Formazione sicurezza per parrucchieri e barbieri: obblighi, corsi e DPI
Il parrucchiere per uomo e il barbiere operano in un ambiente classificato a rischio medio dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (ATECO 96.02) e sono tenuti a completare 12 ore di formazione lavoratori, la formazione igienica HACCP non è richiesta ma si applicano le norme regionali sui servizi alla persona, e sono obbligatori l’antincendio di livello 1 o 2 in base all’affollamento e il primo soccorso. La mansione comporta esposizione a prodotti chimici cosmetici (coloranti, ossidanti, decoloranti, fissatori per permanente) e rischi ergonomici da postura statica prolungata.
Dati chiave
- Livello rischio
- medio
- ATECO tipici
- 96.02.01 — Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.09 — Altri trattamenti estetici
- Corsi obbligatori
- 5
- Costo annuo indicativo
- € 150 – € 280 per addetto (formazione lavoratori 12 ore + antincendio livello 1 + primo soccorso, esclusi aggiornamenti)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio medio | 8 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9 |
| Antincendio livello 1 (attività con occupants ≤ 10 e rischio basso) | 4 ore | DM 02/09/2021 — Allegato II |
| Primo soccorso gruppo B o C in base ai dipendenti | 12 ore (gruppo B) o 8 ore (gruppo C) + aggiornamento ogni 3 anni | DM 388/2003 |
Rischi specifici
- Rischio chimico da prodotti cosmetici: coloranti ossidativi (p-fenilendiammina PPD, resorcinolo), decoloranti (persolfati di ammonio, potassio, sodio) classificati H317/H334 come sensibilizzanti cutanei e respiratori
- Dermatiti da contatto allergiche e irritative: contatto diretto con shampoo, balsami, lacche e fissatori per permanente (tioglicolato di ammonio)
- Rischio biologico: contatto con cute, sangue e capelli di clienti — possibile trasmissione di micosi (tinea capitis, tinea barbae), pediculosi, patogeni cutanei
- Rischio ergonomico: postura statica prolungata in piedi, movimenti ripetitivi degli arti superiori (forbici, rasoio, phon) — patologie muscoloscheletriche agli arti superiori e al rachide cervico-lombare
- Rischio da microtraumi da strumenti taglienti: ferite da bisturi da barba, forbici, lame di rasoio
- Rischio da agenti fisici: esposizione a calore e umidità da phon e vapozon, irritazione delle mucose oculari e delle prime vie aeree da lacche spray
- Rumore da phon professionali (fino a 90–95 dB(A) a contatto con l’orecchio del lavoratore) in uso prolungato
DPI obbligatori
- Guanti monouso in nitrile (anallergici, senza lattice) per applicazione di coloranti, decoloranti e permanenti — obbligatori per ogni trattamento chimico
- Camice o grembiule impermeabile ai prodotti cosmetici per protezione degli indumenti e della cute del tronco
- Calzature antiscivolo con suola in gomma su pavimenti bagnati (EN ISO 20345 categoria SRC)
- Occhiali di protezione (EN 166) per operazioni di miscelazione di prodotti ossidanti in polvere (persolfati)
- Mascherina FFP2 o semimascherina filtrante durante la miscelazione di decoloranti in polvere per prevenire la sensibilizzazione respiratoria da persolfati
Sorveglianza sanitaria
- Visita medica preventiva e periodica per rischio chimico da cosmetici classificati sensibilizzanti (Titolo IX D.Lgs 81/08 — artt. 229–232)
- Test allergologici cutanei (patch test) se compaiono sintomi di dermatite da contatto — valutazione del medico competente
- Visita oculistica se esposizione ricorrente a vapori di lacche o ossidanti irritanti
- Valutazione muscoloscheletrica periodica per patologie da lavoro ripetitivo (Titolo VI D.Lgs 81/08 — Allegato XXXIII)
Approfondimenti
Perché il parrucchiere per uomo è classificato a rischio medio
Il parrucchiere per uomo e il barbiere svolgono la propria attività all’interno di saloni classificati nell’ATECO 96.02.01. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 assegna questo settore al livello di rischio medio, con obbligo di 12 ore di formazione lavoratori (4 ore di modulo generale + 8 ore di modulo specifico). Tuttavia, la mansione presenta criticità specifiche che la rendono impegnativa sul piano della prevenzione: il contatto quotidiano con prodotti chimici cosmetici classificati come sensibilizzanti, il rischio biologico da strumenti taglienti, la postura obbligata per l’intera durata del turno e l’esposizione a calore e umidità.
