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Formazione sicurezza per montatori di pannelli fotovoltaici: lavori in quota, rischio elettrico e obblighi normativi

Il montatore di pannelli fotovoltaici e l’installatore di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) operano in condizioni di doppio rischio elevato: lavori in quota su coperture e tetti, con pericolo di caduta dall’alto ex Titolo IV D.Lgs 81/08, e rischio elettrico da impianti DC sempre in tensione durante l’irraggiamento solare, regolato dalla norma CEI 11-27 (PES/PAV). L’introduzione della patente a crediti (D.L. 19/2024, D.M. 132/2024) ha aggiunto un ulteriore obbligo formale per chi opera in cantieri temporanei o mobili. Il settore delle energie rinnovabili ha registrato una forte crescita occupazionale, con oltre 60.000 addetti diretti all’installazione di impianti FER in Italia secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Dati chiave

Livello rischio
alto
ATECO tipici
43.21 — Installazione di impianti elettrici (installatori di impianti fotovoltaici civili e industriali), 43.22 — Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (solare termico integrato), 35.11 — Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (operatori e manutentori di impianti FER), 41.20 — Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (montatori fotovoltaici su cantieri edilizi)
Corsi obbligatori
9
Costo annuo indicativo
€ 250 – € 500 per addetto (formazione rischio alto + PES/PAV + lavori in quota + patente a crediti)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio alto — settore costruzioni (ATECO 43)12 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — punto 9
Corso PES/PAV — Sicurezza elettrica su impianti fotovoltaici8–16 ore (in base al livello e al soggetto erogatore)Norma CEI 11-27:2014 (4ª edizione) — lavori su impianti elettrici
Corso lavori in quota con DPI anticaduta (III categoria)8 ore teorico-praticheArt. 116 D.Lgs 81/08 — Allegato XXI — Circ. MIT 30/2006
Patente a crediti per impresa o lavoratore autonomo in cantiererequisito documentale — portale Ministero del LavoroD.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024 — D.M. 132/2024
Formazione preposto (se coordina squadra di installatori)8 ore + aggiornamento biennale 6 oreArt. 37 c.7 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 17/04/2025
Primo soccorso gruppo B12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anniDM 388/2003
Antincendio livello 2 (rischio medio-alto in cantiere)8 ore + prova praticaDM 02/09/2021 — Allegato III

Rischi specifici

  • Lavori in quota su coperture inclinate, tetti piani e capannoni industriali: rischio di caduta dall’alto oltre i 2 metri di dislivello — Titolo IV art. 116 + Allegato XVIII D.Lgs 81/08
  • Rischio elettrico da circuito DC dei moduli fotovoltaici sempre in tensione durante l’irraggiamento solare: tensioni da 30 V (singolo modulo) fino a 1500 V DC (stringa in serie) — norma CEI 11-27, CEI 64-8
  • Caduta di oggetti (pannelli, attrezzi, viti) su soggetti sottostanti: obbligo di recinzione e segnalazione dell’area a terra — art. 115 D.Lgs 81/08
  • Stress termico da calore durante la posa estiva in copertura: rischio colpo di calore e disidratazione — art. 28 D.Lgs 81/08; Linee Guida INAIL sul lavoro in condizioni di calore
  • Movimentazione manuale di pannelli fotovoltaici (15–35 kg ciascuno) su superfici inclinate — Titolo VI D.Lgs 81/08; metodo NIOSH per la valutazione del sollevamento manuale
  • Agenti atmosferici: superfici scivolose per pioggia o brina, vento forte durante la movimentazione dei pannelli, ghiaccio su copertura in condizioni invernali
  • Rischio da inverter e quadri di parallelo: archi elettrici, folgorazione, rischio di incendio per cortocircuito sul lato DC — CEI 11-27, requisiti di protezione IP per installazioni esterne

DPI obbligatori

  • Imbracatura anticaduta intera (EN 361) con longe di collegamento certificata EN 354 e assorbitore d’energia EN 355 o dispositivo retrattile EN 360
  • Linea di vita flessibile (EN 353-2) o rigida (EN 353-1) ancorata a punti di ancoraggio strutturali certificati EN 795 classe B o C
  • Elmetto con sottogola e protezione laterale (EN 397) per protezione da caduta oggetti in quota e nell’area sottostante
  • Guanti isolanti per lavori elettrici (CEI EN 60903) di classe adeguata alla tensione DC della stringa (classe 0 fino a 1000 V; verifica dielettrica periodica obbligatoria)
  • Calzature di sicurezza antiscivolo con puntale e lamina antisforante (EN ISO 20345 classe S3 HRO) per coperture calde e superfici scivolose
  • Occhiali di protezione per manipolazione dei pannelli e utilizzo di utensili (schegge di vetro, polveri abrasive dalle strutture di supporto)
  • Indumenti ad alta visibilità (EN ISO 20471 classe 2) per interventi su tetti visibili da strade o aree pubbliche

