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Formazione sicurezza per ottici e optometristi: VDT, rischio chimico, radiazioni ottiche e obblighi 2025

L'ottico e l'optometrista operano in ambienti a rischio basso secondo l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, ma presentano rischi professionali specifici: ergonomia da videoterminale (VDT) e postura seduta prolungata, rischio chimico da solventi per la pulizia delle lenti e colle UV, radiazioni ottiche artificiali da lampade UV per l'indurimento dei materiali ottici. La formazione lavoratori è di 8 ore (rischio basso) con sorveglianza sanitaria VDT obbligatoria per chi supera le 20 ore settimanali.

Dati chiave

Livello rischio
basso
ATECO tipici
G47.78 — Commercio al dettaglio di prodotti ottici, fotografici, audiovisivi e simili, Q86.90 — Altre attività di assistenza sanitaria (optometria)
Corsi obbligatori
6
Costo annuo indicativo
€ 100 – € 250 per addetto (formazione iniziale completa, esclusi aggiornamenti)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio basso4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9
Formazione VDT (videoterminali) — se utilizzo > 20 ore/settimanainclusa nel modulo specificoTitolo VII D.Lgs 81/08 — artt. 172–179
Antincendio livello 1 (rischio basso — negozio)4 oreDM 02/09/2021 — Allegato III
Primo soccorso gruppo B o C12 ore (gruppo B) oppure 6 ore (gruppo C)DM 388/2003 in base al numero di dipendenti

Rischi specifici

  • Rischio ergonomico da VDT (videoterminale): postura seduta prolungata, movimenti ripetitivi degli occhi durante le misurazioni optometriche, affaticamento visivo (Titolo VII D.Lgs 81/08 — artt. 172–179)
  • Rischio ergonomico da postura seduta e movimenti ripetitivi durante il montaggio delle lenti (movimenti fini delle dita, inclinazione del capo)
  • Rischio chimico da solventi organici per la pulizia e il trattamento delle lenti (isopropanolo, acetone, solventi aromatici) soggetti a Reg. REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008)
  • Rischio chimico da colle UV per l'incollaggio di lenti e inserti ottici (resine acriliche fotopolimerizzabili — classificazione CLP)
  • Radiazioni ottiche artificiali da lampade UV a 365 nm utilizzate per la polimerizzazione delle colle ottiche (Titolo VIII Capo V D.Lgs 81/08; D.Lgs 81/08 art. 217)
  • Scivolamento su pavimenti lisci in negozio — rischio residuo basso ma non trascurabile
  • Stress lavoro-correlato da gestione clientela e attività al banco prolungata in posizione eretta o seduta fissa

DPI obbligatori

  • Occhiali di protezione UV EN 170 (filtro UV 2C-1,2) o schermatura integrata per le operazioni con lampade UV per polimerizzazione colle
  • Guanti in nitrile (EN 374) per la manipolazione di solventi organici (isopropanolo, acetone) e colle UV
  • Camice o grembiule da lavoro per protezione degli indumenti da contatto accidentale con solventi e adesivi
  • Calzature antiscivolo con suola antistatic per ambienti con pavimenti levigati (EN ISO 20347 S1)

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza sanitaria VDT obbligatoria per i lavoratori che utilizzano videoterminali per oltre 20 ore settimanali (Titolo VII D.Lgs 81/08 art. 176): visita preventiva con valutazione visiva e muscolo-scheletrica + periodicità biennale per lavoratori oltre i 50 anni, quinquennale per gli altri
  • Visita medica per rischio chimico (solventi, colle UV) se la valutazione DVR evidenzia esposizione non irrilevante (art. 229 D.Lgs 81/08)
  • Sorveglianza per radiazioni ottiche artificiali (UV) se l'esposizione supera i valori limite dell'Allegato XXXVII del D.Lgs 81/08
  • Valutazione ergonomica da parte del Medico Competente per le postazioni di lavoro con VDT e per il montaggio lenti

