Formazione sicurezza per idraulici, termoidraulici e installatori di impianti: obblighi, corsi e DPI
L’idraulico e il termoidraulico sono classificati a rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (ATECO F43.22). La mansione comporta lavori in spazi confinati (D.Lgs 81/08 + DPR 177/2011), rischio ustioni da caldaie e brasatura, rischio elettrico su impianti misti idrico-elettrici, esposizione a leghe per saldatura e prodotti anticorrosivi, rischio legionella negli impianti idrici e rischio gas su impianti a gas civili e industriali. La formazione obbligatoria comprende 16 ore di sicurezza lavoratori, il corso per spazi confinati, l’abilitazione PES/PAV/PEI per il rischio elettrico e il patentino gasfitter.
Dati chiave
- Livello rischio
- alto
- ATECO tipici
- F43.22 — Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, F43.21 — Installazione di impianti elettrici (se integrata con l’attività idraulica), F43.29 — Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., F43.99 — Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.
- Corsi obbligatori
- 10
- Costo annuo indicativo
- € 350 – € 600 per addetto (formazione lavoratori 16 ore + spazi confinati + PES/PAV + patentino gas + antincendio + primo soccorso, esclusi aggiornamenti quinquennali)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio alto (ATECO F43) | 12 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 |
| Corso spazi confinati con addestramento pratico | come da DPR 177/2011 (addestramento pratico obbligatorio) | DPR 14/09/2011 n. 177 — Regolamento spazi confinati; art. 66 e Allegato IV D.Lgs 81/08 |
| Aggiornamento spazi confinati | periodicità definita dall’azienda (minimo ogni 5 anni, raccomandato annuale) | DPR 177/2011 art. 2 c. 2 — mantenimento delle competenze |
| Corso lavori in quota (se necessario) | 8 ore minimo | Art. 105-130 D.Lgs 81/08 — Titolo IV; Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 |
| Abilitazione elettrica PES/PAV/PEI | come da norma CEI 11-27 ed. 4 (2014) | CEI 11-27:2014 — Lavori su impianti elettrici; art. 82 D.Lgs 81/08 |
| Qualifica gasfitter — patentino gas | come da DM 12/04/1996 | DM Industria 12/04/1996 — Abilitazione per l’installazione e manutenzione di impianti gas; DPR 27/04/2006 n. 228 |
| Primo soccorso gruppo B | 12 ore teoriche + 4 ore pratiche; aggiornamento 4 ore ogni 3 anni | DM 388/2003 — art. 3 e Allegato 1 |
| Antincendio livello 2 (cantieri con rischio medio) | 8 ore + prova pratica | DM 02/09/2021 — Allegato III |
Rischi specifici
- Lavori in spazi confinati (D.Lgs 81/08 art. 66 + Allegato IV + DPR 177/2011): cunicoli tecnici, vespai, sottotetti non ventilati, centrali termiche, vani ispezione fognature, pozzi di ispezione; rischio di atmosfera carente di ossigeno (< 19,5% O₂), presenza di gas tossici (H₂S — solfuro di idrogeno) o gas combustibili (metano, GPL) in concentrazioni pericolose; obbligo di permesso di lavoro, misura della qualità dell’aria prima dell’ingresso, presenza di un assistente esterno, sistemi di recupero e comunicazione
- Rischio ustioni e scottature: lavori su caldaie a gas e a gasolio (temperature superficiali fino a 300°C), tubature del vapore, operazioni di brasatura (temperatura della fiamma ossiacetilenica 3.100°C, brasatura dolce con cannello 300-400°C), saldatura ossiacetilenica; DPI: guanti da saldatore (EN 12477 cat. B), schermo facciale (EN 175), grembiule in pelle; rischio incendio nelle operazioni con fiamma libera in ambienti con materiali combustibili
- Rischio elettrico (art. 80-87 D.Lgs 81/08): interventi su impianti misti idrico-elettrici (riscaldamento a pavimento con pompe di calore, boiler elettrici, pannelli solari termici con regolazione elettrica); obbligo di verifica dell’assenza di tensione prima degli interventi; norma CEI 64-8 per la valutazione della compatibilità tra impianto idrico e impianto elettrico; rischio di folgorazione in ambienti bagnati (classificati come luoghi conduttori ristretti ai sensi della norma CEI 64-8)