Sorveglianza sanitaria

  • Visita medica preventiva all’assunzione con valutazione dell’idoneità ai lavori in quota: apparato vestibolare, funzione cardiovascolare, assenza di patologie incompatibili con il lavoro in altezza (art. 41 D.Lgs 81/08)
  • Sorveglianza sanitaria per la movimentazione manuale di carichi (pannelli 15–35 kg): valutazione del rachide lombare e degli arti superiori; periodicità biennale o definita dal medico competente
  • Visita periodica per rischio elettrico nei lavoratori classificati PES/PAV operativi: valutazione neuropsichiatrica e della funzionalità cardiovascolare, con periodicità biennale raccomandata
  • Sorveglianza preventiva e periodica per rischio da stress termico per chi opera in copertura nel periodo estivo (giugno–agosto): valutazione dell’idoneità fisica al lavoro in condizioni di calore elevato

Approfondimenti

Rischio elettrico da fotovoltaico DC: caratteristiche e misure di sicurezza

I moduli fotovoltaici costituiscono una sorgente di energia elettrica continua (DC) che non può essere interrotta fintanto che sono esposti alla luce solare: non esiste un dispositivo di sezionamento lato generatore in grado di renderli privi di tensione durante l’irraggiamento. In un impianto residenziale tipico (3–6 kWp) la tensione di stringa può raggiungere 300–600 V DC; negli impianti industriali e utility-scale si arriva a 1000–1500 V DC. La corrente continua è considerata più pericolosa della corrente alternata alla stessa tensione per l’effetto di fibrillazione ventricolare prolungata e per la difficoltà di distacco muscolare involontario. La norma CEI 11-27 (4ª edizione, 2014) e la CEI 64-8 definiscono le procedure di sicurezza per i lavori su sistemi in corrente continua.

Le operazioni che espongono il montatore al rischio elettrico DC includono: collegamento delle stringhe al quadro di parallelo, connessione dei cavi MC4, verifica delle caratteristiche elettriche dei moduli (misura Voc, Isc) con multimetro, e interventi sull’inverter. Per tutte queste attività il lavoratore deve essere classificato almeno PAV (Persona Avvertita) ai sensi della CEI 11-27 e deve operare con DPI elettrici adeguati: guanti isolanti CEI EN 60903 classe 0 per tensioni fino a 1000 V, con verifica dielettrica periodica. Il rischio di arco elettrico in caso di cortocircuito sul lato DC è elevato per l’assenza di zero naturale della corrente continua.

Lavori in quota su coperture: obblighi Titolo IV D.Lgs 81/08 e sistemi anticaduta

Il montaggio di pannelli su tetti, coperture industriali e pensiline è lavoro in quota ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 81/08 ogni volta che il dislivello rispetto a un piano stabile supera i 2 metri. Il Titolo IV e l’Allegato XVIII impongono di adottare misure collettive (ponteggi, trabattelli, reti di protezione) ove tecnicamente possibile, prima di ricorrere ai DPI anticaduta individuali. L’art. 116 D.Lgs 81/08 impone la formazione specifica per l’uso dei DPI di III categoria, i cui contenuti minimi sono definiti dall’Allegato XXI e dalla Circolare MIT 30/2006: teoria delle cadute, tipologie di DPI, verifica e manutenzione dell’imbracatura, procedura di recupero del lavoratore appeso (sindrome da imbracatura).

Per le coperture a falde con inclinazione superiore a 15°, le Linee Guida regionali e il DPR 384/2019 impongono la predisposizione di ancoraggi strutturali permanenti (punti di ancoraggio EN 795 classe B o C, linee di vita rigide o flessibili) obbligatori per tutti gli edifici nuovi. Per i lavori su edifici esistenti privi di tali sistemi, il datore di lavoro deve documentare le misure di protezione anticaduta adottate in una relazione tecnica allegata al DVR. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) deve prevedere esplicitamente le procedure per i lavori in quota e il divieto di accesso alle aree sottostanti durante la lavorazione.

La norma CEI 11-27: PES, PAV e lavori su impianti fotovoltaici

La norma CEI 11-27 (4ª edizione 2014) definisce due profili principali di idoneità: PES (Persona Esperta in Sicurezza Elettrica) — lavoratore con conoscenze tecniche ed esperienza tali da valutare autonomamente i rischi elettrici, pianificare i lavori e adottare le misure di sicurezza; PAV (Persona Avvertita) — lavoratore informato e autorizzato a operare in prossimità o sotto tensione sotto la supervisione del PES. Per i montatori fotovoltaici che eseguono cablaggi DC (fino a 1500 V) e connessioni all’inverter, la qualifica minima richiesta è PAV; il capo squadra responsabile della sicurezza elettrica deve possedere la qualifica PES.