Approfondimenti

VDT e optometria: la doppia esposizione al rischio visivo

L'optometrista utilizza strumenti digitali (forottero elettronico, topografo corneale, OCT) per periodi prolungati durante le sedute di esame visivo, e gestisce al contempo la postazione amministrativa con PC per la gestione delle schede cliente e delle prescrizioni. Questa doppia esposizione al videoterminale (VDT) in senso lato — sia professionale che amministrativa — può superare agevolmente le 20 ore settimanali, soglia oltre la quale il Titolo VII del D.Lgs 81/08 (artt. 172–179) impone la sorveglianza sanitaria e l'adeguamento ergonomico della postazione.

Il D.Lgs 81/08 (art. 174) impone al datore di lavoro l'analisi ergonomica delle postazioni VDT: distanza monitor, luminanza, riflessi, postura della sedia e del piano di lavoro, pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al videoterminale. Per l'optometrista la valutazione deve comprendere anche la postura adottata durante le misurazioni con apparecchi ottici fissi (forottero, lampada a fessura), che spesso impone torsioni del rachide cervicale o flessioni prolungate.

Rischio chimico: solventi per lenti e colle UV fotopolimerizzabili

La pulizia professionale delle lenti (acetone, isopropanolo, solventi aromatici) e l'incollaggio di filtri e inserti ottici con colle UV fotopolimerizzabili espone i lavoratori a sostanze chimiche classificate ai sensi del Reg. CLP (CE 1272/2008). L'isopropanolo è classificato come infiammabile (Flam. Liq. 2) e irritante per gli occhi (Eye Irrit. 2); le resine acriliche delle colle UV possono essere sensibilizzanti cutanee.

Il Titolo IX del D.Lgs 81/08 impone la valutazione del rischio chimico nel DVR, l'acquisizione delle Schede di Sicurezza (SDS) di ogni prodotto, la definizione delle misure di prevenzione (ventilazione, sostituzione con prodotti meno pericolosi ove possibile) e la fornitura dei DPI adeguati. Per l'uso di solventi infiammabili si deve verificare che le aree di stoccaggio rispettino i requisiti antincendio del DM 02/09/2021.

Radiazioni ottiche artificiali UV: obblighi del Titolo VIII D.Lgs 81/08

Le lampade UV a 365 nm utilizzate per la polimerizzazione delle colle ottiche emettono radiazioni ottiche artificiali (ROA) nella banda UVA. Il Titolo VIII Capo V del D.Lgs 81/08 (artt. 213–220) impone al datore di lavoro la valutazione dell'esposizione confrontandola con i valori limite di esposizione (VLE) fissati nell'Allegato XXXVII del D.Lgs 81/08 (basati sulle Linee Guida ICNIRP).

In pratica, per le lampade UV da polimerizzazione ottica il rischio è concentrato sull'esposizione degli occhi e della cute durante i cicli di irradiamento. Le misure di protezione includono: uso di occhiali EN 170 con filtro UV adeguato, posizionamento schermato della lampada, limitazione del tempo di esposizione diretta. La valutazione del rischio ROA può essere effettuata con metodo semplificato (tabelle INAIL) o con misurazione strumentale per le sorgenti più potenti.

Obblighi formativi e sanzioni per l'ottico

Nonostante il livello di rischio basso, l'ottico e l'optometrista non sono esenti dagli obblighi del D.Lgs 81/08. La formazione lavoratori (8 ore) deve essere completata prima o contestualmente all'assunzione (art. 37 c.4). La mancata formazione espone il datore di lavoro alla sanzione dell'art. 55 c.5 lett. c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.529 a € 7.343.

La mancata sorveglianza sanitaria VDT — per i lavoratori al videoterminale oltre 20 ore/settimana — è anch'essa sanzionata (art. 55 c.5 lett. e). L'assenza della valutazione del rischio chimico (DVR) per solventi e colle UV è una violazione dell'art. 17 c.1, sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071 a € 7.862.