- Rischio chimico: leghe per brasatura (stagno-piombo nelle leghe tradizionali — sostituite dalle leghe senza piombo Sn-Cu, Sn-Ag-Cu conformi alla Direttiva RoHS, ma ancora presenti in manutenzione di vecchi impianti); fondenti per saldatura (colofonia — sensibilizzante respiratorio, agente cancerogeno IARC Gruppo 2B se inalato come fumi); prodotti anticorrosivi e inibitori di corrosione per impianti di riscaldamento; legionella negli impianti idrici (agente biologico Gruppo 2, Allegato XLVI D.Lgs 81/08)
- Rischio gas (D.Lgs 81/08 + DPR 27/04/2006 n. 228): installazione e manutenzione di impianti a gas metano (distribuzione a bassa pressione, max 0,04 bar) e GPL; obbligo di abilitazione gasfitter (DM 12/04/1996); rischio esplosione in caso di perdita di gas in ambienti chiusi; strumentazione per il rilevamento del gas (rilevatori portatili); procedure di messa in sicurezza dell’impianto prima dell’intervento (chiusura valvola di intercettazione, verifica assenza gas con strumento certificato)
- Movimentazione manuale di carichi pesanti (Titolo VI D.Lgs 81/08): tubazioni in acciaio (peso fino a 20-30 kg/metro), radiatori in ghisa (15-30 kg ciascuno), caldaie murali (30-80 kg), caldaie a terra (80-200 kg); valutazione MMC con metodo NIOSH rivisto; utilizzo di carrelli porta-attrezzi, ganci a ventosa e ausili meccanici per carichi superiori ai limiti di legge (25 kg per uomini, 20 kg per donne — Titolo VI D.Lgs 81/08)
DPI obbligatori
- Guanti da saldatore in pelle bovina (EN 12477 tipo B — protezione da calore moderato e scintille) per le operazioni di brasatura con cannello e saldatura ossiacetilenica; guanti in nitrile (EN 374) per la manipolazione di prodotti chimici (anticorrosivi, fondenti, sgrassatori)
- Schermo facciale (EN 175) o maschera per saldatura (EN 169 — filtri per brasatura) durante le operazioni di saldatura e brasatura; occhiali di protezione (EN 166) per lavori senza fiamma libera
- Grembiule in pelle (EN ISO 11611) per la protezione del tronco da scintille e schizzi di metallo fuso durante la brasatura e la saldatura
- Calzature di sicurezza (EN ISO 20345, S3 con puntale in acciaio, lamina antiperforazione e suola antiscivolo SRC) per la protezione dai rischi meccanici nei cantieri e nei locali tecnici
- Casco e imbracatura anticaduta (EN 361) per i lavori in quota su coperture, lastrici solari e terrazze durante l’installazione di pannelli solari e canne fumarie
- Maschera semifacciale con filtri A2P2 (EN 140) per la protezione dai fumi di saldatura e dai fondenti (colofonia — sensibilizzante respiratorio) nelle operazioni di brasatura in ambienti chiusi
- Rilevatore portatile di gas (certificato ATEX se in ambienti potenzialmente esplosivi) per la verifica dell’assenza di gas combustibile prima dell’intervento su impianti a gas e durante le operazioni di collaudo
- Dispositivi di protezione per spazi confinati: imbracatura anticaduta (EN 361) con treppiede di recupero (EN 795 classe B), rilevatore multigas portatile (O₂, CO, H₂S, CH₄/LEL), linea vita e sistema di comunicazione con l’assistente esterno
Sorveglianza sanitaria
- Sorveglianza sanitaria per rischio chimico (Titolo IX D.Lgs 81/08): visita preventiva e periodica con valutazione della funzionalità respiratoria (spirometria) per l’esposizione ai fumi di saldatura e ai fondenti (colofonia); test cutanei per rischio sensibilizzazione da fondenti e anticorrosivi
