Sicurezza sul lavoro per carrellisti e mulettisti: abilitazione obbligatoria, rischi e sorveglianza sanitaria
Il carrellista elevatore (ATECO 52.10, 49.41, 28.x) deve obbligatoriamente conseguire l’abilitazione all’uso del carrello elevatore ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (G.U. n. 60 del 12/03/2012): 12 ore teoriche + 6 ore pratiche per il carrello controbilanciato, con rinnovo quinquennale da 4 ore. I rischi principali sono il ribaltamento del carrello, l’investimento di pedoni e le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) ai sensi del Titolo VIII artt. 199-203 D.Lgs 81/08.
Dati chiave
- Livello rischio
- alto
- ATECO tipici
- 52.10 — Magazzinaggio e custodia, 49.41 — Trasporto di merci su strada, 28.22 — Fabbricazione di macchine di sollevamento e movimentazione, 46.xx — Commercio all’ingrosso (magazzini logistici), 10.xx — Industrie alimentari con magazzini refrigerati
- Corsi obbligatori
- 6
- Costo annuo indicativo
- € 220 – € 420 per addetto (abilitazione carrello + formazione lavoratori rischio alto, esclusi rinnovi)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Abilitazione carrello elevatore controbilanciato (modulo A+B+C) | 12 ore teoriche + 6 ore pratiche = 18 ore totali | Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 — G.U. n. 60 del 12/03/2012 — art. 73 c. 5 D.Lgs 81/08 |
| Rinnovo abilitazione carrello elevatore | 4 ore ogni 5 anni | Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 — punto 4 dell’allegato |
| Sicurezza lavoratori rischio alto | 16 ore (4 generali + 12 specifiche) | Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 — art. 37 D.Lgs 81/08 |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 — art. 37 D.Lgs 81/08 |
| Primo soccorso gruppo B | 12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anni | DM 388/2003 |
| Antincendio livello 1 o 2 | 4 ore (livello 1) o 8 ore + prova pratica (livello 2) | DM 02/09/2021 — in base alla classificazione di rischio dello stabilimento |
Rischi specifici
- Ribaltamento del carrello elevatore: principale causa di morte tra i carrellisti; avviene per eccesso di velocità nelle curve, carico fuori asse (sfalsamento del baricentro), forche alzate oltre l’altezza di sicurezza durante la movimentazione, fondo irregolare o rampe eccessive; il D.Lgs 81/08 Allegato V e la norma EN ISO 3691-1 impongono la presenza di ROPS (Roll-Over Protection Structure) e la cintura di sicurezza obbligatoria per i carrelli con cabina; la formazione dell’Accordo 2012 include esercitazioni pratiche specifiche sulla stabilità del carico
- Investimento di pedoni: il carrello elevatore in movimento è responsabile del 40% degli infortuni mortali nei magazzini (dati INAIL); le cause più frequenti sono la scarsa visibilità frontale con carichi alti, la velocità eccessiva nelle corsie, l’assenza di segnalatori acustici e luminosi funzionanti; il D.Lgs 81/08 art. 168-bis e l’Allegato IV impongono la separazione dei percorsi pedonali e carrabili con segnaletica orizzontale e verticale, semafori ai bivi ciechi, specchi convessi agli angoli
- Caduta del carico: le forche non regolate all’altezza corretta, i pallet danneggiati o il superamento della portata nominale del carrello sono le cause più frequenti; il carrellista deve verificare la portata residua in funzione dell’altezza di sollevamento tramite la targhetta di portata (load chart) obbligatoriamente presente in cabina ai sensi del Reg. UE 2023/1230 e del D.Lgs 81/08 Allegato V
- Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV — Whole-Body Vibration): il carrellista trascorre la giornata lavorativa seduto sul carrello che trasmette vibrazioni verticali e orizzontali attraverso il sedile; il Titolo VIII Capo III D.Lgs 81/08 (artt. 199-203) fissa il valore di azione (VA) a 0,5 m/s² e il valore limite di esposizione (VLE) a 1,15 m/s² come A(8); l’esposizione cronica a WBV è associata a lombalgia cronica, ernia discale e patologie del rachide lombare (malattia professionale tabellata INAIL); il sedile del carrello deve essere ammortizzato e regolabile (EN ISO 7096)
- Rumore da motore del carrello e da operazioni di magazzino: tipicamente 75-85 dB(A) per i carrelli elettrici, fino a 88-92 dB(A) per i carrelli a GPL o diesel; obbligo di DPI uditivi se il LEX-8h supera 85 dB(A) (valore superiore di azione, Titolo VIII Capo II D.Lgs 81/08)
- Rischio chimico da emissioni di gas di scarico nei magazzini chiusi (carrelli a GPL/diesel): emissioni di ossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂) e particolato fine; obbligo di adeguata ventilazione degli ambienti chiusi (art. 63 D.Lgs 81/08 e Allegato IV punto 1.9 sulla ventilazione degli ambienti di lavoro); preferenza per carrelli elettrici in ambienti chiusi
DPI obbligatori
- Scarpe antinfortunistiche S3 con puntale in acciaio o composito e lamina antiperforazione (EN ISO 20345:2022): protezione dai pallet e dai carichi caduti durante le operazioni di carico/scarico; il puntale è obbligatorio anche durante la guida del carrello
- Casco di protezione (EN 397) nelle aree di magazzino con scaffalature ad alta quota dove è presente il rischio di caduta di materiali dall’alto; non obbligatorio in assenza di rischio specifico ma raccomandato nei magazzini con scaffali oltre 3 m
