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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Formazione sicurezza per pittori, imbianchini e decoratori: obblighi, corsi e DPI

I pittori, imbianchini e decoratori sono classificati a rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (ATECO F43). La mansione comporta frequenti lavori in quota su ponteggi, trabattelli e scale a pioli (Titolo IV D.Lgs 81/08), esposizione a solventi organici (VOC), vernici alchidiche ed epossidiche, polveri abrasive e, negli edifici ante 1978, al rischio piombo. La formazione obbligatoria comprende 16 ore di sicurezza lavoratori, il corso specifico per lavori in quota, l’abilitazione al montaggio dei ponteggi (PiMUS — Allegato XXI D.Lgs 81/08), il primo soccorso e l’antincendio.

Dati chiave

Livello rischio
alto
ATECO tipici
F43.34 — Tinteggiatura e posa in opera di vetrate, F43.39 — Altri lavori di completamento e finitura di edifici n.c.a., F43.21 — Installazione di impianti elettrici (se integrata con decorazione), F43.99 — Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.
Corsi obbligatori
7
Costo annuo indicativo
€ 280 – € 480 per addetto (formazione lavoratori 16 ore + lavori in quota + ponteggi PiMUS + antincendio + primo soccorso, esclusi aggiornamenti quinquennali)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio alto (ATECO F43)12 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025
Corso specifico lavori in quota8 ore minimoArt. 105-130 D.Lgs 81/08 — Titolo IV; Accordo Stato-Regioni 26/01/2006
Abilitazione ponteggiatori e PiMUScome da Allegato XXI D.Lgs 81/08Allegato XXI D.Lgs 81/08 — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Primo soccorso gruppo B12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anniDM 388/2003
Antincendio livello 1 o 2 (in base alla tipologia del cantiere)4 ore (livello 1) oppure 8 ore + prova pratica (livello 2)DM 02/09/2021 — Allegati II e III

Rischi specifici

  • Lavori in quota (art. 105-130 D.Lgs 81/08, Titolo IV): utilizzo di ponteggi metallici fissi (autorizzati dal Ministero del Lavoro — art. 131 D.Lgs 81/08), trabattelli mobili, scale a pioli doppie o semplici; obbligo di PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) per ogni ponteggio fisso (art. 134 D.Lgs 81/08); rischio di caduta dall’alto come prima causa di infortuni mortali nel settore edile
  • Rischio chimico — solventi organici (VOC): vernici alchidiche e alchidiche modificate con acquaragia minerale o essenza di trementina; vernici epossidiche con componenti A (resina) e B (indurente amminico) — classificati CLP: sensibilizzanti cutanei e respiratori (H317, H334); diluenti aromatici (xilene, toluene) con VLEP — D.Lgs 81/08 Allegato XXXVIII e Direttiva (UE) 2017/164 — obbligo di valutazione del rischio chimico con metodo MOVaRisCh; schede dati di sicurezza (SDS) obbligatorie e aggiornate secondo REACH
  • Polveri abrasive da carteggiatura: polveri di legno (se superfici lignee — agente cancerogeno Gruppo 1 IARC se polvere di legno duro, art. 237 D.Lgs 81/08 — Titolo IX Capo II); polveri di vernici vecchie; nelle ristrutturazioni di edifici ante 1978 rischio piombo da vernici al minio (ossido di piombo) — D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo II piombo, art. 233-237; obbligo di piano di rimozione sicura con DPI specifici e smaltimento come rifiuto speciale pericoloso
  • DPI obbligatori per solventi e polveri: guanti in nitrile (EN 374, resistenza chimica a solventi organici cat. III); maschera semifacciale con filtri combinati A2P3 (solventi organici + polveri fini) o FFP3 per operazioni brevi; occhiali a maschera EN 166 per parapolvere e schizzi; tuta monouso Tyvek in caso di rimozione vernici al piombo; imbracatura anticaduta (EN 361) con dispositivo retrattile (EN 360) per lavori su ponteggi e trabattelli
  • Ergonomia: posture incongrue prolungate — lavori eseguiti con le braccia sollevate sopra la testa (soffitti, cornicioni), in ginocchio (pavimenti e battiscopa), in posizioni accucciate; rischio lombalgia e patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori (sindrome da sovraccarico biomeccanico); valutazione con metodo OCRA e NIOSH; pause programmate obbligatorie
  • Rischio infortuni meccanici: scivolamento dalle scale a pioli per scarsa aderenza delle suole o errato posizionamento (inclinazione raccomandata 75° — art. 113 D.Lgs 81/08); ribaltamento del trabattello su superfici irregolari; schizzi di vernice agli occhi durante l’applicazione a rullo o a pennello ad alta pressione (airless)

