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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Formazione sicurezza per macchinisti ferroviari: obblighi, corsi e DPI

Il macchinista ferroviario è classificato a rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (ATECO H49.10) e rientra in un regime normativo articolato che combina la disciplina del D.Lgs 81/08 con la normativa specifica del settore ferroviario (D.Lgs 247/2011, D.M. MIMS 28/04/2008 e procedure operative RFI). La mansione comporta fatica mentale e vigilanza prolungata nei turni notturni, rischio collisione e deragliamento, esposizione a rumore e vibrazioni whole-body in cabina di guida, rischio incendio in tunnel e contatto con agenti chimici (carburanti diesel, lubrificanti). La formazione obbligatoria comprende 16 ore di sicurezza lavoratori, l’abilitazione professionale ANSFISA ai sensi del D.Lgs 247/2011 e la formazione specifica RFI.

Dati chiave

Livello rischio
alto
ATECO tipici
H49.10 — Trasporto ferroviario di passeggeri (ferrovie nazionali), H49.20 — Trasporto ferroviario di merci, H49.31 — Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (metropolitane leggere)
Corsi obbligatori
7
Costo annuo indicativo
€ 400 – € 700 per addetto (formazione lavoratori 16 ore + abilitazione ANSFISA + antincendio livello 2 + primo soccorso, esclusi aggiornamenti periodici)

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione generale lavoratori4 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Formazione specifica rischio alto (ATECO H49)12 oreAccordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A
Aggiornamento lavoratori6 ore ogni 5 anniAccordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025
Abilitazione professionale macchinista (patente europea)come da D.Lgs 247/2011 + D.M. MIMS 28/04/2008D.Lgs 15/12/2011 n. 247 — attuazione Direttiva 2007/59/CE; D.M. MIMS 28/04/2008
Formazione specifica RFI (procedure operative e regolamento di circolazione)come da programma Rete Ferroviaria ItalianaRegolamento per la Circolazione dei Treni RFI DTC/A/0002/002/A e successive revisioni
Antincendio livello 2 — specifico per gallerie e tunnel8 ore + prova praticaDM 02/09/2021 — Allegato III; DM 28/10/2005 (sicurezza nelle gallerie ferroviarie)
Primo soccorso gruppo B12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anniDM 388/2003

Rischi specifici

  • Fatica mentale e vigilanza (D.Lgs 234/2007 — lavoro notturno): i turni notturni del macchinista comportano alterazione del ritmo circadiano, riduzione della vigilanza nelle ore piccole e rischio di microsonno; obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori notturni (art. 14 D.Lgs 234/2007) con valutazione della funzionalità psico-fisica; limite legale di 8 ore notturne medie in un periodo di riferimento di 24 ore; accordi aziendali FFS/Trenitalia/RFI disciplinano la rotazione dei turni con fasce di riposo minimo
  • Rischio collisione e deragliamento (procedure operative RFI): il macchinista è esposto al rischio di incidente ferroviario da errata lettura dei segnali, guasto tecnico del sistema di frenatura, ostacoli sui binari o errore umano; procedure operative RFI definiscono il sistema di sicurezza SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno) e ERTMS/ETCS (European Train Control System) che intervengono automaticamente in caso di superamento del segnale rosso o di velocità eccessiva; obbligo di rispettare la velocità massima di linea e i segnali luminosi
  • Esposizione al rumore in cabina di guida (Titolo VIII D.Lgs 81/08 — Capo II): livelli di rumore in cabina compresi tra 70 e 90 dB(A) nelle locomotive diesel; obbligo di valutazione del rischio rumore con misurazione fonometrica; se il LEX,8h supera 80 dB(A) obbligo di sorveglianza sanitaria audiologica; se supera 85 dB(A) obbligo di DPI auricolari e segnaletica; valore limite di esposizione 87 dB(A) non deve essere superato (art. 189 D.Lgs 81/08)
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero — WBV (Titolo VIII D.Lgs 81/08 — Capo III): il macchinista è esposto a vibrazioni whole-body (WBV) trasmesse dalla struttura del veicolo durante la marcia su armamento irregolare; valore d’azione giornaliero: A(8) = 0,5 m/s²; valore limite: A(8) = 1,15 m/s²; misurazione secondo ISO 2631-1; rischio lombalgia e patologie del rachide da esposizione prolungata; programma di manutenzione dell’armamento e degli ammortizzatori del veicolo come misura di prevenzione collettiva
  • Rischio incendio in tunnel (DM 28/10/2005 — sicurezza nelle gallerie ferroviarie): in caso di incendio a bordo o di emergenza in galleria, il macchinista deve applicare le procedure di emergenza previste dal piano di sicurezza della galleria; rischio di intossicazione da fumi (CO, HCN, gas di pirolisi) se l’evacuazione non avviene tempestivamente; conoscenza obbligatoria delle vie di emergenza, dei punti di raccolta e delle procedure di evacuazione per ogni tratta in galleria superiore a 1.000 m
  • Agenti chimici — carburanti diesel e lubrificanti: il macchinista è esposto a gasolio (idrocarburi alifatici — classificato Carc. 2 IARC se miscela complessa) e a lubrificanti sintetici durante le operazioni di rifornimento, controllo livelli e manutenzione ordinaria della cabina; schede dati di sicurezza (SDS) obbligatorie; rischio cutaneo da contatto con oli minerali (dermatiti da contatto); uso di guanti da lavoro durante le operazioni di manutenzione