Il percorso per ottenere la qualifica PES o PAV non è regolato da un corso unico di legge, ma la norma CEI 11-27 richiede che la designazione sia documentata dal datore di lavoro sulla base della valutazione delle competenze teoriche e pratiche del lavoratore. I corsi PES/PAV erogati da enti di formazione accreditati comprendono tipicamente: principi di elettrotecnica, normativa CEI applicabile agli impianti fotovoltaici, procedure di lavoro in sicurezza su impianti BT in DC, DPI elettrici e loro utilizzo, procedure di primo soccorso per folgorazione. La designazione deve essere scritta, firmata dal datore di lavoro e conservata nel fascicolo del lavoratore.

Patente a crediti, cantiere fotovoltaico e responsabilità del committente

Il D.L. 19/2024 (convertito in L. 56/2024, art. 29) ha introdotto la patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV D.Lgs 81/08. Il D.M. 132/2024 ne ha definito le modalità operative tramite il portale del Ministero del Lavoro: dotazione iniziale di 30 crediti, incrementabili o decrementabili in base alle violazioni accertate in cantiere. L’obbligo si applica ai cantieri fotovoltaici con più imprese presenti contemporaneamente (es. impresa edile + impresa elettrica + installatore FV); per installazioni isolate con un’unica impresa l’applicabilità del Titolo IV va valutata caso per caso.

Il committente dell’impianto fotovoltaico — privato, impresa o ente pubblico — ha obblighi di sicurezza verso gli installatori ai sensi dell’art. 90 D.Lgs 81/08. Quando i lavori comportano la presenza di più imprese, il committente è tenuto a nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione) e il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione). Il CSP redige il PSC e il Fascicolo dell’Opera; ogni impresa esecutrice predispone il proprio POS (Piano Operativo di Sicurezza). Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ai sensi dell’Allegato XVII D.Lgs 81/08: l’omessa nomina del CSE è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 7.500 (art. 157 D.Lgs 81/08).

Obblighi formativi, DPI anticaduta e sanzioni nel settore FER

Il montatore fotovoltaico deve completare la formazione lavoratori rischio alto (12 ore + aggiornamento quinquennale 6 ore) ai sensi dell’Accordo SR 21/12/2011 per il settore costruzioni (ATECO 43). A questa si aggiunge la formazione specifica per l’utilizzo dei DPI anticaduta di III categoria (Allegato XXI D.Lgs 81/08 + Circolare MIT 30/2006) e il corso PES/PAV per i lavori elettrici sul lato DC. Il corso preposto (8 ore + aggiornamento biennale 6 ore ex Accordo SR 17/04/2025) è obbligatorio per chi coordina la squadra di installazione. Le qualifiche devono essere documentate nel fascicolo formativo del lavoratore e rese disponibili all’ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Le sanzioni per le violazioni in materia di lavori in quota e rischio elettrico sono tra le più severe del D.Lgs 81/08. La mancata adozione di misure per lavori in quota (art. 159 D.Lgs 81/08) comporta arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 9.000; la mancata fornitura di DPI (art. 55 c.3 lett. c) è punita con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500. In caso di infortuni mortali per caduta dall’alto o folgorazione, scattano le aggravanti della responsabilità penale ex art. 589 c.2 c.p. (omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche — fino a 7 anni di reclusione) e la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/2001 art. 25-septies.

Domande frequenti

I pannelli fotovoltaici sono sempre sotto tensione? Come ci si protegge?

Sì. I moduli fotovoltaici generano corrente continua (DC) ogni volta che sono esposti alla luce solare: non esiste alcun dispositivo di sezionamento lato generatore che li renda privi di tensione durante l’irraggiamento. In un impianto residenziale la tensione di stringa può arrivare a 600 V DC; negli impianti industriali si raggiungono 1000–1500 V DC. La protezione richiede: guanti isolanti CEI EN 60903 (classe adeguata alla tensione), utensili isolati per BT, sezionamento lato AC tramite l’inverter prima di qualsiasi intervento sulla stringa, e rigoroso rispetto delle procedure operative previste dalla norma CEI 11-27 per i lavori su impianti fotovoltaici in corrente continua.

Serve il corso lavori in quota per montare pannelli su tetti inclinati?

Sì. Il montaggio su tetti inclinati è lavoro in quota ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 81/08 ogni volta che si supera il dislivello di 2 metri rispetto a un piano stabile. L’art. 116 D.Lgs 81/08 impone l’utilizzo di idonei DPI anticaduta (imbracatura EN 361, assorbitore EN 355, punto di ancoraggio EN 795) e la formazione specifica sull’uso dei DPI di III categoria, i cui contenuti minimi sono definiti dall’Allegato XXI al D.Lgs 81/08 e dalla Circolare MIT 30/2006. La formazione deve comprendere teoria delle cadute, scelta e verifica dei DPI, procedura di recupero del lavoratore appeso (sindrome da imbracatura) ed esercitazione pratica.

