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titolo: "D.Lgs 81/08 — Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro"
slug: "normativa-sicurezza-lavoro"
categoria: "Normativa di riferimento"
dataPubblicazione: "2024-01-15"
dataAggiornamento: "2026-06-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "D.Lgs 81/08 spiegato: 13 Titoli, obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP e RLS, formazione obbligatoria, sanzioni penali e normativa collegata. Aggiornato al 2026."
sommario: "Pillar di consultazione sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: struttura, soggetti, obblighi formativi, sistema sanzionatorio e fonti collegate."
keywords:
  - "D.Lgs 81/08"
  - "Testo Unico Sicurezza"
  - "formazione obbligatoria"
  - "Accordo Stato-Regioni 2025"
  - "sanzioni 81/08"
fonti:
  - "https://www.gazzettaufficiale.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.ispettorato.gov.it"
  - "https://www.inail.it"
canonical: "https://123formazione.com/normativa-sicurezza-lavoro"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# D.Lgs 81/08 — Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

> Guida completa al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: struttura per Titoli, soggetti, obblighi, sanzioni e normativa collegata. Versione aggiornata al 2026 inclusi gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.

## In sintesi (TL;DR)

Il **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** è la legge fondamentale italiana sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si articola in **13 Titoli** e **51 Allegati** tecnici e disciplina obblighi, soggetti, sanzioni penali e amministrative. Si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori (subordinati, autonomi, equiparati).

## I 13 Titoli del Testo Unico

| Titolo | Nome | Articoli | Oggetto | Impatto per il datore di lavoro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo I | Principi comuni | artt. 1 – 61 | Campo di applicazione, definizioni, valutazione dei rischi, soggetti, formazione, sorveglianza sanitaria, sistema sanzionatorio. | Nomine RSPP, medico competente, addetti emergenze; redazione e aggiornamento del DVR; piano di formazione e informazione. |
| Titolo II | Luoghi di lavoro | artt. 62 – 68 | Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, vie e uscite di emergenza, microclima, illuminazione, servizi igienico-assistenziali. | Verifica conformità degli ambienti, segnaletica vie di esodo, manutenzione di porte e impianti, dimensionamento dei servizi. |
| Titolo III | Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI | artt. 69 – 87 | Requisiti delle attrezzature di lavoro, abilitazione operatori, impianti elettrici, DPI (scelta, uso, manutenzione, addestramento). | Patentini per carrelli/PLE/gru ex Accordo 22/02/2012; verifiche periodiche INAIL/ASL; consegna dei DPI con verbale. |
| Titolo IV | Cantieri temporanei o mobili | artt. 88 – 160 | Sicurezza nei cantieri edili: committente, responsabile dei lavori, CSP/CSE, PSC, POS, fascicolo dell’opera, notifica preliminare. | Nomina coordinatori (≥ 2 imprese), redazione/aggiornamento POS, verifica idoneità tecnico-professionale (allegato XVII), patente a crediti. |
| Titolo V | Segnaletica di salute e sicurezza | artt. 161 – 166 | Segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e antincendio; segnali luminosi, acustici, gestuali e comunicazione verbale. | Mappatura della segnaletica, manutenzione dei cartelli, informazione/formazione sui segnali in uso. |
| Titolo VI | Movimentazione manuale dei carichi (MMC) | artt. 167 – 171 | Rischi da movimentazione manuale (dorso-lombari, arti superiori), valutazione, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria. | Valutazione MMC con metodi UNI ISO 11228 (NIOSH, OCRA), formazione specifica, idoneità del medico competente. |
| Titolo VII | Attrezzature munite di videoterminali (VDT) | artt. 172 – 179 | Tutela dei lavoratori VDT: postazione, software, pause (15 min ogni 120 di applicazione continuativa), sorveglianza sanitaria. | Valutazione ergonomica delle postazioni, pause programmate, sorveglianza biennale/quinquennale, formazione specifica. |
| Titolo VIII | Agenti fisici | artt. 180 – 220 | Rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici (CEM), radiazioni ottiche artificiali (ROA), microclima e atmosfere iperbariche. | Misure fonometriche, vibrometriche, calcoli CEM/ROA; piani di riduzione; DPI uditivi; sorveglianza sanitaria al superamento dei valori d’azione. |
| Titolo IX | Sostanze pericolose | artt. 221 – 265 | Agenti chimici, cancerogeni/mutageni/reprotossici, amianto: valutazione del rischio, misure tecniche, SDS, sorveglianza sanitaria. | Censimento sostanze, schede di sicurezza (REACH/CLP), valutazione esposizione, registro esposti, monitoraggio ambientale e biologico. |
| Titolo X | Esposizione ad agenti biologici | artt. 266 – 286 | Classificazione agenti biologici in 4 gruppi, misure di contenimento, sorveglianza sanitaria, vaccinazioni, registro degli esposti. | Valutazione del rischio biologico (sanità, laboratori, alimentare, agricoltura, gestione rifiuti), piani di emergenza, vaccinazione. |
| Titolo XI | Protezione da atmosfere esplosive (ATEX) | artt. 287 – 297 | Classificazione delle zone ATEX (0/1/2 per gas, 20/21/22 per polveri), documento sulla protezione contro le esplosioni, misure tecniche. | Classificazione delle aree, scelta di attrezzature di categoria adeguata (direttive ATEX 2014/34/UE), formazione specifica del personale. |
| Titolo XII | Disposizioni in materia penale e di procedura penale | artt. 298 – 303 | Esercizio dei poteri di vigilanza, prescrizione, estinzione delle contravvenzioni e regime sanzionatorio penale. | Procedura ex artt. 20-21 D.Lgs 758/1994: prescrizione, adempimento, pagamento in misura ridotta, estinzione del reato. |
| Titolo XIII | Disposizioni finali | artt. 304 – 306 | Abrogazioni espresse, copertura finanziaria, entrata in vigore e clausole di salvaguardia. | Riferimento per la successione delle norme nel tempo (es. abrogazione del D.Lgs 626/1994) e per le decorrenze degli adempimenti. |