DPI obbligatori

  • Protettori auricolari (EN 352-1 per cuffie, EN 352-2 per inserti) con SNR adeguato a ridurre il livello di esposizione a valori inferiori a 80 dB(A) nelle cabine di guida con LEX,8h superiore all’valore d’azione (85 dB(A)); obbligatori ai sensi dell’art. 193 D.Lgs 81/08
  • Guanti da lavoro (EN 388, cat. II — protezione meccanica) per le operazioni di ispezione tecnica del veicolo, rifornimento carburante e controllo lubrificanti; guanti resistenti agli idrocarburi (EN 374) se il contatto con gasolio è prolungato
  • Calzature di sicurezza S3 (EN ISO 20345 — puntale acciaio, lamina antiperforazione, suola antiscivolo SRC) per i movimenti a terra lungo il binario e nelle aree tecniche di officina e deposito
  • Giubbotto ad alta visibilità (EN ISO 20471 classe 2 o classe 3) obbligatorio durante qualsiasi spostamento a piedi in prossimità del binario attivo, nelle aree di deposito e lungo le fiancate del treno per le operazioni di ispezione e partenza; obbligo ai sensi del Regolamento di sicurezza RFI

Sorveglianza sanitaria

  • Idoneità psico-fisica ai sensi del D.M. 187/2003 (medico ferroviario abilitato ANSF): visita di idoneità preventiva all’assunzione e periodica (ogni 3 anni fino a 55 anni, ogni 2 anni dopo i 55 anni) con valutazione della vista (acuità visiva, percezione dei colori — requisito per la lettura dei segnali), udito (audiometria), stato cardiovascolare, funzionalità neurologica e psichiatrica, assenza di condizioni che possano causare perdita improvvisa di coscienza (epilessia, diabete insulino-dipendente non compensato, patologie cardiovascolari)
  • Sorveglianza sanitaria per lavoro notturno (art. 14 D.Lgs 234/2007): visita preventiva e periodica (almeno ogni 2 anni) per i macchinisti inseriti in turni notturni stabili; valutazione dei disturbi del sonno, dell’equilibrio ormonale e dell’apparato cardiovascolare; il lavoratore notturno ha diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertato pregiudizio alla salute
  • Sorveglianza sanitaria per esposizione al rumore (Titolo VIII D.Lgs 81/08): audiometria periodica (ogni 2 anni se LEX,8h tra 80 e 85 dB(A); ogni anno se superiore a 85 dB(A)) per il controllo della funzionalità uditiva e la diagnosi precoce di ipoacusia da rumore professionale
  • Sorveglianza sanitaria per esposizione a vibrazioni WBV (Titolo VIII D.Lgs 81/08 — Capo III): visita periodica con valutazione della colonna vertebrale (rachide lombare) per i macchinisti che superano il valore d’azione A(8) = 0,5 m/s²; periodicità definita dal medico competente

Approfondimenti

Patente europea del macchinista: D.Lgs 247/2011 e abilitazione ANSFISA

Il D.Lgs 15/12/2011 n. 247 ha recepito in Italia la Direttiva 2007/59/CE, istituendo un sistema armonizzato a livello europeo per la certificazione dei macchinisti ferroviari. Il sistema si basa su due documenti complementari: la Licenza, rilasciata dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e valida in tutta l’Unione Europea, che attesta le competenze generali del macchinista (conoscenze professionali di base, idoneità psico-fisica, formazione di sicurezza); e il Certificato Complementare, rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura, che attesta le competenze specifiche per il materiale rotabile e le linee autorizzate. La licenza ha validità di 10 anni ed è rinnovabile previo superamento di una visita di idoneità psico-fisica e dimostrazione del mantenimento delle competenze.