DPI obbligatori

  • Imbracatura anticaduta (EN 361) con cordino di collegamento o dispositivo retrattile (EN 360) per lavori su ponteggi, trabattelli e scale a pioli oltre i 2 m di altezza — obbligatoria ai sensi degli art. 111-115 D.Lgs 81/08; ancorata a punto fisso resistente ad almeno 10 kN
  • Casco protettivo (EN 397) nei cantieri edili e ovunque vi sia rischio di caduta di oggetti dall’alto — obbligatorio ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 81/08
  • Calzature di sicurezza (EN ISO 20345, categoria S3 con puntale e lamina antiperforazione) con suola antiscivolo SRC per l’utilizzo su ponteggi e superfici di lavoro potenzialmente scivolose
  • Guanti in nitrile (EN 374, categoria III) resistenti ai solventi organici (xilene, toluene, acquaragia) e alle vernici epossidiche — da sostituire ad ogni turno o in caso di deterioramento visibile
  • Maschera semifacciale con filtri combinati A2P3 (EN 140 + filtri EN 143) per la protezione da solventi organici (VOC) e polveri fini durante la carteggiatura e l’applicazione di vernici a base solvente; FFP3 monouso per operazioni brevi di carteggiatura
  • Occhiali a maschera parapolvere (EN 166, marcatura 3 — protezione liquidi, 4 — grandi particelle) durante la carteggiatura e l’applicazione di vernici ad alta pressione (airless o airspray)
  • Tuta monouso in Tyvek (EN 13982-1, categoria 5) e guanti in lattice o nitrile spessi durante la rimozione di vernici contenenti piombo (edifici ante 1978) — smaltimento come rifiuto speciale pericoloso (D.Lgs 152/2006)

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza sanitaria per rischio chimico (Titolo IX D.Lgs 81/08): visita preventiva e periodica (almeno annuale) con valutazione della funzionalità respiratoria (spirometria) per l’esposizione a solventi organici (VOC) e polveri abrasive; valutazione della cute per rischio sensibilizzazione da vernici epossidiche
  • Sorveglianza sanitaria per rischio piombo (D.Lgs 81/08 art. 233): plombemia (piombo nel sangue) e piombo nelle urine obbligatori per i lavoratori esposti a piombo durante rimozione di vernici; periodicità trimestrale se plombemia > 40 µg/100 ml, semestrale se < 40 µg/100 ml
  • Idoneità al lavoro in quota: valutazione dell’idoneità alla mansione specifica per lavori in quota con verifica delle condizioni che possono causare perdita improvvisa di coscienza (epilessia, vertigini, ipoglicemia, malattie cardiovascolari); periodicità definita dal medico competente
  • Valutazione muscoloscheletrica per rischio ergonomico: visita periodica con valutazione degli arti superiori e della colonna vertebrale (lombalgia da lavori con braccia sollevate e posture incongrue)

Approfondimenti

Lavori in quota e PiMUS: obblighi del pittore e dell’imbianchino

Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 (artt. 105-130) disciplina i lavori temporanei in quota, definiti come lavori eseguiti a un’altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. Per il pittore e l’imbianchino, i lavori in quota rappresentano la routine quotidiana: tinteggiatura di facciate esterne, decorazione di soffitti e cornicioni, applicazione di vernici su strutture alte. L’art. 134 del D.Lgs 81/08 impone che per ogni ponteggio metallico fisso venga redatto un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS), documento tecnico che descrive la configurazione del ponteggio, le modalità di montaggio e smontaggio in sicurezza, i dispositivi di protezione collettiva e individuale da impiegare, i carichi ammissibili e le istruzioni per l’utente. Il PiMUS deve essere redatto da persona competente e tenuto in cantiere.

L’abilitazione al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi è disciplinata dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08: il lavoratore addetto deve aver frequentato un corso teorico-pratico con le caratteristiche stabilite dall’Allegato stesso (durata minima 28 ore per ponteggi fissi, con aggiornamento quadriennale di 4 ore). Le scale a pioli, spesso preferite per lavori brevi, devono rispettare l’art. 113 D.Lgs 81/08: inclinazione ottimale di 75° rispetto all’orizzontale, ancoraggio in sommità, prolungamento di almeno 1 m oltre il punto di accesso, utilizzo da parte di un solo lavoratore alla volta. L’uso del trabattello (ponteggio mobile su ruote) richiede blocco delle ruote durante l’uso e piano di calpestio con parapetto perimetrale (EN 1004).

