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Per commercialistiAggiornato 2026

Checklist adempimenti annuali sicurezza sul lavoro per i clienti del commercialista

10 obblighi SSL D.Lgs 81/08 da verificare ogni anno per ogni cliente PMI (1–50 dipendenti), con le scadenze critiche 2026 e il supporto 123Formazione per la gestione centralizzata dei corsi.

Come usare questa checklist

Questa checklist è pensata per il commercialista che assiste PMI con 1–50 dipendenti e vuole effettuare una verifica rapida degli adempimenti SSL D.Lgs 81/08 del cliente. Per ciascun adempimento trovi il riferimento normativo, la periodicità e una descrizione operativa.

I contenuti hanno finalità informativa e non sostituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione del cliente né la valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs 81/08. Per la valutazione tecnica degli specifici rischi aziendali è necessario il RSPP qualificato.

Checklist annuale sicurezza sul lavoro — aziende 1–50 dipendenti

Verifica la situazione del tuo cliente su ciascuno dei seguenti 10 adempimenti.

DVR aggiornato

Artt. 28-29 D.Lgs 81/08Periodicità: Ad ogni variazione significativa

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere presente, firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente (se nominato), e aggiornato ogni volta che mutano le condizioni di rischio: nuove lavorazioni, nuovi macchinari, modifiche ai locali, variazioni organizzative rilevanti. Un DVR non revisionato da anni è il primo elemento contestato in sede d'ispezione INL.

Nomina RSPP (o autocertificazione datore)

Art. 17 co. 1 lett. b) D.Lgs 81/08Periodicità: Permanente — da verificare ad ogni cambio figura

La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Nelle aziende fino a certi limiti dimensionali e settoriali (rischio basso, fino a 30 dipendenti in alcuni settori) il datore può ricoprire il ruolo in proprio, a condizione di avere frequentato il corso abilitante previsto dagli Accordi Stato-Regioni e di mantenerlo aggiornato.

Designazione addetti emergenze (antincendio + primo soccorso)

Art. 18 co. 1 lett. b) D.Lgs 81/08Periodicità: Permanente — aggiornamento quinquennale antincendio, triennale primo soccorso

Ogni azienda deve designare per iscritto i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze: addetti antincendio, addetti all'evacuazione e addetti al primo soccorso. Le nomine devono essere accompagnate dagli attestati di formazione specifici in corso di validità. Le designazioni vanno aggiornate ad ogni cambio di personale coinvolto.

Formazione lavoratori nuovi assunti

Art. 37 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 78/CSR 2025Periodicità: Entro 60 giorni dall'assunzione

Ogni lavoratore neo-assunto deve frequentare la formazione generale (4 ore, valida per tutti i settori) e la formazione specifica commisurata al livello di rischio dell'azienda (4 ore basso, 8 ore medio, 12 ore alto) entro 60 giorni dall'assunzione. Prima del completamento del percorso, il lavoratore può essere adibito alle mansioni solo sotto la sorveglianza di un lavoratore esperto. L'Accordo SR 78/CSR 2025 ha aggiornato i programmi minimi dei corsi.

Aggiornamento formazione quinquennale lavoratori

Art. 37 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 78/CSR 2025Periodicità: Ogni 5 anni dall'ultima formazione

L'aggiornamento periodico della formazione SSL dei lavoratori è obbligatorio ogni 5 anni. Verificare la data degli attestati per ciascun dipendente e pianificare i corsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Gli attestati scaduti espongono il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs 81/08.

Sorveglianza sanitaria (visita medica periodica da MC)

Art. 41 D.Lgs 81/08Periodicità: Periodicità fissata dal medico competente nel protocollo sanitario

Quando l'attività aziendale espone i lavoratori a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria (videoterminali oltre 20h/sett., movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici, rumore, vibrazioni, lavoro notturno), il medico competente deve svolgere le visite mediche preventive e periodiche secondo il protocollo sanitario. Verificare che le visite periodiche siano state effettuate e che i giudizi di idoneità siano in corso di validità.

Verifica attrezzature con obbligo di verifica periodica

Art. 71 co. 11 D.Lgs 81/08 + All. VIIPeriodicità: Periodicità variabile per tipologia di attrezzatura

Le attrezzature elencate nell'Allegato VII al D.Lgs 81/08 (apparecchi di sollevamento, ascensori, impianti di riscaldamento a pressione, impianti elettrici di messa a terra, serbatoi) sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie con frequenza variabile. Verificare che le attrezzature del cliente siano state sottoposte ai controlli nei termini e che i verbali di verifica siano conservati.

Aggiornamento preposto (annuale post Accordo 2025)

Novità 2026
Art. 37 co. 7 D.Lgs 81/08 + Accordo SR 78/CSR 2025Periodicità: Annuale (minimo 2 ore in presenza)

L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale per il preposto: minimo 2 ore, esclusivamente in presenza (l'e-learning non è ammesso per questo adempimento). La formazione iniziale resta di 8 ore. I clienti con capisquadra, responsabili di reparto, responsabili di turno o figure assimilabili devono garantire questo aggiornamento ogni 12 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

Registro infortuni e denunce INAIL

Art. 18 co. 1 lett. r) D.Lgs 81/08 + D.M. 10/06/2014Periodicità: Registrazione entro 24h dall'evento; denuncia INAIL entro 2 giorni

Tutti gli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) devono essere registrati nel registro infortuni, obbligatoriamente in formato elettronico tramite il portale INAIL dal 2024. Gli infortuni superiori a 3 giorni di assenza e quelli mortali devono essere denunciati all'INAIL nei termini previsti. Verificare che il cliente abbia effettuato le denunce e aggiornato il registro per ogni evento dell'anno in corso.