### Dettaglio per ciascun Titolo

#### Titolo I — Principi comuni (artt. 1 – 61)

È il cuore del Testo Unico: definisce datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP/ASPP, RLS/RLST e medico competente; disciplina la valutazione di tutti i rischi (art. 28), il DUVRI per appalti e contratti d’opera (art. 26), gli obblighi formativi (artt. 36 e 37) e il sistema sanzionatorio (artt. 55-60).

#### Titolo II — Luoghi di lavoro (artt. 62 – 68)

Definisce i requisiti tecnici degli ambienti di lavoro fissi (allegato IV): altezze minime, superfici, aerazione, illuminazione naturale e artificiale, vie e uscite di emergenza, pavimentazione, parapetti, servizi igienici e spogliatoi.

#### Titolo III — Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (artt. 69 – 87)

Disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro (Capo I), le abilitazioni specifiche di cui all’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 per attrezzature a rischio, gli impianti e le apparecchiature elettriche (Capo III) e i Dispositivi di Protezione Individuale (Capo II): requisiti, scelta, uso, manutenzione e formazione/addestramento.

#### Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili (artt. 88 – 160)

È il Titolo dedicato all’edilizia: definisce ruoli (committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE), documenti (PSC, POS, fascicolo dell’opera, notifica preliminare) e obblighi specifici (allegati XI – XVIII). Comprende la disciplina dei lavori in quota e dei ponteggi (Capo II) e i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice (art. 90 e allegato XVII), oggi raccordati con la patente a crediti per i cantieri.

#### Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza (artt. 161 – 166)

Recepisce la direttiva 92/58/CEE e disciplina la segnaletica permanente e occasionale, le caratteristiche cromatiche, le forme dei cartelli e le modalità di comunicazione gestuale e acustica nei luoghi di lavoro (allegati XXIV – XXXII).

#### Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi (MMC) (artt. 167 – 171)

Si applica alle attività di movimentazione manuale di carichi (sollevamento, traino, spinta, traslazione) che comportano rischi dorso-lombari o da sovraccarico biomeccanico. Richiama esplicitamente le norme tecniche UNI ISO 11228 e fissa i criteri di valutazione, informazione, formazione e addestramento.

#### Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali (VDT) (artt. 172 – 179)

Si applica a chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali. Richiede requisiti minimi della postazione (allegato XXXIV), pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT e sorveglianza sanitaria con periodicità differenziata in funzione dell’età e dell’idoneità.

#### Titolo VIII — Agenti fisici (artt. 180 – 220)

Capo I disposizioni generali; Capo II rumore (valori d’azione 80/85 dB(A) e limite 87 dB(A)); Capo III vibrazioni mano-braccio e corpo intero; Capo IV CEM con valori limite di esposizione (VLE) e valori d’azione (VA); Capo V ROA (laser, IR, UV).

#### Titolo IX — Sostanze pericolose (artt. 221 – 265)

Capo I agenti chimici (raccordato con i Regolamenti CE 1907/2006 REACH e 1272/2008 CLP); Capo II agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, con registro degli esposti; Capo III amianto, con piani di lavoro ex art. 256 notificati all’organo di vigilanza.

#### Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)

Disciplina la tutela dei lavoratori esposti ad agenti biologici (allegato XLVI, classificazione in 4 gruppi). Si applica con particolare rilievo a sanità, laboratori microbiologici, comparto alimentare, gestione dei rifiuti e zootecnia.

#### Titolo XI — Protezione da atmosfere esplosive (ATEX) (artt. 287 – 297)

Recepisce la direttiva 1999/92/CE: il datore di lavoro classifica le aree con pericolo di esplosione, redige il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) e adotta misure di prevenzione e protezione coerenti con il livello di rischio.

#### Titolo XII — Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)

Coordina il sistema sanzionatorio del Testo Unico con il D.Lgs 758/1994 (prescrizione e oblazione delle contravvenzioni in materia di lavoro) e regola l’esercizio dei poteri di vigilanza degli organi ispettivi.

#### Titolo XIII — Disposizioni finali (artt. 304 – 306)

Contiene le abrogazioni (in particolare del D.Lgs 626/1994 e delle relative disposizioni attuative), le norme transitorie, la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore del decreto.

## Soggetti e responsabilità

| Ruolo | Riferimento normativo | Sintesi |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | art. 2, c. 1 lett. b; art. 17; art. 18 | Titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e i poteri decisionali e di spesa. Ha obblighi non delegabili: valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP (art. 17). |
| Dirigente | art. 2, c. 1 lett. d; art. 18 | Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali. |
| Preposto | art. 2, c. 1 lett. e; art. 19 (mod. D.L. 146/2021) | Sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, con obbligo di intervento immediato in caso di non conformità (art. 19, c. 1 lett. a). |
| Lavoratore | art. 2, c. 1 lett. a; art. 20 | Chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione. Ha obblighi di cura, uso corretto delle attrezzature e dei DPI e di segnalazione. |
| RSPP / ASPP | artt. 31 – 32; D.M. 02/09/2023 | Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione: requisiti formativi e di aggiornamento differenziati per macro-settore ATECO. |
| RLS / RLST / RLSSP | artt. 47 – 50 | Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; formazione iniziale di 32 ore e aggiornamento annuale (4 o 8 ore in base ai dipendenti). |
| Medico competente | artt. 38 – 42 | Sanitario in possesso dei titoli ex art. 38; collabora alla valutazione dei rischi, redige il protocollo sanitario, esprime il giudizio di idoneità. |
| Coordinatori cantieri (CSP/CSE) | artt. 89, 91, 92; art. 98 | Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in cantieri con più imprese; abilitazione e aggiornamento quinquennale di 40 ore. |

