Formazione sicurezza per operatori call center e addetti VDT: Titolo VII, stress, obblighi
L’operatore di call center e l’addetto a videoterminali (VDT) per più di 20 ore settimanali sono soggetti al Titolo VII del D.Lgs 81/08 e al relativo regime di sorveglianza sanitaria oculistica. Classificati a rischio basso (ATECO N82.20 — attività dei call center), devono completare 8 ore di formazione lavoratori, la formazione specifica sui videoterminali e il primo soccorso gruppo B. In Italia, secondo l’ISTAT, oltre 80.000 addetti lavorano nei call center e nei contact center, a cui si aggiungono milioni di lavoratori che usano il VDT come strumento principale in altri settori.
Dati chiave
- Livello rischio
- basso
- ATECO tipici
- N82.20 — Attività dei call center, J62.01 — Produzione di software non connesso all’edizione, K64 — Attività di servizi finanziari (back office con VDT), M69 — Attività legali e contabilità (addetti amministrativi VDT)
- Corsi obbligatori
- 6
- Costo annuo indicativo
- € 90 – € 190 per addetto (formazione iniziale completa, esclusi aggiornamenti e visite mediche periodiche VDT)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio basso | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9 |
| Formazione specifica uso videoterminali | 4 ore | Titolo VII art. 177 D.Lgs 81/08 + allegato XXXIV |
| Antincendio livello 1 (ex rischio basso) | 4 ore | DM 02/09/2021 — Allegato III (se nominato addetto) |
| Primo soccorso gruppo B | 12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anni | DM 388/2003 (se nominato addetto) |
Rischi specifici
- Affaticamento visivo e sindrome da videoterminale (astenopia) per uso VDT > 20 ore settimanali — Titolo VII D.Lgs 81/08
- Disturbi muscolo-scheletrici da postura seduta prolungata (rachide cervicale, lombalgia, tendiniti)
- Movimenti ripetitivi degli arti superiori (sindrome del tunnel carpale da uso continuativo di tastiera e mouse)
- Rischio psicosociale: stress lavoro-correlato da gestione di clienti aggressivi, monitoraggio delle prestazioni, lavoro monotono e ripetitivo
- Microclima degli uffici: temperatura, umidità e ventilazione inadeguati in grandi open space
- Illuminazione inadeguata o riflessi sullo schermo che aumentano l’affaticamento visivo
- Rischio incendio in ambienti con elevata densità di apparecchiature elettriche e cavi
- Isolamento relazionale e burn-out da lavoro emotivamente impegnativo o da smart working prolungato
DPI obbligatori
- Nessun DPI specifico obbligatorio per il profilo standard di rischio basso degli uffici
- Supporto lombare ergonomico (non DPI in senso stretto, ma ausilio prescritto dal medico competente in caso di patologie documentate)
- Occhiali correttivi o filtri specifici per VDT, a carico del datore di lavoro, se prescritti dalla visita medica oculistica (art. 177 D.Lgs 81/08)
- Poggiapolsi e mouse ergonomici come misure di prevenzione ai disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori
Sorveglianza sanitaria
- Visita medica con esame oculistico per tutti i lavoratori VDT (> 20 ore/settimana) — art. 176 D.Lgs 81/08 — con periodicità biennale per i lavoratori fino a 50 anni
- Visita medica oculistica ogni 5 anni per i lavoratori VDT che hanno superato i 50 anni di età (art. 176 c. 2 D.Lgs 81/08)
- Valutazione medica per disturbi muscolo-scheletrici se il lavoratore ne fa richiesta o se il medico competente la ritiene opportuna sulla base della VDR
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs 81/08): non comporta automaticamente una visita medica, ma se la VDR evidenzia un rischio elevato il medico competente può disporre sorveglianza sanitaria individuale
Approfondimenti
Chi è il lavoratore VDT e cosa dice il Titolo VII del D.Lgs 81/08
Il D.Lgs 81/08 definisce "lavoratore addetto ai videoterminali" (VDT) chiunque utilizzi un’attrezzatura munita di schermo (computer, tablet, postazione di lavoro digitale) per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni. Rientrano in questa definizione non solo gli operatori di call center, ma anche gli impiegati amministrativi, i contabili, i programmatori, i grafici e, sempre più, i lavoratori in smart working che utilizzano il computer come strumento principale.
