Sicurezza sul lavoro per l’agente commerciale viaggiante
Lavoratore autonomo o dipendente che svolge la propria attività prevalentemente in mobilità (auto/moto), visitando clienti, fiere e showroom; usa VDT (laptop, tablet) in auto o in hotel. I rischi prevalenti sono il rischio stradale professionale, il rischio ergonomico da guida prolungata, il rischio da VDT in mobilità e lo stress lavoro-correlato da obiettivi commerciali e isolamento.
Dati chiave
- Livello rischio
- basso
- ATECO tipici
- 46 - Commercio all’ingrosso, 82.11 - Attività di supporto per le funzioni d’ufficio, 82.99 - Altre attività di supporto alle imprese
- Corsi obbligatori
- 4
- Costo annuo indicativo
- € 80 – € 200 per addetto (formazione iniziale, esclusi aggiornamenti)
Corsi obbligatori
| Corso | Durata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A |
| Formazione specifica rischio basso | 4 ore | Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Allegato A (ATECO 46/82 — rischio basso) |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 |
| Primo soccorso gruppo B | 12 ore + aggiornamento 4 ore ogni 3 anni | DM 388/2003 |
Rischi specifici
- Rischio stradale professionale (rischio infortuni in itinere e durante l’attività professionale): l’agente commerciale trascorre una parte significativa del proprio orario lavorativo alla guida di un veicolo; l’incidente stradale è la prima causa di morte e inabilità permanente per i lavoratori in mobilità; la Circolare del Ministero del Lavoro n. 71 del 17/12/2002 ha chiarito che il rischio da circolazione stradale rientra tra i rischi da valutare nel DVR ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08; il DVR deve includere misure preventive quali: limitazione delle ore di guida continuativa, pianificazione dei percorsi, manutenzione programmata del veicolo aziendale, divieto di uso del telefono alla guida senza dispositivi vivavoce
- Rischio ergonomico da guida prolungata — vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV, Titolo VIII Capo III D.Lgs 81/08): la guida di autovetture per 4-6 ore giornaliere espone il conducente a vibrazioni verticali (A(8) tipicamente tra 0,3 e 0,6 m/s² per autovetture su strade extraurbane); il valore d’azione è 0,5 m/s²; la lombalgia cronica da guida prolungata è una patologia professionale riconosciuta; obbligo di valutazione dell’esposizione a WBV nel DVR e di pausa almeno ogni 2 ore di guida
- Rischio da VDT in mobilità (Titolo VII D.Lgs 81/08 se >20 ore/settimana): l’agente che usa laptop o tablet per più di 20 ore settimanali è soggetto agli obblighi del Titolo VII: valutazione dell’ergonomia del posto di lavoro (anche negli spazi non convenzionali: auto, hotel, sala riunioni), sorveglianza sanitaria oculistica e muscoloscheletrica, pause di almeno 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo del VDT; l’uso del laptop in auto o in posizioni non ergonomiche (letto dell’hotel, divano) aumenta il rischio di disturbi muscoloscheletrici cervicali e lombari
- Stress lavoro-correlato da obiettivi di vendita e isolamento (art. 28 D.Lgs 81/08 e Accordo Europeo SLC 8/10/2004): l’agente commerciale viaggiante è esposto a fattori di rischio psicosociale specifici: pressione degli obiettivi di vendita (target mensili/trimestrali con incentivi variabili), isolamento da colleghi e dalla sede, assenza di supervisione diretta, incertezza del reddito variabile (per i lavoratori autonomi), viaggi prolungati lontano dalla famiglia; questi fattori configurano un profilo di stress occupazionale che deve essere valutato nel DVR e incluso nel piano di prevenzione
- Rischio di scivolamenti, cadute e infortuni nei luoghi del cliente: l’agente si trova spesso in ambienti di lavoro altrui (magazzini, stabilimenti, cantieri, showroom) sui quali non ha controllo diretto; l’art. 26 D.Lgs 81/08 (contratto di appalto e interferenze) può applicarsi se vi è interferenza con le attività del committente; il DUVRI è obbligatorio se l’agente opera stabilmente nei locali del cliente; in ogni caso il lavoratore deve essere informato sui rischi generici dei luoghi in cui opera
DPI obbligatori
- Cintura di sicurezza (art. 172 D.Lgs 285/1992 Codice della Strada): obbligo di legge per il conducente e tutti i passeggeri; il datore di lavoro deve inserire nel regolamento aziendale l’obbligo di uso della cintura e il divieto di uso del telefono alla guida senza auricolare o vivavoce