Domande frequenti

L'optometrista che lavora meno di 20 ore a settimana al videoterminale è esonerato dalla sorveglianza sanitaria VDT?

Sì, la sorveglianza sanitaria periodica per il rischio VDT (Titolo VII D.Lgs 81/08 art. 176) è obbligatoria solo per i lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Se l'utilizzo è inferiore a questa soglia, l'obbligo di sorveglianza VDT non scatta automaticamente. Tuttavia, il medico competente — ove nominato per altri rischi (chimico, ROA) — può comunque prevedere una valutazione visiva nel protocollo sanitario se lo ritiene appropriato sulla base del profilo di rischio complessivo.

Le colle UV per lenti ottiche sono soggette al Reg. REACH?

Sì. Qualsiasi sostanza chimica messa in commercio nell'Unione Europea è soggetta al Reg. REACH (CE 1907/2006), incluse le colle UV fotopolimerizzabili per uso ottico. Il fornitore è tenuto a fornire la Scheda di Sicurezza (SDS) in lingua italiana se il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP (CE 1272/2008). Il datore di lavoro (ottico) deve acquisire la SDS, valutare il rischio nel DVR e adottare le misure indicate nella sezione 8 della SDS (DPI, ventilazione, valori limite di esposizione professionale).

Serve la sorveglianza sanitaria per un ottico esposto alla lampada UV da polimerizzazione?

Dipende dai risultati della valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) effettuata ai sensi del Titolo VIII Capo V D.Lgs 81/08. Se la valutazione — con metodo semplificato INAIL o strumentale — evidenzia che l'esposizione supera i valori limite dell'Allegato XXXVII, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria (art. 218 D.Lgs 81/08). Per le lampade UV da polimerizzazione ottica di potenza tipica (< 20 W, uso occasionale con schermatura), il rischio è spesso classificato come irrilevante, ma la valutazione formale nel DVR rimane obbligatoria.

Qual è la frequenza degli aggiornamenti per la formazione di un ottico?

L'aggiornamento della formazione lavoratori è quinquennale (6 ore ogni 5 anni), come previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. L'aggiornamento antincendio livello 1 è anch'esso quinquennale (2 ore). Il primo soccorso gruppo B o C si aggiorna ogni 3 anni (4 ore per il gruppo B, 3 ore per il gruppo C). La sorveglianza sanitaria VDT ha periodicità biennale per i lavoratori con più di 50 anni e quinquennale per i più giovani, salvo diversa indicazione del medico competente.

Un negozio di ottica con un solo dipendente deve nominare il medico competente?

Non automaticamente. La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sorveglianza sanitaria (art. 18 c.1 lett. a D.Lgs 81/08). Se l'unico dipendente non supera le 20 ore/settimana di VDT e l'esposizione chimica e a ROA è irrilevante, la sorveglianza sanitaria — e quindi la nomina del MC — potrebbe non essere obbligatoria. Tuttavia, in presenza anche di un solo rischio che la richieda (ad es. VDT > 20 h/settimana), il MC deve essere nominato e il protocollo sanitario definito.

L'isopropanolo usato per pulire le lenti è soggetto agli obblighi del Titolo IX D.Lgs 81/08?

Sì. L'isopropanolo (alcool isopropilico) è classificato come Flam. Liq. 2 e Eye Irrit. 2 ai sensi del Reg. CLP (CE 1272/2008): è quindi un agente chimico pericoloso ai fini del D.Lgs 81/08 (Titolo IX). Il datore di lavoro deve: (1) inserirlo nel DVR con valutazione del livello di esposizione; (2) acquisire la SDS del fornitore; (3) conservarlo in contenitori e aree idonee (lontano da fonti di calore, in armadi antincendio se le quantità lo richiedono); (4) fornire i DPI adeguati (guanti EN 374, ventilazione dell'ambiente). Per usi sporadici con piccole quantità il rischio è tipicamente basso ma non può essere omesso dal DVR.

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