Lavori in Quota
- Lavori in Quota
- Attività svolte a un'altezza che espone al rischio di caduta dall'alto, per le quali il D.Lgs. 81/2008 impone misure di protezione collettiva e individuale.
Per lavoro in quota si intende, secondo il D.Lgs. 81/2008, l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile di riferimento. La caduta dall'alto rappresenta una delle principali cause di infortunio mortale nei cantieri e in molte attività di manutenzione.
Il Titolo IV e l'art. 111 del Testo Unico stabiliscono una gerarchia delle misure: il datore di lavoro deve privilegiare le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, ponteggi e impalcature) rispetto a quelle individuali, ricorrendo ai sistemi anticaduta personali solo quando le prime non risultano applicabili. La scelta delle attrezzature deve tener conto della frequenza delle operazioni, dell'altezza e della durata dell'impiego.
L'uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, dei ponteggi e delle attrezzature anticaduta richiede una formazione e un addestramento specifici, oltre a una corretta progettazione e verifica delle strutture. I dispositivi di protezione individuale anticaduta, come imbracature, connettori e assorbitori di energia, devono essere conformi e sottoposti a controlli periodici, e il lavoratore deve essere addestrato al loro impiego.
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