- Kit di primo soccorso in auto (DM 388/2003 Allegato 1 per il datore di lavoro con lavoratori che usano auto aziendale): pacchetto di medicazione minimo da tenere nel veicolo; il contenuto minimo comprende guanti monouso, garze sterili, cerotti, forbici, triangolo e gilet ad alta visibilità; il datore di lavoro è responsabile della fornitura e della manutenzione del kit nei veicoli aziendali
Sorveglianza sanitaria
- Eventuale per VDT se l’utilizzo supera le 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs 81/08): visita preventiva all’assunzione con esame oculistico e visita periodica ogni 5 anni (fino a 50 anni) o ogni 3 anni (dopo i 50 anni); il lavoratore può richiedere una visita oculistica in qualsiasi momento se avverte disturbi visivi correlati all’uso del VDT
- Visita medica per idoneità alla guida (art. 119 D.Lgs 285/1992 per patente B): rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni, ogni 5 anni tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni oltre i 70 anni; gli accertamenti includono acuità visiva, campo visivo, funzionalità cardiovascolare; per i conducenti che percorrono più di 50.000 km/anno la frequenza può essere aumentata discrezionalmente dal medico competente
- Sorveglianza per stress lavoro-correlato se la valutazione del DVR evidenzia un rischio significativo (art. 41 c. 2 lettera e-bis D.Lgs 81/08): il medico competente può includere nella visita periodica la somministrazione di questionari validati (PHQ-9, GAD-7, Maslach Burnout Inventory) e la valutazione della pressione arteriosa e dei fattori di rischio cardiovascolare correlati allo stress
Approfondimenti
Rischio stradale professionale: obblighi del datore di lavoro e dell’agente
Il rischio stradale professionale — definito come il rischio di infortuni che si verifica durante l’uso del veicolo nell’ambito dell’attività lavorativa — è considerato dal D.Lgs 81/08 e dalla prassi consolidata del Ministero del Lavoro come un rischio lavorativo a tutti gli effetti, da valutare nel DVR e da prevenire con misure specifiche. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 71 del 17/12/2002 ha chiarito che gli spostamenti effettuati con il veicolo nel corso della giornata lavorativa non sono “infortuni in itinere” ma infortuni sul lavoro veri e propri, soggetti alla tutela INAIL e alla responsabilità del datore di lavoro. Il DVR deve includere: la stima del numero di km annui percorsi dai lavoratori in mobilità, la valutazione delle condizioni di rischio (tipologia di strade, condizioni meteo prevalenti, orario degli spostamenti), le misure preventive adottate (limiti alle ore di guida continuativa, obbligo di pause, manutenzione del veicolo, formazione alla guida sicura).
Per l’agente commerciale con partita IVA che opera come lavoratore autonomo, l’art. 21 D.Lgs 81/08 prevede obblighi specifici ma più limitati rispetto al lavoratore dipendente: il lavoratore autonomo deve utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III, munirsi di DPI appropriati (art. 21 c. 1 lettera b) e, se svolge la prestazione nei locali del committente, cooperare con quest’ultimo all’attuazione delle misure di prevenzione (art. 26 D.Lgs 81/08). Il committente che si avvale di agenti commerciali autonomi è tenuto a fornire loro le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare.
Stress lavoro-correlato dell’agente in mobilità: valutazione e prevenzione
L’agente commerciale viaggiante presenta un profilo di stress occupazionale complesso che combina fattori di rischio tipici del lavoro in mobilità (isolamento, incertezza, mancanza di routine) con pressioni specifiche del ruolo commerciale (obiettivi di vendita, competizione, relazione con clienti difficili). L’Accordo Europeo sullo Stress Lavoro-Correlato dell‘Otto Ottobre 2004 (recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9/6/2008) identifica come fattori di rischio psicosociale: il contenuto del lavoro (complessità, carico, autonomia), la programmazione dell’orario (orari irregolari, assenza di confini tra lavoro e vita privata), il controllo (autonomia ma anche isolamento e mancanza di supporto), l’ambiente sociale (relazioni con clienti, assenza di colleghi), il ruolo nell’organizzazione (chiarezza degli obiettivi, conflitto tra ruoli). La valutazione del rischio SLC per l’agente in mobilità deve tenere conto di tutti questi fattori e può essere condotta con la metodologia INAIL (2017), adattando gli indicatori oggettivi alla specificità del lavoro in mobilità (turnover, assenteismo, ricorso a prestazioni sanitarie per burnout o patologie cardiovascolari).