Rischio chimico da solventi organici: valutazione, VLEP e DPI per imbianchini

I solventi organici utilizzati dai pittori (acquaragia minerale, xilene, toluene, acetone, MEK) sono classificati come composti organici volatili (VOC) e rientrano nell’ambito del Titolo IX D.Lgs 81/08 (rischio chimico) e dell’Allegato XXXVIII (valori limite di esposizione professionale — VLEP). Il datore di lavoro deve valutare il rischio chimico da solventi nel DVR applicando un metodo riconosciuto (es. MOVaRisCh) e confrontando l’esposizione stimata o misurata con i VLEP aggiornati dalla Direttiva (UE) 2017/164 e recepiti nel D.Lgs 81/08. Se il rischio risulta non basso, deve attivare la sorveglianza sanitaria e adottare misure di prevenzione: ventilazione forzata degli ambienti chiusi, sostituzione dei solventi con prodotti all’acqua ove tecnicamente possibile, limitazione dei tempi di esposizione.

Le vernici epossidiche a due componenti (resina + indurente amminico) presentano un rischio specifico di sensibilizzazione cutanea e respiratoria (H317, H334 secondo classificazione CLP): una volta sensibilizzato, il lavoratore può sviluppare dermatite allergica da contatto o asma occupazionale anche a concentrazioni molto basse. I DPI chimici devono essere di cat. III (terza categoria, rischi elevati e irreversibili): i guanti devono riportare la marcatura EN 374 con il codice dei solventi testati, le maschere devono essere di tipo semifacciale o facciale intero con filtri A2 (solventi organici) combinati P3 (polveri) certificati EN 143. Il datore di lavoro deve documentare la scelta dei DPI con riferimento alle SDS delle sostanze utilizzate.

Vernici al piombo negli edifici ante 1978: rischi e piano di rimozione sicura

Negli edifici costruiti prima del 1978, le vernici antiruggine e le pitture decorative contenevano frequentemente piombo (minio, bianco di piombo) come pigmento e stabilizzante. La carteggiatura, la fresatura o la rimozione termica di queste vernici genera polveri e fumi di piombo che, se inalati, causano saturnismo (intossicazione da piombo): effetti neurologici, renali, ematologici irreversibili, tossicità riproduttiva (H360 secondo CLP). Il D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo II (artt. 233-240) disciplina la protezione dei lavoratori esposti al piombo: obbligo di valutazione dell’esposizione con misurazione della concentrazione nell’aria (mg/m³), sorveglianza biologica (plombemia), adozione di misure di prevenzione collettive (aspirazione localizzata, umidificazione per abbattere le polveri) e individuali (DPI: maschera FFP3 o più, tuta monouso, guanti).

Il piano di rimozione sicura delle vernici al piombo deve includere: identificazione analitica della presenza di piombo (test rapidi colorimetrici o analisi di laboratorio XRF), delimitazione e segnaletica dell’area di lavoro, aspirazione con filtro HEPA, raccolta e smaltimento dei residui come rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17.09.03 — rifiuti misti da costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose) ai sensi del D.Lgs 152/2006. I lavoratori esposti devono ricevere formazione specifica sul rischio piombo (art. 238 D.Lgs 81/08) e sottoporsi a sorveglianza sanitaria con plombemia periodica.

Domande frequenti

Quante ore di formazione deve fare un imbianchino neoassunto?

Un imbianchino neoassunto che opera in imprese edili e di finitura (ATECO F43) deve completare la seguente formazione obbligatoria: 16 ore di formazione lavoratori D.Lgs 81/08 (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica per rischio alto, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011); corso specifico per lavori in quota (minimo 8 ore, Accordo SR 26/01/2006 e art. 105 D.Lgs 81/08); corso per addetti al montaggio e smontaggio ponteggi — abilitazione ponteggiatore con PiMUS (Allegato XXI D.Lgs 81/08, durata minima 28 ore); corso di primo soccorso gruppo B (12 ore + 4 ore di aggiornamento ogni 3 anni, DM 388/2003); corso antincendio livello 1 (4 ore) o livello 2 (8 ore + prova pratica) in base alla tipologia dei cantieri (DM 02/09/2021). Il totale della formazione iniziale è di circa 70-80 ore. L’aggiornamento quinquennale lavoratori è di 6 ore (Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025).

