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Formazione sicurezza per fotografi e videomaker: obblighi, corsi e DPI 2025

Il fotografo e il videomaker operano in ambienti eterogenei — studio, eventi, outdoor e cantieri — con rischi specifici legati ad attrezzature, postura e lavoro isolato. Scopri gli obblighi formativi, i DPI e la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs 81/08.

Dati chiave

Livello rischio
basso
ATECO tipici
74.20
Corsi obbligatori
5
Costo annuo indicativo
80-200 €/anno per lavoratore

Corsi obbligatori

CorsoDurataRiferimento normativo
Formazione sicurezza lavoratori (rischio basso)8 oreAccordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
Formazione sicurezza lavoratori (rischio medio — se operante in cantieri o ambienti difficili)12 oreAccordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
Primo soccorso (Gruppo B/C)12 oreD.M. 388/2003
Antincendio rischio basso4 oreD.M. 02/09/2021
Utilizzo VDT per post-produzioneincluso nel modulo specificoTitolo VII D.Lgs 81/08

Rischi specifici

  • Rischio posturale da posa statica prolungata con treppiede e attrezzatura pesante
  • Movimentazione manuale di carichi (apparecchiature fotografiche, riflettori, monitor)
  • Lavoro isolato in servizi outdoor con scarsa supervisione
  • Rischio elettrico da illuminatori, flash da studio e alimentatori (CEI 64-8)
  • Lavoro in altezza su soppalchi, gru da cameraman e strutture elevatrici
  • Esposizione a VDT per attività di post-produzione superiore alle 20 ore/settimana (Titolo VII D.Lgs 81/08)

DPI obbligatori

  • Scarpe con suola antiscivolo per lavoro su set e outdoor
  • Guanti isolanti in presenza di impianti di illuminazione ad alta tensione
  • Imbragatura e dispositivi di protezione contro le cadute per lavoro in altezza (EN 361/362)
  • Occhiali di protezione in ambienti con rischio di schizzi o polveri

Sorveglianza sanitaria

  • Sorveglianza sanitaria ove prevista dal DVR, in particolare per uso VDT superiore a 20 ore/settimana (art. 176 D.Lgs 81/08)
  • Valutazione ergonomica per movimentazione carichi e posture incongrue
  • Visita oculistica periodica per operatori VDT (art. 176, comma 2)

Approfondimenti

Obblighi formativi del fotografo freelance e del videomaker

Il fotografo e il videomaker — anche se liberi professionisti o titolari di ditta individuale — sono soggetti al D.Lgs 81/08 quando operano in qualità di datori di lavoro con dipendenti, o come lavoratori autonomi che svolgono la propria attività nei luoghi di lavoro altrui (art. 3, comma 11).

Il livello di rischio è generalmente basso (8 ore di formazione ex Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025), ma sale a medio (12 ore) quando l'operatore lavora abitualmente in cantieri edili, set cinematografici complessi o ambienti con rischi aggiuntivi certificati nel DVR del committente.

Rischio elettrico in studio fotografico e su set

Gli illuminatori da studio (flash, LED ad alta potenza, riflettori) e i relativi alimentatori espongono il fotografo a rischio elettrico qualificabile ex CEI 11-27. Il DVR deve valutare la conformità degli impianti, l'idoneità dei cablaggi e le procedure di messa a terra.

Per i set temporanei allestiti in location esterne, il datore di lavoro è tenuto a verificare la compatibilità degli impianti elettrici del luogo ospitante con il carico degli apparecchi introdotti, anche tramite dichiarazione di conformità dell'impianto ex D.M. 37/2008.

Post-produzione e tutela della salute degli operatori VDT

Il fotografo e il videomaker che dedicano alla post-produzione più di 20 ore settimanali sono qualificati come lavoratori VDT ai sensi del Titolo VII D.Lgs 81/08 e dell'art. 173. Il datore di lavoro deve garantire pause programmate (almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuo) e sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria periodica con particolare riguardo alla funzione visiva.

La postazione di lavoro per la post-produzione deve rispettare i requisiti ergonomici dell'allegato XXXIV al D.Lgs 81/08: monitor a distanza corretta, illuminazione adeguata, sedia regolabile e tastiera separata per ridurre i disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori.

Domande frequenti

Il fotografo freelance deve fare la formazione sicurezza?

Dipende dalla modalità operativa. Il fotografo che lavora come lavoratore autonomo nei luoghi di lavoro altrui (es. aziende, cantieri, ospedali) è soggetto al D.Lgs 81/08 in forza dell’art. 3, comma 11: il committente deve verificare l’idoneità tecnica e il lavoratore autonomo deve adottare le misure di sicurezza previste. Se invece opera esclusivamente in proprio studio senza dipendenti, non è soggetto all’obbligo di formazione per i lavoratori; resta tuttavia tenuto alla valutazione dei rischi della propria attività e all’adozione delle misure preventive del caso.

Il videomaker che lavora in cantiere ha obblighi aggiuntivi?

Sì. Il videomaker che opera in un cantiere edile — anche solo per riprese documentaristiche — entra in un ambiente classificato ad alto rischio ex Titolo IV D.Lgs 81/08. Deve quindi essere in possesso della formazione specifica per il settore edile (16 ore ex Accordo SR 2011 o aggiornamento Rep. 78/CSR 2025), del tesserino di riconoscimento ex art. 18, comma 1 lett. u), e deve rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal CSP/CSE. L’accesso al cantiere senza formazione adeguata e senza coordinamento con il responsabile è vietato.

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