Informativa privacy lavoratori (GDPR)

Art. 13 Reg. UE 679/2016 (GDPR)Periodicità: Ad ogni assunzione e ad ogni variazione del trattamento

Il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti, deve fornire a ciascun lavoratore l'informativa privacy ex art. 13 GDPR al momento dell'assunzione e ogniqualvolta cambiano le modalità di trattamento (es. introduzione di sistemi di videosorveglianza, software di geolocalizzazione, strumenti di controllo accessi). Verificare la presenza dell'informativa firmata nel fascicolo di ciascun dipendente.

Scadenze 2026 critiche da segnalare ai clienti

Aggiornamento preposti — Accordo CSR 78/2025

Entro: 17 ottobre 2026

Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025

Per i preposti già formati alla data di entrata in vigore dell'accordo (17 aprile 2025), il primo aggiornamento annuale di 2 ore in presenza deve essere completato entro il 17 ottobre 2026 (termine di 18 mesi dalla pubblicazione). Per le nuove designazioni di preposto, l'aggiornamento annuale decorre dalla data di completamento della formazione iniziale di 8 ore.

Patente a punti cantieri — obbligo operativo

Entro: Dal 1° ottobre 2024 (già in vigore)

Art. 27 D.Lgs 81/08 modificato da D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024 — D.M. 132/2024

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08). Il punteggio di partenza è 30 crediti; il minimo per operare è 15. I requisiti includono: iscrizione CCIAA, DURC regolare, DURF, DVR redatto, RSPP nominato, formazione di tutte le figure aggiornata. I clienti edili, impiantisti, manutentori e general contractor che non abbiano provveduto sono già in violazione.

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Richiedi una verifica gratuita della conformità formativa

Inviaci il codice ATECO e il numero di dipendenti per figura di uno dei tuoi clienti: ti restituiamo in 24 ore un report di conformità con gli adempimenti formativi verificati, le scadenze imminenti e le eventuali lacune da colmare.

Domande frequenti sulla checklist adempimenti

Con quale frequenza devo verificare la compliance SSL dei miei clienti?

La verifica ideale è almeno semestrale, con un controllo più approfondito a inizio anno. In pratica: a gennaio verifica le scadenze di formazione, sorveglianza sanitaria e verifiche attrezzature dell'anno in corso; a giugno controlla le scadenze di secondo semestre e gli aggiornamenti normativi intervenuti. Per i clienti con dipendenti neo-assunti, il controllo deve essere puntuale entro i 60 giorni dall'assunzione.

Il commercialista è responsabile se il cliente non adempie agli obblighi SSL?

No. La responsabilità penale e amministrativa per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro grava sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 16 e 17 D.Lgs 81/08. Il commercialista non assume responsabilità tecnica né giuridica per le omissioni del cliente. Il suo ruolo è informativo: segnalare le criticità, indicare le scadenze e orientare il cliente verso i professionisti qualificati è un servizio a valore aggiunto che consolida il rapporto di fiducia con lo studio.

Cosa cambia per i preposti con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

L'accordo ha trasformato l'aggiornamento del preposto da quinquennale (6 ore ogni 5 anni) ad annuale (2 ore ogni 12 mesi, solo in presenza). La formazione iniziale resta di 8 ore e non è più ammessa in e-learning. Per i preposti già formati, il primo aggiornamento annuale deve essere completato entro il 17 ottobre 2026. Da quella data, ogni 12 mesi. I clienti che hanno capisquadra, responsabili di reparto o figure simili devono pianificare questo adempimento con regolarità.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i clienti?

No, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo quando l'attività espone i lavoratori a rischi specificamente previsti dal D.Lgs 81/08: videoterminali per più di 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici pericolosi, rumore superiore ai valori di azione, vibrazioni, lavoro notturno, agenti biologici. Se il cliente rientra in anche uno solo di questi casi, il medico competente è obbligatorio e la mancata nomina è una violazione contestabile dall'INL.

Come gestisco la formazione SSL di clienti con molti dipendenti?

Il programma partner 123Formazione per studi commercialisti include una dashboard centralizzata con le scadenze formative di tutti i clienti del portafoglio, fatturazione consolidata mensile, attestati RENF-compatibili pronti per l'archiviazione, e un referente dedicato per le richieste dello studio. In questo modo puoi presidiare gli adempimenti formativi di più clienti simultaneamente senza dover gestire i rapporti con l'ente formatore per ogni singola azienda.

Quali sanzioni rischiano i clienti in caso di mancata formazione?

L'art. 55 D.Lgs 81/08 prevede ammenda da 2.457 a 4.914 euro per il datore di lavoro che non provveda alla formazione obbligatoria dei lavoratori. Per la mancata formazione del preposto o del dirigente le sanzioni sono analoghe. Alle ammende si aggiunge il rischio di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 in caso di gravi carenze accertate dall'INL, con obbligo di versare una somma aggiuntiva per la revoca. Il calcolatore sanzioni di 123Formazione consente di stimare l'esposizione complessiva del cliente.

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