- Giubbotto ad alta visibilità classe 2 o 3 (EN ISO 20471:2013): obbligatorio quando il carrellista opera in aree condivise con altri veicoli o in ambienti a illuminazione ridotta; favorisce la visibilità reciproca tra carrellisti e pedoni
- Guanti da lavoro (EN 388) per le operazioni manuali di aggancio, posizionamento pallet e movimentazione manuale dei carichi: non indossare guanti durante la guida del carrello per non compromettere la sensazione di controllo sui comandi
Sorveglianza sanitaria
- Sorveglianza sanitaria obbligatoria per vibrazioni WBV (art. 204 D.Lgs 81/08): visita preventiva all’assunzione con anamnesi del rachide e valutazione muscolo-scheletrica; visite periodiche biennali o annuali (in presenza di sintomatologia lombare) con esame del rachide lombare, eventuale RX o RM lombare su indicazione del medico competente; la lombalgia cronica da WBV è malattia professionale tabellata INAIL
- Sorveglianza della funzione visiva: la guida del carrello elevatore richiede un’acuità visiva adeguata per la valutazione delle distanze e la lettura della targhetta di portata; visita preventiva con esame del visus e del campo visivo; visite periodiche biennali; i lavoratori con acuità visiva ridotta non corretta devono essere valutati per l’idoneità alla mansione di carrellista
- Sorveglianza dell’udito (art. 196 D.Lgs 81/08): audiometria tonale periodica per i carrellisti esposti a livelli di rumore superiori al valore superiore di azione di 85 dB(A) (carrelli a GPL/diesel in ambienti chiusi)
- Valutazione muscoloscheletrica degli arti superiori per i carrellisti che eseguono operazioni manuali di aggancio pallet ripetitive: valutazione con metodo OCRA o strain index; sorveglianza periodica con valutazione neurologica e vascolare degli arti superiori in presenza di sintomi da sovraccarico
Approfondimenti
Abilitazione obbligatoria all’uso del carrello elevatore: Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (pubblicato in G.U. n. 60 del 12 marzo 2012) ha reso obbligatoria per la prima volta in Italia la formazione e l’abilitazione specifica per i lavoratori che utilizzano carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, ai sensi dell’art. 73 c. 5 del D.Lgs 81/08. Prima di tale accordo non esisteva un obbligo formativo uniforme a livello nazionale, e la formazione era lasciata alla discrezionalità dei datori di lavoro. L’accordo definisce il programma formativo per le diverse tipologie di carrello (carrello controbilanciato, carrello reach truck, carrello trilaterale, transpallet con uomo a bordo) e le modalità di verifica finale. Per il carrello controbilanciato — il tipo più diffuso nei magazzini — il percorso formativo si articola in: modulo giuridico-normativo (4 ore teoriche), modulo tecnico (4 ore teoriche), modulo pratico (6 ore di addestramento su carrello reale); al termine è prevista una verifica di apprendimento teorica e una prova pratica di guida con valutazione di specifiche manovre.
Il lavoratore che supera la verifica riceve un attestato di abilitazione nominativo valido 5 anni, al termine dei quali deve effettuare un aggiornamento da 4 ore (1 ora teorica + 3 ore pratiche) per il rinnovo. Il datore di lavoro non può adibire il lavoratore alla guida del carrello prima del conseguimento dell’abilitazione: l’inosservanza configura la violazione dell’art. 73 c. 5 D.Lgs 81/08 con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 87 del medesimo decreto. I carrellisti in possesso di esperienza documentata prima del 12/03/2012 hanno dovuto regolarizzare la propria posizione entro il 12/03/2013 (periodo transitorio dell’accordo). Le aziende di formazione abilitate all’erogazione dei corsi di abilitazione devono avere requisiti specifici di struttura (piazzale o corsia di magazzino adeguata) e attrezzature (carrello funzionante idoneo all’addestramento).
Ribaltamento e investimento di pedoni: i due rischi principali nei magazzini
Il ribaltamento laterale del carrello elevatore è la causa di morte più frequente tra i carrellisti in Italia secondo i dati INAIL sull’andamento degli infortuni mortali nel settore logistica e magazzinaggio. Avviene principalmente: durante le curv in velocità con le forche alzate oltre 30 cm da terra (l’altezza di trasporto consigliata è 10-15 cm); su rampe inclinate trasversalmente; con carichi asimmetrici o che sporgono lateralmente oltre la larghezza delle forche; in presenza di buche o dislivelli del pavimento. Il fattore di stabilità del carrello (rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante) si riduce drasticamente all’aumentare dell’altezza delle forche e della velocità: un carrello da 2,5 ton con le forche alzate a 3 m ha un angolo massimo di ribaltamento di circa 10-12°, facilmente raggiunto in una curva stretta. La cintura di sicurezza (o la barra laterale di ritenzione nelle cabine aperte) è l’unico dispositivo che impedisce al carrellista di essere schiacciato dalla struttura ROPS durante il ribaltamento: il suo mancato uso è la causa diretta della morte nella maggioranza dei casi di ribaltamento.