Le misure di prevenzione primaria dello stress per l’agente commerciale includono: definizione di obiettivi di vendita realistici e negoziati con il lavoratore (evitare target irraggiungibili che generano frustrazione cronica), creazione di momenti strutturati di confronto con il team (riunioni periodiche in presenza o videoconferenza), disponibilità di un referente in azienda a cui rivolgersi in caso di difficoltà relazionali con i clienti, formazione sulle tecniche di gestione dello stress e del tempo, e chiara definizione degli orari di lavoro (in particolare la distinzione tra orario in cui l’agente è raggiungibile e orario di riposo, a tutela del “diritto alla disconnessione” previsto dall’art. 19 c. 1 della L. 81/2017 per i lavoratori agili).
Domande frequenti
L’agente commerciale con P.IVA deve fare la formazione obbligatoria sulla sicurezza?
Sì. L’art. 21 c. 1 del D.Lgs 81/08 stabilisce che i lavoratori autonomi, inclusi i titolari di partita IVA che svolgono attività di agente commerciale, devono frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro previsti per i lavoratori dipendenti. In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che anche il lavoratore autonomo (equiparato al lavoratore ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera a) del D.Lgs 81/08) debba frequentare il corso generale (4 ore) e il corso specifico (4 ore per rischio basso per il settore commercio/servizi ATECO 46/82). Il mancato adempimento espone il lavoratore autonomo a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 81/08. Inoltre, alcuni committenti includono nei contratti di agenzia clausole che richiedono la prova dell’avvenuta formazione sulla sicurezza come requisito per l’accesso ai propri locali o per la stipula del contratto.
L’agente commerciale autonomo deve redigere il DVR?
No, non è obbligatorio per il lavoratore autonomo senza dipendenti. L’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 è a carico del “datore di lavoro”, definito dall’art. 2 c. 1 lettera b) come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente. Il lavoratore autonomo senza dipendenti non è datore di lavoro e pertanto non è tenuto a redigere il DVR. Tuttavia, se l’agente autonomo si avvale stabilmente di collaboratori (anche a progetto o con altre forme contrattuali parasubordinate), può essere qualificato come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e soggetto all’obbligo di DVR. Inoltre, l’agente autonomo che opera come “lavoratore economicamente dipendente” (ETUC) da un unico committente può essere assoggettato alla disciplina del D.Lgs 81/08 come se fosse un lavoratore dipendente, in base alla realtà sostanziale del rapporto.
Il rischio stradale dell’agente in auto è un rischio professionale da inserire nel DVR del committente?
Sì. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 71 del 17/12/2002 ha chiarito inequivocabilmente che il rischio da circolazione stradale per i lavoratori in mobilità rientra tra i rischi lavorativi da valutare nel DVR ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/08. Questo vale sia per i dipendenti con contratto di agenzia o di lavoro subordinato, sia — secondo un’interpretazione estensiva conforme all’art. 26 D.Lgs 81/08 — per i lavoratori autonomi che operano stabilmente per conto del committente. Il DVR del datore di lavoro (o del committente nel caso di agente autonomo) deve includere: la stima della percorrenza media annua, l’analisi delle tratte più rischiose, le misure di prevenzione (politica aziendale sulla guida sicura, manutenzione dei veicoli, formazione, divieto di guida con più di 4 ore consecutive senza sosta). Gli infortuni stradali occorsi durante la guida per lavoro sono riconosciuti dall’INAIL come infortuni sul lavoro (non infortuni in itinere) e devono essere denunciati all’INAIL entro 48 ore ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/1965.
Lo stress da obiettivi di vendita è tutelato dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro?
Sì. L’art. 28 c. 1 del D.Lgs 81/08 impone che la valutazione dei rischi includa “trasversalmente tutti i rischi” compresi quelli riguardanti “l’ergonomia e quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell‘Otto Ottobre 2004” (come espressamente richiamato dalla norma). Lo stress generato da obiettivi di vendita irraggiungibili, da turnover commerciale elevato o da pressione eccessiva sui risultati configura un fattore di rischio psicosociale che il datore di lavoro è obbligato a valutare nel DVR e a prevenire con misure organizzative adeguate. La mancata valutazione del rischio SLC espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative (art. 55 D.Lgs 81/08, sanzione da 2.457 a 9.823 euro) e, in caso di danno alla salute del lavoratore dimostrabilmente correlato allo stress occupazionale, a responsabilità civile per danno biologico ai sensi dell’art. 2087 c.c.
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