In Italia operano circa 90.000 saloni da barbiere e parrucchiere secondo i dati Unioncamere, con una forte prevalenza di micro-imprese con uno o due addetti. Questa struttura rende spesso difficile la gestione sistematica della prevenzione, e le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riscontrano frequentemente la mancanza di formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per i rischi chimici.
Rischio chimico: persolfati, PPD e tioglicolato di ammonio
I tre principali agenti chimici pericolosi nel salone da barbiere sono: (1) i persolfati di ammonio, potassio e sodio contenuti nei decoloranti in polvere, classificati H317 (può causare reazione allergica cutanea) e H334 (può causare sintomi di allergia o asma o difficoltà respiratorie se inalato) — l’esposizione per inalazione durante la miscelazione è il principale fattore di sensibilizzazione professionale; (2) la para-fenilendiammina (PPD) e i coloranti ossidativi correlati contenuti nelle tinte permanenti, classificati H317 e potenzialmente cancerogeni in esposizione cronica; (3) il tioglicolato di ammonio contenuto nei fissatori per permanente, classificato H302 e H311, irritante cutaneo e mucosale. Il Titolo IX D.Lgs 81/08 (artt. 223–232) impone la valutazione del rischio chimico nel DVR con raccolta delle schede di sicurezza (SDS) di tutti i prodotti utilizzati, confronto con i valori limite di esposizione professionale VLEP e adozione delle misure di prevenzione: ventilazione locale aspirante nelle aree di miscelazione, guanti in nitrile monouso, mascherine FFP2 per le operazioni di miscelazione di decoloranti in polvere.
La dermatite da contatto professionale è la patologia più comune nel settore: interessa fino al 30% dei parrucchieri nel corso della vita lavorativa secondo le stime dell’INAIL. La prevenzione richiede l’adozione sistematica di guanti monouso in nitrile per ogni trattamento chimico, l’uso di creme barriera, la sostituzione dei prodotti più aggressivi con formulazioni a minore potenziale sensibilizzante dove tecnicamente possibile (art. 224 c.1 D.Lgs 81/08 — principio di sostituzione).
Ergonomia e rischio biologico nel lavoro del barbiere
Il parrucchiere e il barbiere lavorano in piedi per l’intera durata del turno, con i gomiti elevati e i polsi in posizioni non neutre durante le operazioni di taglio, rasatura e asciugatura. Il Titolo VI D.Lgs 81/08 e il relativo Allegato XXXIII impongono la valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi degli arti superiori — metodologie OCRA (Occupational Repetitive Actions) o RULA sono le più adottate. Le misure preventive includono: postazioni di lavoro regolabili in altezza, pause fisiologiche programmate ogni 50–60 minuti, rotazione delle mansioni (accoglienza clienti, pulizia, attività meno ripetitive) e programmi di esercizi di stretching per gli arti superiori.
Il rischio biologico deriva dal contatto con cute e annessi cutanei di clienti potenzialmente portatori di micosi (tinea capitis, tinea barbae), pediculosi del capo e, in caso di ferite accidentali con strumenti taglienti, con sangue potenzialmente infetto. Il Titolo X D.Lgs 81/08 impone la valutazione del rischio biologico e l’adozione di procedure di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti taglienti riutilizzabili (rasoi a manico, forbici, pettini): la sterilizzazione con autoclave è la modalità preferenziale; in alternativa sono accettabili le soluzioni disinfettanti di livello intermedio–alto (alcol 70%, glutaraldeide a concentrazione efficace). Le lame di rasoio usa e getta devono essere smaltite come rifiuti taglienti (contenitori rigidi appositi).