L’investimento di pedoni da parte di carrelli elevatori in movimento è responsabile di circa il 40% degli infortuni mortali nei magazzini. Le misure di prevenzione collettiva imposte dal D.Lgs 81/08 (Allegato IV — requisiti degli ambienti di lavoro) comprendono: separazione fisica dei percorsi pedonali da quelli dei carrelli con barriere fisse o linee di demarcazione dipinte sul pavimento con larghezza minima pari all’ingombro massimo del carrello più 70 cm per lato; installazione di specchi convessi agli incroci ciechi; semafori a sensore di presenza ai bivi e agli ingressi ai vani di carico; segnalatori luminosi blu (blue spot) a terra che proiettano un punto luminoso a 3-5 m davanti al carrello in avanzamento, visibile ai pedoni anche oltre i carichi alti; limitatori elettronici di velocità nelle zone ad alto traffico pedonale.
Domande frequenti
È obbligatoria la patente o l’abilitazione per guidare un carrello elevatore?
Sì. Ai sensi dell’art. 73 c. 5 D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, tutti i lavoratori che guidano carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo devono essere in possesso di specifica abilitazione. Il corso per il carrello controbilanciato dura 18 ore totali (12 teoriche + 6 pratiche) e si conclude con una verifica teorico-pratica; l’attestato ha validità 5 anni e va rinnovato con 4 ore di aggiornamento. Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore non abilitato alla guida del carrello è soggetto alla sanzione dell’art. 87 D.Lgs 81/08.
Cosa deve fare il carrellista per prevenire il ribaltamento del carrello?
Per prevenire il ribaltamento il carrellista deve: tenere le forche abbassate a 10-15 cm da terra durante la movimentazione; rallentare e girare il volante dolcemente nelle curve; non superare la velocità di 10 km/h in corsia (6 km/h in prossimità di persone); non alzare il carico oltre l’altezza necessaria allo stoccaggio; verificare che il carico non superi la portata nominale indicata sulla targhetta in cabina (load chart); indossare sempre la cintura di sicurezza o azionare la barra laterale di ritenzione; segnalare immediatamente al responsabile eventuali difetti del pavimento o delle rampe di accesso al dock.
Il carrellista deve fare la sorveglianza sanitaria?
Sì. Il carrellista è soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria per l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV, art. 204 D.Lgs 81/08), con visita preventiva e visite periodiche biennali che includono la valutazione del rachide lombare. Il medico competente verifica anche l’idoneità visiva (acuità e campo visivo) necessaria per la guida sicura del carrello. In caso di esposizione a rumore superiore a 85 dB(A) (carrelli a GPL/diesel) è obbligatoria anche l’audiometria periodica (art. 196 D.Lgs 81/08).
Ogni quanto va rinnovata l’abilitazione al carrello elevatore?
L’abilitazione al carrello elevatore ha validità di 5 anni dalla data del superamento della verifica finale. Il rinnovo consiste in un aggiornamento da 4 ore (almeno 1 ora teorica e 3 ore pratiche) da effettuare entro la scadenza quinquennale. Non è previsto un esame finale per il rinnovo, ma il percorso deve includere una parte pratica su carrello reale. Il lavoratore che non rinnova l’abilitazione entro i 5 anni decade dall’abilitazione e deve ripetere il corso completo da 18 ore.
Quali DPI deve indossare il carrellista?
I DPI obbligatori per il carrellista sono: scarpe antinfortunistiche S3 con puntale e lamina antiperforazione (EN ISO 20345:2022) per la protezione durante le operazioni a piedi con pallet; giubbotto ad alta visibilità classe 2 o 3 (EN ISO 20471) nelle aree condivise con altri veicoli; casco (EN 397) nelle zone con scaffalature ad alta quota e rischio di caduta di materiali dall’alto. La cintura di sicurezza o la barra di ritenzione del carrello non è tecnicamente un DPI ma è obbligatoria da usare durante la guida ai sensi dell’Allegato V D.Lgs 81/08 e delle istruzioni del costruttore.
Il carrellista che usa un transpallet manuale deve avere l’abilitazione?
No. L’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 riguarda esclusivamente i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Il transpallet manuale (senza motore) e il transpallet elettrico con conducente a piedi (non a bordo) non richiedono l’abilitazione specifica dell’accordo 2012, ma rientrano comunque nell’obbligo formativo generale per l’uso delle attrezzature di lavoro (art. 71 e art. 73 D.Lgs 81/08): il datore di lavoro deve comunque formare e addestrare il lavoratore al loro uso corretto in modo documentato.
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