- Sorveglianza sanitaria per rischio biologico — legionella (Titolo X D.Lgs 81/08 + Allegato XLVI): visita preventiva; il medico competente valuta lo stato immunologico del lavoratore e, in caso di immunodepressione, può indicare misure di protezione aggiuntive per i lavoratori che operano su impianti idrici a rischio legionella
- Idoneità al lavoro in spazi confinati: valutazione dell’idoneità specifica con verifica delle condizioni che controindicano i lavori in spazi confinati (claustrofobia, patologie cardiovascolari, epilessia, patologie respiratorie che riducono la capacità di utilizzo dell’APVR — Apparecchio di Protezione delle Vie Respiratorie autonomo); periodicità annuale raccomandata
- Idoneità al lavoro in quota (se previsto): verifica delle condizioni che possono causare perdita improvvisa di coscienza in quota (come per il pittore); periodicità definita dal medico competente
- Valutazione muscoloscheletrica per rischio MMC: visita periodica con valutazione della colonna vertebrale e degli arti superiori per i lavoratori addetti alla movimentazione di carichi pesanti (tubazioni, radiatori, caldaie)
Approfondimenti
Spazi confinati per idraulici e termoidraulici: obblighi del DPR 177/2011
Il DPR 14/09/2011 n. 177 (Regolamento per i lavori in luoghi sospetti di inquinamento o confinati) si applica a tutti i lavori svolti in ambienti che, per la loro conformazione e per le sostanze in essi presenti, possono esporre i lavoratori a rischio di carenza di ossigeno, presenza di gas tossici o combustibili. Per l’idraulico e il termoidraulico, gli spazi confinati ricorrenti includono: cunicoli tecnici (spazio insufficiente per il ricambio naturale dell’aria), vespai e locali di ispezione sotto i pavimenti, centrali termiche sotterranee, vani ispezione delle fognature, pozzi di ispezione degli impianti, cisterne di gasolio. Il DPR 177/2011 art. 2 impone che le imprese che effettuano lavori in spazi confinati siano in possesso di specifici requisiti: il 30% dei lavoratori addetti deve essere in possesso di esperienza almeno triennale in lavori in spazi confinati, tutti devono aver svolto formazione con addestramento pratico obbligatorio, e l’impresa deve adottare procedure di sicurezza documentate.
Prima di ogni ingresso in uno spazio confinato, l’idraulico deve: (1) verificare la qualità dell’aria con un rilevatore multigas portatile certificato (O₂ non inferiore al 19,5%, CO inferiore a 25 ppm, H₂S inferiore a 1 ppm, CH₄/LEL inferiore al 10% del limite inferiore di esplosività); (2) ottenere il permesso di lavoro (documento che autorizza e definisce le condizioni di ingresso); (3) assicurarsi che un assistente esterno rimanga al di fuori dello spazio confinato per tutta la durata dell’intervento, in grado di attivare il sistema di recupero (treppiede con argano, imbracatura, comunicazioni) in caso di emergenza; (4) indossare l’imbracatura anticaduta collegata alla linea di recupero. L’art. 66 D.Lgs 81/08 vieta di fare entrare o tenere lavoratori in ambienti in cui le concentrazioni di gas nocivi superino i valori limite.
Rischio legionella negli impianti idrici: obblighi del D.Lgs 81/08 e Linee Guida ISS
La Legionella pneumophila è un batterio gram-negativo classificato come agente biologico del Gruppo 2 nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08 (possibili effetti allergici, bassa probabilità di propagazione nella collettività, ma profilassi o terapia efficace disponibile). Si sviluppa negli impianti idrici con temperature comprese tra 25°C e 45°C (temperatura ottimale 37°C), nelle tubazioni con acqua stagnante, negli accumuli (boiler, serbatoi), nelle torri di raffreddamento e negli impianti di condizionamento con umidificatori ad acqua. L’idraulico che effettua manutenzione su questi impianti è esposto al rischio di inalazione di aerosol contaminati durante la pulizia, il flussaggio o la sostituzione di componenti (showerhead, boiler, sifoni).
Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro la valutazione del rischio biologico da legionella nel DVR per i lavoratori che operano su impianti idrici a rischio (art. 271). Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni, 7 maggio 2015, GU n. 103 del 05/05/2015) stabiliscono i protocolli di analisi, pulizia e disinfezione degli impianti: campionamenti microbiologici dell’acqua almeno annuali, trattamento termico (shock termico: portare la temperatura a > 70°C per almeno 30 minuti) o trattamento chimico (iperclorazione a 50 ppm). Durante gli interventi di manutenzione ad alto rischio aerosol (pulizia di boiler, sostituzione di componenti idrici), l’idraulico deve indossare una maschera semifacciale con filtro P3 (EN 149 FFP3) e guanti monouso.
Abilitazione PES/PAV/PEI e rischio elettrico per l’idraulico
La norma CEI 11-27:2014 (4ª edizione) «Lavori su impianti elettrici» definisce tre profili di qualifica professionale per il personale che opera in prossimità o a contatto con impianti in tensione: PES (Persona Esperta in Sicurezza elettrica) — ha conoscenze specifiche e vasta esperienza per lavorare su impianti in tensione in completa autonomia; PAV (Persona Avvertita in Sicurezza elettrica) — ha ricevuto istruzioni e informazioni sufficienti per permetterle di evitare i rischi elettrici in situazioni predeterminate; PEI (Persona Idonea) — formazione minima per evitare l’incolumità propria e altrui. L’idraulico che lavora su impianti misti idrico-elettrici (boiler elettrici, pompe di calore, sistemi di riscaldamento a pavimento con termostati, pannelli solari con inverter) deve possedere almeno la qualifica PAV se opera in prossimità di componenti in tensione senza aprirli, o PES se deve intervenire direttamente su impianti elettrici.
L’art. 82 del D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavori su parti di impianti o apparecchi sotto tensione devono essere eseguiti da lavoratori qualificati. Il datore di lavoro deve rilasciare per iscritto la qualifica PES o PAV al lavoratore che abbia completato la formazione specifica (norma CEI 11-27 — modulo teorico + verifica pratica). La qualifica non ha scadenza formale, ma deve essere aggiornata ogni volta che cambiano significativamente le tipologie di impianti su cui il lavoratore opera. Negli ambienti bagnati (bagni, locali docce, lavatoi — classificati come zone 0, 1 e 2 dalla norma CEI 64-8), il rischio di folgorazione è significativamente più elevato per l’abbassamento della resistenza corporea, rendendo ancora più critica la corretta qualifica del personale.
Domande frequenti
L’idraulico deve fare la formazione per spazi confinati anche se lavora solo in appartamenti?
Dipende dai luoghi in cui l’idraulico entra effettivamente durante il suo lavoro. Se l’attività si limita a interventi su impianti in spazi abitati normalmente ventilati (bagni, cucine, locali tecnici con aperture), il DPR 177/2011 non si applica. Tuttavia, se l’idraulico accede a cunicoli tecnici, vespai (spazi sotto pavimento non ventilati), locali interrati sigillati, cisterne o vani di ispezione fognature, questi rientrano nella definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011 e dell’art. 66 D.Lgs 81/08: in questo caso la formazione specifica con addestramento pratico obbligatorio è necessaria. È responsabilità del datore di lavoro valutare nel DVR tutti gli ambienti in cui i propri lavoratori possono accedere e verificare se ricorrono le condizioni di spazio confinato.
Serve il patentino gasfitter anche per lavorare su impianti a gas metano civili?
Sì. Il DM del Ministero dell’Industria del 12/04/1996 stabilisce che le operazioni di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti a gas per uso civile (riscaldamento, cottura, produzione di acqua calda sanitaria — sia metano che GPL) devono essere eseguite esclusivamente da imprese abilitate e da lavoratori in possesso della specifica abilitazione tecnica (patentino gasfitter). L’abilitazione è rilasciata dalla Camera di Commercio territorialmente competente a seguito del superamento di un esame teorico-pratico. I gestori e distributori di gas (es. Italgas, Toscana Energia) verificano l’abilitazione delle imprese che richiedono autorizzazioni per lavori sulla rete di distribuzione. Eseguire lavori su impianti a gas senza la prescritta abilitazione configura un illecito amministrativo e la responsabilità civile e penale in caso di incidente.