DVR, formazione e sorveglianza sanitaria per il salone da barbiere
Il Documento di Valutazione dei Rischi del salone da barbiere deve essere redatto dal datore di lavoro anche se il salone ha un solo dipendente (art. 17 c.1 D.Lgs 81/08 — obbligo non delegabile). Il DVR deve includere: inventario dei prodotti chimici con schede di sicurezza, valutazione del rischio da movimenti ripetitivi, valutazione del rischio biologico, piano di emergenza ed evacuazione, analisi dei rischi elettrici (phon, vapozon, apparecchi di sterilizzazione UV). La nomina del medico competente è obbligatoria in presenza di rischio chimico da agenti classificati sensibilizzanti (H317, H334): il medico deve redigere il protocollo sanitario, effettuare le visite preventive e periodiche e valutare l’idoneità alla mansione specifica.
Il lavoratore autonomo parrucchiere (titolare senza dipendenti) è soggetto agli obblighi dell’art. 21 D.Lgs 81/08: deve munirsi di adeguate attrezzature di lavoro, usare i DPI e disporre di copertura assicurativa INAIL. Non è invece obbligato a redigere il DVR né a nominare il medico competente, salvo diverse disposizioni di settore. Tuttavia, la formazione di base in materia di sicurezza è fortemente consigliata per comprendere e gestire i rischi chimici ed ergonomici della mansione.
Domande frequenti
Il barbiere con un solo dipendente deve fare il DVR?
Sì. L’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti (art. 17 c.1 D.Lgs 81/08). Anche il salone con un solo lavoratore deve disporre del DVR. Il datore di lavoro con meno di 10 dipendenti può effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi solo per le tipologie di rischio per cui tale procedura è espressamente ammessa.
Quali guanti deve usare il barbiere per applicare la tinta?
Per applicare coloranti ossidativi (tinte) e decoloranti devono essere usati guanti monouso in nitrile, anallergici e senza lattice. Il nitrile garantisce una resistenza adeguata ai prodotti cosmetici ossidativi rispetto al lattice (che può essere esso stesso allergizzante). I guanti devono essere calzati per ogni trattamento chimico e smaltiti dopo l’uso: non sono riutilizzabili.
La formazione per il parrucchiere può essere fatta online?
Sì. La formazione generale dei lavoratori (4 ore) e una parte del modulo specifico (art. 37 D.Lgs 81/08) possono essere erogate in modalità e-learning in conformità alle indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 sull’e-learning. Il modulo pratico sulle emergenze (antincendio) richiede in genere la presenza fisica per la parte esercitativa con estintori, secondo le indicazioni del DM 02/09/2021.
Ogni quanto il parrucchiere deve rinnovare gli attestati di sicurezza?
L’aggiornamento della formazione lavoratori è quinquennale (6 ore, Accordo SR 21/12/2011). L’aggiornamento antincendio è quinquennale (DM 02/09/2021 art. 7). Il primo soccorso si aggiorna ogni 3 anni. La sorveglianza sanitaria ha frequenza stabilita dal medico competente in base ai rischi rilevati, tipicamente annuale o biennale per i rischi chimici da sensibilizzanti.
Il barbiere rischia sanzioni se non fa formare i propri dipendenti?
Sì. L’art. 55 D.Lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro che omette la formazione dei lavoratori l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.529 a € 7.343. La mancata valutazione del rischio chimico (in presenza di prodotti classificati pericolosi) comporta sanzioni analoghe. In caso di infortunio derivante dall’omessa formazione o valutazione, si aggiungono le contestazioni penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.).
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