## Sanzioni principali (art. 55 e successivi)

| Fattispecie | Riferimento | Destinatario | Sanzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Omessa valutazione dei rischi e omessa redazione del DVR | art. 55, c. 1 lett. a) | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 € (importi base, soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306). |
| Mancata nomina del RSPP | art. 55, c. 1 lett. b) | Datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €. |
| Omessa formazione e addestramento di lavoratori, preposti, dirigenti | art. 55, c. 5 lett. c) — art. 37 | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. |
| Mancata sorveglianza sanitaria | art. 55, c. 5 lett. d) — art. 18, c. 1 lett. g) | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. |
| Mancata fornitura di DPI o di attrezzature conformi (titolo III) | artt. 87 e 18, c. 1 lett. d) | Datore di lavoro / Dirigente | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.948,42 € a 7.371,03 € (a seconda della specifica violazione). |
| Violazione degli obblighi del preposto (vigilanza, intervento, segnalazione) | art. 56 — art. 19 | Preposto | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 € a 1.474,21 € (modificati dal D.L. 146/2021). |
| Violazione degli obblighi del lavoratore (art. 20) | art. 59 | Lavoratore | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 245,70 € a 737,10 €. |
| Sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni | art. 14 | Impresa | Provvedimento dell’INL/ASL in caso di lavoro irregolare ≥ 10% o di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (allegato I). |

## Normativa collegata

### Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (formazione)

Disciplina durata e contenuti minimi della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs 81/08, oltre alla formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP.

### Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (attrezzature)

Individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, escavatori) e i relativi percorsi formativi.

### Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Riordina la formazione di RSPP, ASPP e datori di lavoro RSPP, definendo moduli A, B (di macro-settore), C e crediti formativi.

### Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025

Nuovo Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08: riassetto della formazione di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP e coordinatori. Decorrenze attuative in fase di precisazione.

### D.M. 02/09/2021 (decreti antincendio)

Pacchetto di tre decreti: gestione della sicurezza antincendio (Decreto GSA), controllo e manutenzione degli impianti (Decreto Controlli) e formazione degli addetti antincendio (Decreto Minicodice).

### D.M. 388/2003 (primo soccorso)

Definisce i requisiti del primo soccorso aziendale: classificazione in gruppi A, B e C, contenuti minimi della cassetta/pacchetto, formazione di 12-16 ore con aggiornamento triennale.

### D.P.R. 177/2011 (spazi confinati)

Stabilisce i requisiti per le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: qualificazione, formazione specifica del 100% del personale, DPI dedicati e procedure di lavoro.

### D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)

Ha modificato il D.Lgs 81/08 rafforzando il ruolo del preposto (art. 19), gli obblighi di formazione (art. 37) e introducendo il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14).

### D.P.R. 151/2011 (prevenzione incendi)

Disciplina i procedimenti di prevenzione incendi (SCIA antincendio) e l’elenco delle attività soggette ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato I).

### D.P.R. 462/2001 (impianti di terra)

Disciplina la denuncia e le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

### Direttiva Macchine 2006/42/CE — Reg. UE 2023/1230

Quadro europeo sui requisiti essenziali di sicurezza delle macchine immesse sul mercato, attestati dalla marcatura CE e dalla relativa documentazione tecnica.

### Regolamenti REACH (CE 1907/2006) e CLP (CE 1272/2008)

Normativa europea sulla registrazione, valutazione e classificazione delle sostanze chimiche e sull’etichettatura/imballaggio: alla base delle schede di dati di sicurezza (SDS).

### CEI 11-27:2021 (lavori elettrici PES/PAV/PEI)

Norma tecnica per la qualificazione del personale che esegue lavori elettrici sotto tensione, fuori tensione e in prossimità: definisce le figure di PES, PAV e PEI.

### UNI EN ISO 45001:2023

Norma volontaria sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL): consente di strutturare in modo organico gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e di accedere ai benefici INAIL (OT23).

## Domande frequenti

### Che cos’è il D.Lgs 81/08?

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro — riunisce e coordina la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato adottato in attuazione della delega contenuta nella Legge 3 agosto 2007, n. 123, ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Supplemento Ordinario n. 108.

### Quando si applica il D.Lgs 81/08?

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Riguarda tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, con le particolarità previste per categorie come collaboratori familiari, volontari, soci lavoratori, lavoratori a distanza e smart workers.

### Chi è il datore di lavoro ai sensi del Testo Unico?

L’art. 2, comma 1 lettera b) definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Non coincide necessariamente con il legale rappresentante.