Cosa prevede il D.Lgs 81/08 per il rischio legionella in impianti idrici?
Il D.Lgs 81/08 classifica la Legionella pneumophila come agente biologico del Gruppo 2 nell’Allegato XLVI (agenti che possono causare malattie nell’uomo con bassa probabilità di propagazione nella collettività). L’art. 271 impone al datore di lavoro la valutazione del rischio biologico da legionella nel DVR per tutti i lavoratori che possono essere esposti — inclusi gli idraulici e i manutentori degli impianti idrici. La formazione dei lavoratori sul rischio biologico da legionella è obbligatoria (art. 278 D.Lgs 81/08). Le misure di prevenzione da adottare durante gli interventi di manutenzione su impianti a rischio (boiler, serbatoi, torri di raffreddamento) includono: DPI respiratori (FFP3), guanti monouso, procedure di lavoro che minimizzino la formazione di aerosol. Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, GU n. 103/2015) forniscono i protocolli tecnici di riferimento per il campionamento e il trattamento degli impianti.
Quante ore di primo soccorso deve fare un termoidraulico?
Il termine del D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi in base al settore ATECO e al numero di dipendenti. Le imprese di installazione di impianti (ATECO F43) con meno di 5 lavoratori rientrano nel gruppo B: il corso di primo soccorso gruppo B ha una durata di 12 ore (4 ore di formazione teorica sui contenuti previsti dall’art. 3 del DM + 8 ore di addestramento pratico su manichini per la rianimazione cardiopolmonare — BLS-D). L’aggiornamento è di 4 ore ogni 3 anni. Se l’impresa supera i 5 dipendenti o appartiene ai settori con rischi specifici dell’Allegato 2 del DM 388/2003, può rientrare nel gruppo A (corso di 16 ore con aggiornamento triennale di 6 ore). Il medico competente e il datore di lavoro devono verificare il gruppo di appartenenza sulla base delle caratteristiche effettive dell’impresa.
Il PES e il PAV: cosa sono e quando servono all’idraulico?
La norma CEI 11-27:2014 definisce PES (Persona Esperta in Sicurezza elettrica) la persona che ha acquisito conoscenze teoriche e pratiche tali da permetterle di valutare i rischi elettrici e di lavorare su impianti in tensione in autonomia; PAV (Persona Avvertita in Sicurezza elettrica) la persona che ha ricevuto istruzioni adeguate per evitare i rischi elettrici in situazioni predeterminate. L’idraulico che nella propria attività si avvicina a componenti elettrici in tensione senza tuttavia aprirli (es. passa cavi vicino a quadri aperti, lavora vicino a boiler elettrici alimentati) deve possedere almeno la qualifica PAV. L’idraulico che deve invece aprire quadri elettrici, collegare o scollegare componenti in tensione deve possedere la qualifica PES. La qualifica è rilasciata per iscritto dal datore di lavoro al lavoratore che abbia completato la formazione specifica prevista dalla norma CEI 11-27 (moduli teorici + verifica pratica). L’art. 82 c. 1 D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavori su impianti in tensione devono essere eseguiti da lavoratori qualificati.
Come si gestisce il DUVRI quando un idraulico lavora in un condominio con più ditte?
L’art. 26 del D.Lgs 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Quando un idraulico (o la sua impresa) opera in un condominio contemporaneamente ad altre ditte (es. elettricisti, muratori, pittori), il committente (l’amministratore del condominio o il proprietario) deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le ditte e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) se vi sono rischi da interferenza tra le lavorazioni. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e deve identificare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (es. separazione delle aree di lavoro, coordinamento dei turni, segnaletica). Se i lavori rientrano nell’ambito del Titolo IV D.Lgs 81/08 (cantiere temporaneo o mobile con presenza di più imprese), il committente deve nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) quando ricorrono le condizioni dell’art. 90 D.Lgs 81/08.
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