Il D.M. MIMS 28/04/2008 aveva anticipato le disposizioni del D.Lgs 247/2011, definendo i requisiti minimi di formazione, i programmi degli esami e le caratteristiche dei centri di formazione riconosciuti. Il percorso di abilitazione di un macchinista comprende una fase di formazione teorica (norme di circolazione, tecnica del freno, trazione, segnalamento, gestione delle emergenze — minimo 6 mesi per i profili con esperienza, fino a 12-18 mesi per i neoassunti privi di esperienza ferroviaria), una fase di tirocinio pratico su linea (affiancamento a un macchinista istruttore) e il superamento di un esame finale presso un organismo accreditato ANSFISA. La formazione periodica e gli aggiornamenti sulle variazioni del regolamento di circolazione e sul materiale rotabile sono gestiti dalle singole imprese ferroviarie (Trenitalia, Italo, operatori cargo) nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) previsto dal D.Lgs 162/2007.

Sicurezza in galleria: obblighi del DM 28/10/2005 e procedure di emergenza

Il DM 28/10/2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» (recepimento della Direttiva 2004/49/CE) stabilisce i requisiti tecnici e organizzativi minimi per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 m. Per il macchinista, le disposizioni rilevanti riguardano: la conoscenza obbligatoria del piano di emergenza della galleria (scenari di incendio, percorsi di evacuazione, punti di raccolta, procedure di comunicazione con il Posto Centrale di Regolazione — PCR); la formazione specifica sull’uso delle dotazioni di sicurezza del treno (estintori, interfono di emergenza, porte di emergenza antipanico); le procedure di intervento in caso di anomalia tecnica o incendio in galleria (proseguimento della marcia fino all’uscita se possibile, fermata in zona di sicurezza predefinita, attivazione dell’allarme e coordinamento con le squadre di soccorso).

Il rischio di intossicazione da fumi in caso di incendio in galleria è aggravato dalla difficoltà di evacuazione rapida in uno spazio confinato: i fumi di combustione di materiali polimerici (rivestimenti interni dei vagoni, isolamento elettrico) contengono CO, HCN (acido cianidrico), SO₂ e particolato ultrafine, tutti estremamente pericolosi anche a basse concentrazioni. La formazione antincendio specifica per gallerie ferroviarie (livello 2, DM 02/09/2021 — Allegato III) deve includere esercitazioni pratiche sull’utilizzo degli estintori a bordo treno e simulazioni delle procedure di evacuazione in galleria, con attenzione alle peculiarità dell’ambiente confinato (assenza di luce naturale, fumo, temperatura elevata, stress psicologico).

Turni notturni e sorveglianza sanitaria: D.Lgs 234/2007 e idoneità psico-fisica

Il D.Lgs 8/04/2003 n. 66 (orario di lavoro) e il D.Lgs 26/11/1999 n. 532 (lavoro notturno — ora assorbito dal D.Lgs 66/2003) disciplinano i limiti dell’orario di lavoro notturno e le garanzie sanitarie per i lavoratori notturni. Il macchinista ferroviario è frequentemente inserito in turni notturni strutturati (turni a ciclo continuo su 7 giorni), con conseguente inversione del ritmo sonno-veglia, riduzione della qualità del sonno, alterazione dei parametri ormonali (cortisolo, melatonina) e aumento del rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche a lungo termine. L’art. 14 del D.Lgs 66/2003 impone al datore di lavoro di garantire ai lavoratori notturni la sorveglianza sanitaria periodica (visita preventiva prima dell’inserimento in turno notturno e almeno ogni 2 anni) e il diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertato pregiudizio alla salute imputabile al lavoro notturno.

In aggiunta alla sorveglianza sanitaria per il lavoro notturno, il macchinista è soggetto all’idoneità psico-fisica specifica ai sensi del D.M. 187/2003 (medico ferroviario abilitato dall’ANSF). Questa visita, distinta dalla sorveglianza sanitaria D.Lgs 81/08, valuta requisiti funzionali indispensabili per la conduzione del treno in sicurezza: acuità visiva minima (6/10 in ciascun occhio con correzione), percezione dei colori (requisito fondamentale per la lettura dei segnali luminosi), campo visivo, udito (soglia uditiva < 40 dB a 500, 1000, 2000 Hz), assenza di patologie neurologiche o psichiatriche, assenza di dipendenza da alcol o sostanze psicoattive. Il medico ferroviario abilitato ANSF è l’unica figura autorizzata a rilasciare il certificato di idoneità per la licenza ANSFISA.