Il Titolo VII del D.Lgs 81/08 (artt. 172–179) impone obblighi specifici per i lavoratori VDT: valutazione del rischio che includa l’analisi della postazione di lavoro in base all’Allegato XXXIV (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedia, illuminazione, software), pause o cambi di attività di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT (art. 175), formazione specifica (art. 177) e sorveglianza sanitaria con esame oculistico a cadenza biennale o quinquennale (art. 176). Il medico competente può prescrivere occhiali correttivi specifici a carico del datore di lavoro.
Il call center: rischi specifici del lavoro su videoterminale ad alta intensità
L’operatore di call center utilizza il VDT per l’intera durata del turno, spesso con cuffia (headset) e microfono integrati, gestendo chiamate in entrata o in uscita con ritmi e volumi predefiniti. A differenza di altri lavoratori VDT, l’operatore di call center è sottoposto a una doppia pressione: quella fisica della postazione (postura, schermo, cuffia) e quella relazionale-emotiva della gestione dei clienti, che può includere clienti aggressivi, reclami complessi e situazioni di alta tensione emotiva.
L’esposizione al rumore attraverso le cuffie è un aspetto spesso sottovalutato: se il livello audio delle chiamate è elevato o se le cuffie non sono tarature, il livello sonoro all’orecchio può superare gli 80 dB(A). Il D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo II si applica se il livello di esposizione personale supera i valori di azione: il datore di lavoro deve misurare il livello di rumore alle cuffie, adottare misure tecniche di limitazione del volume e, se necessario, avviare la sorveglianza audiometrica.
Stress lavoro-correlato: il rischio psicosociale nei call center
Il rischio psicosociale è uno dei rischi più rilevanti nel settore dei call center e del lavoro con VDT ad alta intensità. L’Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (8 ottobre 2004), recepito in Italia dall’art. 28 D.Lgs 81/08, obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da stress lavoro-correlato nel DVR. Nei call center i fattori di rischio tipici includono: monitoraggio continuo delle prestazioni (numero di chiamate gestite, tempo medio di conversazione, rate di risoluzione al primo contatto), lavoro su turni compresi quelli notturni e festivi, compiti monotoni e ripetitivi, elevato carico emotivo nella gestione dei reclami.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato nei call center deve seguire le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente (circolare MLPS del 18/11/2010): primo livello obbligatorio (indicatori oggettivi: assenteismo, infortuni, turnover, visite su richiesta) e, se il livello di rischio è elevato, secondo livello soggettivo (questionari, focus group, interviste strutturate). Le misure di prevenzione includono il coaching per la gestione delle chiamate difficili, l’adozione di procedure chiare per i clienti aggressivi, la rotazione dei team e il supporto psicologico per i casi di burn-out.
La postazione di lavoro VDT: requisiti dell’Allegato XXXIV
L’Allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 definisce i requisiti minimi della postazione di lavoro con videoterminale. Lo schermo deve essere orientabile, privo di riflessi, con luminosità e contrasto regolabili: la distanza dagli occhi deve essere compresa tra 50 e 70 cm. La tastiera deve essere inclinabile e separata dallo schermo; il piano di lavoro deve offrire spazio sufficiente per posizionare tastiera, mouse e documenti. La sedia deve essere stabile e regolabile in altezza con schienale ergonomico. L’illuminazione dell’ambiente deve essere preferibilmente indiretta, con illuminamenti compresi tra 300 e 500 lux.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione specifica di ogni postazione di lavoro VDT (preferibilmente con checklist strutturata) e a correggere le non conformità prima dell’assegnazione del lavoratore. Per i lavoratori in smart working, il D.Lgs 81/08 si applica anche alla postazione domestica: il datore di lavoro deve fornire o indicare gli standard minimi di postazione, formare il lavoratore in merito e raccogliere una dichiarazione di adeguatezza dell’ambiente domestico.
Come organizzare la formazione per operatori call center e addetti VDT
Il percorso formativo obbligatorio per un operatore call center o addetto VDT comprende: 8 ore di formazione lavoratori rischio basso (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) e la formazione specifica sui videoterminali (art. 177 D.Lgs 81/08, tipicamente 4 ore) che copre i rischi del Titolo VII, la corretta impostazione della postazione, le pause obbligatorie e i diritti in materia di sorveglianza sanitaria. Se nominato addetto, si aggiungono antincendio livello 1 (4 ore) e primo soccorso gruppo B (12 ore).
123Formazione propone la formazione generale e specifica rischio basso e il modulo VDT in modalità e-learning, con calendarizzazione flessibile particolarmente adatta ai call center con turni variabili e personale numeroso. Le sessioni in aula per antincendio e primo soccorso vengono coordinate direttamente in sede o in centri formativi convenzionati nelle principali città. Gli attestati nominativi rilasciati sono conformi al quadro normativo vigente e verificabili dagli organi di controllo.