Cosa si intende per PES e PAV nei lavori su impianti fotovoltaici?

La norma CEI 11-27 (Lavori su impianti elettrici) definisce due profili principali: PES (Persona Esperta in Sicurezza Elettrica) — lavoratore con conoscenze tecniche ed esperienza tali da valutare autonomamente i rischi elettrici e pianificare i lavori — e PAV (Persona Avvertita) — lavoratore informato e autorizzato a operare in prossimità o sotto tensione sotto la supervisione del PES. Per i montatori fotovoltaici che eseguono cablaggi DC (fino a 1500 V) e connessioni all’inverter, la qualifica minima richiesta è PAV; il capo squadra deve possedere la qualifica PES. La designazione deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro e conservata nel fascicolo del lavoratore.

I montatori fotovoltaici devono avere la patente a crediti per lavorare in cantiere?

Sì, se l’installazione avviene in un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del Titolo IV D.Lgs 81/08 — ad esempio impianti su edifici in costruzione o ristrutturazione con più imprese presenti. Il D.L. 19/2024 (convertito in L. 56/2024, art. 29) ha reso obbligatoria la patente a crediti dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi in tali cantieri; il D.M. 132/2024 ne ha definito le modalità tramite il portale del Ministero del Lavoro con dotazione iniziale di 30 crediti. Per installazioni in siti privati isolati senza altri subappaltatori, l’applicabilità del Titolo IV va valutata caso per caso con il coordinatore o il committente.

Quali DPI anticaduta servono per montare pannelli su copertura a falde?

Per lavori su coperture inclinate il sistema anticaduta deve essere conforme alla norma EN 363 e comprendere: imbracatura intera (EN 361), longe di collegamento EN 354 con assorbitore d’energia EN 355 o dispositivo retrattile EN 360, ancoraggio strutturale certificato EN 795 classe B o C, elmetto con sottogola EN 397. Per coperture con inclinazione superiore a 15° o con superficie scivolosa (coppi, lamiera zincata bagnata), il DVR deve valutare l’installazione di linee di vita rigide o flessibili come misura collettiva preferenziale rispetto ai DPI individuali (art. 111 D.Lgs 81/08). Tutti i DPI anticaduta di III categoria richiedono formazione specifica ex art. 116 D.Lgs 81/08 e ispezione prima di ogni utilizzo.

Il rischio elettrico da fotovoltaico è classificato come AT o BT?

I sistemi fotovoltaici operano in corrente continua (DC): la tensione varia da 30–60 V per singolo modulo fino a 1000–1500 V DC per le stringhe in serie negli impianti industriali. Ai sensi della norma CEI 64-8, la BT in DC arriva convenzionalmente a 1500 V, pertanto il rischio è classificato come bassa tensione DC (BT-DC). La corrente continua è più pericolosa dell’alternata a parità di tensione, per l’assenza di zero naturale e per gli effetti prolungati di fibrillazione ventricolare. La norma CEI 11-27 tratta specificamente i lavori su impianti DC fino a 1500 V, richiedendo misure di sicurezza equivalenti a quelle previste per i sistemi in alta tensione in corrente alternata.

Come si pianifica la sicurezza in un cantiere fotovoltaico con più imprese?

Quando l’installazione fotovoltaica rientra nel Titolo IV D.Lgs 81/08 e prevede la presenza di più imprese, il committente è tenuto a nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione) e il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione) ai sensi dell’art. 90 D.Lgs 81/08. Il CSP redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il Fascicolo dell’Opera; ogni impresa esecutrice predispone il proprio POS. Il PSC deve trattare specificamente i rischi di interferenza tra le lavorazioni in quota e i lavori elettrici sul lato DC. L’omessa redazione del PSC è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 7.500 (art. 157 D.Lgs 81/08).

Il committente di un impianto fotovoltaico ha obblighi di sicurezza verso gli installatori?

Sì. Ai sensi dell’art. 90 D.Lgs 81/08, il committente — anche privato — che affida lavori qualificabili come cantiere ha precisi obblighi: verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie (Allegato XVII D.Lgs 81/08), nominare CSP e CSE se sussistono le condizioni di legge, inviare la notifica preliminare alla ASL e alla DPL. L’art. 26 D.Lgs 81/08 impone inoltre la redazione del DUVRI quando i lavori si svolgono nei locali del committente. La Cassazione Penale ha confermato la responsabilità del committente privato per infortuni degli installatori in caso di omessa nomina del CSE pur in presenza di più imprese operanti nel cantiere.

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