Domande frequenti

Qual è la frequenza delle visite mediche di idoneità per il macchinista ferroviario?

La frequenza delle visite mediche di idoneità psico-fisica per il macchinista ferroviario è stabilita dal D.M. 187/2003 e dal D.Lgs 247/2011: ogni 3 anni per i macchinisti di età inferiore a 55 anni; ogni 2 anni per i macchinisti di età compresa tra 55 e 60 anni; ogni anno per i macchinisti di età superiore a 60 anni. Le visite devono essere effettuate da un medico ferroviario abilitato dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie). In aggiunta a queste visite periodiche, il macchinista deve sottoporsi a visita straordinaria ogni volta che il medico competente o il medico curante lo ritenga necessario a seguito di un infortunio, di una malattia prolungata o di variazioni delle condizioni di salute che possano influenzare l’idoneità alla guida. Le visite per il lavoro notturno (D.Lgs 66/2003 art. 14) si aggiungono a quelle per l’idoneità professionale e sono effettuate dal medico competente aziendale.

I turni notturni del macchinista ferroviario sono soggetti a regole speciali?

Sì. Il D.Lgs 8/04/2003 n. 66 (attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’orario di lavoro) stabilisce per i lavoratori notturni (coloro che lavorano per almeno 3 ore nel periodo notturno — 23:00/06:00 — per la maggior parte del loro orario annuale) una durata massima di 8 ore di lavoro notturno in media su un periodo di riferimento. L’art. 11 del D.Lgs 66/2003 prevede che i contratti collettivi di settore possano definire periodi di riferimento più lunghi. Gli accordi collettivi del settore ferroviario (CCNL Mobilità/Ferrovieri) disciplinano in dettaglio i turni dei macchinisti, le fasce di riposo minimo (11 ore consecutive tra due turni), i limiti del servizio continuativo e le indennità di turno notturno. Il macchinista ferroviario ha inoltre diritto alla sorveglianza sanitaria specifica per lavoro notturno (D.Lgs 66/2003 art. 14) e al trasferimento al lavoro diurno in caso di documentato pregiudizio alla salute.

Quale formazione antincendio è obbligatoria per il macchinista che guida in galleria?

Il macchinista ferroviario che guida su linee con gallerie deve svolgere la formazione antincendio di livello 2 ai sensi del DM 02/09/2021 (Allegato III — 8 ore di formazione teorica + prova pratica con estintori), integrata con la formazione specifica sulle procedure di emergenza in galleria prevista dal piano di sicurezza della singola tratta ai sensi del DM 28/10/2005. La formazione antincendio specifica per gallerie deve comprendere: conoscenza delle tipologie di incendio a bordo treno e sulle infrastrutture; utilizzo degli estintori portatili in dotazione al treno (polvere ABC o CO₂, secondo il tipo di materiale rotabile); procedure di comunicazione in emergenza (interfono bordo-terra, numero di emergenza PCR); procedure di evacuazione dei passeggeri in galleria (apertura porte di emergenza, illuminazione di emergenza, segnaletica di esodo); conoscenza delle caratteristiche fisiche delle gallerie della propria tratta (lunghezza, posizione delle nicchie di rifugio, distanza tra le uscite laterali). L’aggiornamento triennale della formazione antincendio (4 ore) è obbligatorio ai sensi del DM 02/09/2021.

Cos’è la patente europea del macchinista e in quali Paesi è valida?

La patente europea del macchinista (Licenza di guida) è istituita dalla Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita in Italia dal D.Lgs 15/12/2011 n. 247. Si tratta di un documento standardizzato rilasciato dall’autorità nazionale di sicurezza ferroviaria (in Italia: ANSFISA) che attesta che il suo titolare soddisfa i requisiti minimi di formazione, idoneità psico-fisica e conoscenze professionali previsti dalla Direttiva. La Licenza è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (e nei Paesi che hanno recepito la Direttiva, incluso il Regno Unito — con reciprocità parziale post-Brexit) e ha validità di 10 anni, rinnovabile previa visita di idoneità psico-fisica. La Licenza da sola non è sufficiente per guidare un treno: deve essere accompagnata dal Certificato Complementare, rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura, che specifica il materiale rotabile abilitato e le linee autorizzate. Il Certificato Complementare non ha validità europea automatica, essendo legato all’infrastruttura e al materiale rotabile specifici.

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