estrattore, monitoraggio CO ambientale). Per gli IPA il rischio cancerogeno rende obbligatorio il monitoraggio biologico (analisi urinaria dei metaboliti) quando la valutazione strumentale supera i valori limite.
I forni a gas, pur eliminando il rischio da fumi di legna, presentano rischi specifici legati alla pressione del gas (perdite, fiamme libere, accensione in assenza di ventilazione), che richiedono formazione antincendio di livello 2 ai sensi del DM 02/09/2021 e la verifica periodica dell’impianto da parte di tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008. La presenza di bombole GPL o di allacciamento alla rete del gas naturale cambia la valutazione del rischio incendio e la categoria dell’attività ai fini della prevenzione incendi.
Corsi obbligatori e costi orientativi
Il percorso formativo obbligatorio per un pizzaiolo neoassunto comprende: 12 ore di formazione lavoratori rischio medio (Accordo SR 21/12/2011), HACCP per addetto (durata variabile per Regione, tipicamente 8–12 ore), antincendio livello 2 (8 ore + prova pratica, DM 02/09/2021) e primo soccorso gruppo B (12 ore, DM 388/2003). Il costo orientativo di mercato per la formazione iniziale completa si colloca tra € 180 e € 350 per addetto, a seconda della modalità di erogazione (e-learning per la formazione generale, aula per le parti pratiche) e del numero di partecipanti.
L’aggiornamento è obbligatorio: 6 ore ogni 5 anni per la formazione lavoratori (Accordo SR 21/12/2011), 5 ore ogni 5 anni per l’antincendio livello 2 (di cui 2 ore di prova pratica), 4 ore ogni 3 anni per il primo soccorso gruppo B. L’HACCP si aggiorna secondo la DGR regionale, tipicamente ogni 3–4 anni. Il datore di lavoro è tenuto a documentare tutti gli attestati nel fascicolo formativo del lavoratore e a tenerli a disposizione degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, NAS).
Accordo SR 17/04/2025: novità per la ristorazione
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha introdotto aggiornamenti significativi al sistema di formazione obbligatoria per i lavoratori, con effetti anche per il settore della ristorazione e della pizzeria. Le principali novità riguardano la possibilità di erogare in modalità e-learning una quota più ampia della formazione specifica per il rischio medio, la revisione dei contenuti dell’aggiornamento quinquennale con maggiore attenzione ai rischi emergenti (stress termico, rischio chimico da prodotti di pulizia) e l’introduzione di requisiti più stringenti per gli enti formatori accreditati.
Per le pizzerie con forni a legna, l’Accordo del 2025 non modifica gli obblighi antincendio (che restano disciplinati dal DM 02/09/2021) né quelli HACCP (che restano di competenza regionale), ma rafforza l’obbligo di aggiornamento per i preposti: il titolare di pizzeria che svolge anche funzioni di preposto (vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei collaboratori) è ora obbligato a un aggiornamento specifico del preposto di 6 ore ogni 2 anni, in aggiunta al normale aggiornamento lavoratori.
Domande frequenti
Il titolare della pizzeria che lavora in cucina deve fare i corsi sicurezza?
Sì. Il titolare che lavora in cucina — e che quindi si espone personalmente ai rischi del mestiere (calore, fumi, scivolamenti) — è soggetto agli obblighi del D.Lgs 81/08 sia come datore di lavoro sia, se svolge attività lavorativa continuativa, come lavoratore autonomo esposto a rischi. Se impiega dipendenti, deve anche adempiere agli obblighi di formazione, nomina del RSPP, redazione del DVR e nomina degli addetti alle emergenze. Non esistono esenzioni per le micro-imprese familiari: l’obbligo di DVR scatta con il primo dipendente (art. 17 D.Lgs 81/08).
Il forno a legna richiede antincendio livello 2 o livello 3?
La classificazione dipende dalla valutazione del rischio incendio dell’attività nel suo complesso (superficie, carico d’incendio, affollamento) ai sensi del DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e del DM 02/09/2021. Nella maggior parte delle pizzerie artigianali il livello 2 (8 ore + prova pratica) è sufficiente per gli addetti alla squadra antincendio. Il livello 3 (corso avanzato con simulazioni di evacuazione) è richiesto per le attività con affollamento elevato (oltre 300 persone) o con rischi specifici aggravati. La valutazione deve essere effettuata dal RSPP sulla base della specifica attività e non può essere standardizzata a priori.
HACCP e sicurezza sul lavoro sono corsi distinti?
Sì, sono due obblighi formativi autonomi e non sostituibili l’uno con l’altro. L’HACCP (Reg. CE 852/2004) è un obbligo igienico-sanitario che riguarda la corretta manipolazione degli alimenti per prevenire le tossinfezioni alimentari: lo verifica l’ASL nel quadro dei controlli ufficiali sull’igiene degli alimenti. La formazione sicurezza lavoratori (D.Lgs 81/08 e Accordo SR 21/12/2011) riguarda i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro (infortuni, malattie professionali, DPI): la verifica spetta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e all’ASL – Servizio PSAL. Un pizzaiolo deve possedere entrambi gli attestati: l’HACCP non sostituisce la formazione 81/08 e viceversa.
Con il CCNL Pubblici Esercizi chi paga i corsi di sicurezza?
I costi dei corsi obbligatori previsti dal D.Lgs 81/08 (formazione lavoratori, antincendio, primo soccorso) sono a totale carico del datore di lavoro (art. 37 comma 12 D.Lgs 81/08): il lavoratore non può essere obbligato a sostenere né a rimborsare alcuna spesa per la formazione sicurezza. Lo stesso vale per l’HACCP. Il CCNL Pubblici Esercizi (categoria che include le pizzerie) conferma questo principio e prevede che la formazione si svolga, ove possibile, durante l’orario di lavoro o, se fuori orario, che il tempo sia retribuito come normale orario di lavoro.
Qual è la frequenza degli aggiornamenti per il pizzaiolo?
L’aggiornamento della formazione lavoratori è di 6 ore ogni 5 anni (Accordo SR 21/12/2011). L’antincendio livello 2 si aggiorna ogni 5 anni (5 ore, di cui 2 di prova pratica, DM 02/09/2021). Il primo soccorso gruppo B si aggiorna ogni 3 anni (4 ore, DM 388/2003). La frequenza dell’aggiornamento HACCP è stabilita dalla DGR regionale, tipicamente ogni 3–4 anni. Il datore di lavoro è responsabile del monitoraggio delle scadenze e dell’organizzazione tempestiva degli aggiornamenti.
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