Serve il PiMUS anche per un ponteggio semplice di 2 piani?

Sì. L’art. 134 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è obbligatorio per tutti i ponteggi metallici fissi, indipendentemente dall’altezza, dal numero di piani o dalla durata del cantiere. Non esiste una soglia minima di altezza o complessità sotto la quale il PiMUS possa essere omesso: la norma si applica a qualsiasi ponteggio metallico fisso autorizzato dal Ministero del Lavoro (art. 131 D.Lgs 81/08). Il PiMUS deve essere redatto da persona competente, tenuto in cantiere, e deve contenere le istruzioni per il montaggio e lo smontaggio in sicurezza, la configurazione del ponteggio e i DPI da utilizzare. Per i trabattelli (ponteggi mobili su ruote), invece, è sufficiente seguire le istruzioni del costruttore e rispettare le norme EN 1004.

Cosa fare se si trovano vernici al piombo durante una ristrutturazione?

Se durante una ristrutturazione di un edificio ante 1978 si sospetta la presenza di vernici contenenti piombo, è obbligatorio sospendere i lavori di rimozione, eseguire una verifica analitica (test colorimetrico rapido o analisi XRF) e, in caso di conferma, attivare il piano di rimozione sicura ai sensi del D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo II (artt. 233-240) sul rischio piombo. Il lavoratore deve interrompere qualsiasi attività di carteggiatura o rimozione senza i DPI appropriati (maschera FFP3, tuta monouso Tyvek, guanti), poiché le polveri di piombo sono tossiche anche a basse concentrazioni. I residui di vernice al piombo devono essere raccolti, imballati e smaltiti come rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17.09.03) con formulario di identificazione del rifiuto (FIR) ai sensi del D.Lgs 152/2006. Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sul rischio specifico (art. 238 D.Lgs 81/08) e attivare la sorveglianza biologica con plombemia.

Il pittore che lavora da solo come dipendente unico ha bisogno di RSPP?

Sì. Anche con un solo dipendente, il datore di lavoro è obbligato a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/08. Tuttavia, l’art. 34 del D.Lgs 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente la funzione di RSPP (senza quindi nominarne uno esterno) se l’azienda rientra tra quelle indicate nell’Allegato II del medesimo decreto. Le imprese del settore ATECO F (costruzioni) non sono elencate nell’Allegato II, pertanto il datore di lavoro di un’impresa edile di tinteggiatura — anche con un solo dipendente — non può svolgere direttamente le funzioni di RSPP e deve nominare un RSPP esterno adeguatamente formato (art. 32 D.Lgs 81/08 — corso RSPP di 48 ore per il macrosettore ATECO 4-costruzioni).

I DPI per i solventi devono avere una marcatura specifica?

Sì. I DPI destinati alla protezione da rischi chimici gravi (solventi organici, vernici epossidiche) rientrano nella terza categoria ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 81/08 e del Regolamento (UE) 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE): devono riportare la marcatura CE seguita dal numero dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame di tipo (es. CE 0123). I guanti chimici devono essere certificati EN 374 con indicazione dei solventi testati e dei tempi di permeazione; le maschere semifacciali devono essere certificate EN 140 con filtri combinati certificati EN 143 (filtri gas tipo A per solventi organici, filtri particolato tipo P3 per polveri fini). La scelta dei DPI deve essere documentata nel DVR con riferimento alle SDS delle sostanze utilizzate e ai tempi di permeazione indicati dal costruttore del guanto.

Quanto spesso va aggiornata la valutazione del rischio chimico per solventi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato immediatamente ogni volta che cambiano le condizioni di esposizione: introduzione di nuovi prodotti chimici, cambiamento delle modalità di applicazione (es. da pennello ad airless), variazione del numero di lavoratori esposti, modifica dei locali di lavoro (es. passaggio da cantieri aperti a ambienti chiusi). In assenza di modifiche significative, è buona prassi — raccomandata dalla Commissione Consultiva Permanente (circ. Min. Lavoro del 12/10/2010) — effettuare una revisione periodica almeno ogni 3 anni. La valutazione del rischio chimico deve in ogni caso essere aggiornata ogni volta che la sorveglianza sanitaria o i monitoraggi ambientali evidenzino condizioni di rischio non previste o variazioni dei livelli di esposizione rispetto alla valutazione precedente (art. 223 c. 2 D.Lgs 81/08).

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