Domande frequenti
Chi è considerato "lavoratore VDT" ai sensi del D.Lgs 81/08?
È considerato lavoratore VDT (art. 173 D.Lgs 81/08) chiunque utilizzi un’attrezzatura munita di schermo alfanumerico o grafico per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni regolamentari (pause di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo, art. 175). Non si contano le interruzioni inferiori ai 15 minuti o quelle dovute a esigenze organizzative non programmabili. La soglia delle 20 ore è settimanale, non giornaliera.
Con quale frequenza va effettuata la visita oculistica per i lavoratori VDT?
L’art. 176 D.Lgs 81/08 prevede: visita medica con esame oculistico prima di iniziare l’attività con VDT; visite periodiche ogni 2 anni per i lavoratori fino a 50 anni; ogni anno per i lavoratori che abbiano già compiuto 50 anni. A richiesta del lavoratore, il medico competente può disporre visite aggiuntive se compaiono disturbi visivi o muscolo-scheletrici riconducibili all’attività al VDT. Se la visita individua la necessità di correzione ottica specifica per VDT, gli occhiali sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali per VDT ai dipendenti?
Sì, ma solo se prescritti dal medico competente come dispositivo di correzione specifico per il lavoro al VDT e non come semplice correzione visiva personale. L’art. 177 c. 2 D.Lgs 81/08 stabilisce che quando i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano la necessità di dispositivi di correzione e protezione, il datore di lavoro fornisce i dispositivi idonei. Non è quindi un obbligo assoluto verso tutti i lavoratori VDT, ma scatta a seguito della prescrizione medica.
Quante pause ha diritto a fare un operatore di call center?
L’art. 175 D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavoratori VDT hanno diritto a una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al videoterminale, oppure a un cambio di attività di durata equivalente. Per gli operatori di call center con lavoro continuativo al VDT e alle cuffie, queste pause non sono sospese dalla contrattazione collettiva ma possono essere organizzate con flessibilità nell’arco della giornata. La mancata concessione delle pause è una violazione sanzionabile ai sensi del D.Lgs 81/08.
Lo stress lavoro-correlato è un rischio che va valutato obbligatoriamente?
Sì. L’art. 28 c. 1 D.Lgs 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli dallo stress lavoro-correlato, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente. Per i call center il rischio psicosociale è spesso uno dei rischi principali: la mancata valutazione o la valutazione superficiale può essere contestata dagli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL) in sede ispettiva o a seguito di segnalazioni dei lavoratori.
La postazione in smart working deve rispettare i requisiti del D.Lgs 81/08?
Sì. Il D.Lgs 81/08 si applica anche alle postazioni di lavoro in smart working. Il datore di lavoro deve fornire o definire gli standard minimi della postazione (sedia ergonomica, schermo adeguato, illuminazione, distanza dallo schermo) e formare il lavoratore sull’uso corretto della postazione domestica. La L. 22/05/2017 n. 81 (Lavoro Agile) prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al RLS un’informativa scritta sui rischi specifici connessi alla modalità di esecuzione del lavoro a distanza.
Ogni quanto va aggiornata la formazione per gli addetti VDT e call center?
L’aggiornamento della formazione lavoratori è quinquennale (6 ore ogni 5 anni). La formazione specifica sui videoterminali va ripetuta in caso di variazione significativa dell’attrezzatura o dell’organizzazione del lavoro (art. 177 c. 1 D.Lgs 81/08). L’antincendio livello 1 si aggiorna ogni 5 anni (2 ore con prova pratica). Il primo soccorso gruppo B si aggiorna ogni 3 anni (4 ore). La sorveglianza sanitaria VDT rimane invece biennale (ogni anno dopo i 50 anni) indipendentemente dalla formazione.
Il rischio da cuffie e headset è considerato rischio rumore nei call center?
Sì, se il livello di pressione sonora all’orecchio supera i valori di azione del Titolo VIII Capo II D.Lgs 81/08 (80 dB(A) come valore inferiore, 85 dB(A) come valore superiore). Il datore di lavoro deve misurare o stimare il livello di esposizione al rumore trasmesso dalle cuffie, verificare che le cuffie siano dotate di limitatore di volume (raccomandato < 80 dB(A)) e, se necessario, avviare la sorveglianza audiometrica per i lavoratori esposti. Il rischio acustico da cuffie è spesso sottostimato nei DVR dei call center.
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