### Quando va aggiornato il DVR?

L’art. 29, comma 3 del D.Lgs 81/08 prevede l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, e in ogni caso a seguito di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.

### Quali sono le sanzioni per la mancata formazione sulla sicurezza?

L’omessa formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37) è punita ex art. 55, c. 5 lett. c) con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €. Gli importi sono soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306, c. 4-bis D.Lgs 81/08.

### Qual è la differenza tra preposto e dirigente?

Il dirigente (art. 2, lett. d) attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando: ha poteri gerarchici e funzionali e responsabilità ex art. 18. Il preposto (art. 2, lett. e) sovrintende all’attività e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute: ha obblighi di vigilanza e di intervento immediato ex art. 19, come modificato dal D.L. 146/2021.

### L’RSPP deve essere interno o esterno all’azienda?

L’art. 31 D.Lgs 81/08 consente entrambe le soluzioni, con l’obbligo di privilegiare l’organizzazione interna in alcuni casi (allegato II), ad esempio aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Nei casi di cui all’art. 34, in aziende di piccole dimensioni, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP previo apposito corso di formazione.

### Quali sono gli obblighi del lavoratore?

L’art. 20 D.Lgs 81/08 impone al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, di utilizzare correttamente attrezzature e DPI, di segnalare immediatamente carenze e situazioni di pericolo, di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e di partecipare ai programmi di formazione.

### Il D.Lgs 81/08 si applica agli autonomi e alle ditte individuali?

Sì, con un perimetro ridotto. L’art. 21 individua per i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ex art. 2222 c.c., i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici agricole, l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI e di tessera di riconoscimento nei cantieri.

### Lo smart working è disciplinato dal D.Lgs 81/08?

Sì: la Legge 81/2017 sul lavoro agile, raccordata con il Testo Unico, prevede l’informativa scritta sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017) e l’applicazione, in quanto compatibile, della disciplina del D.Lgs 81/08, in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi, informazione e sorveglianza sanitaria.

### Che cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR)?

Il nuovo Accordo unifica e riordina la formazione ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP/ASPP e coordinatori cantieri. Le decorrenze attuative e i meccanismi di transizione rispetto agli Accordi del 2011 e del 2016 sono in fase di precisazione: occorre monitorare i decreti attuativi e i chiarimenti del Ministero del Lavoro.

### Dove trovo il testo aggiornato del D.Lgs 81/08?

La versione coordinata ufficiale è pubblicata e mantenuta dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), dall’INAIL e sul portale Normattiva (www.normattiva.it). La pubblicazione originale è in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — Supplemento Ordinario n. 108.

### Cos’è l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e cosa cambia per la formazione?

L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, sostituisce integralmente l’Accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione ex art. 37, c. 2 D.Lgs 81/08 e il correlato Accordo 22 febbraio 2012 per le attrezzature. Le principali novità riguardano: l’introduzione dell’aggiornamento biennale obbligatorio per i preposti (6 ore ogni due anni); l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), presso il Ministero del Lavoro, per la tracciabilità dei percorsi formativi; l’ampliamento delle modalità e-learning per una quota maggiore dei corsi; e il riconoscimento di percorsi formativi in modalità blended (aula + FAD). Le decorrenze precise per ciascun soggetto destinatario sono definite dal testo dell’Accordo e dai successivi decreti attuativi.

### Dal quando è obbligatoria la formazione biennale per i preposti prevista dall’Accordo 78/2025?

L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 è entrato in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i preposti è previsto un aggiornamento di 6 ore da erogare ogni biennio. Il testo dell’Accordo stabilisce un periodo transitorio durante il quale i percorsi di aggiornamento avviati o completati ai sensi dell’Accordo 21/12/2011 restano validi; le aziende devono adeguare i piani formativi entro le scadenze fissate dall’atto stesso e dagli eventuali provvedimenti attuativi del Ministero del Lavoro. È opportuno verificare i chiarimenti ministeriali per le date di prima applicazione relative a ciascuna categoria.

### Cos’è il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF) e chi deve iscriversi?

Il RENF è la banca dati nazionale, istituita dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 e gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale confluiscono i dati relativi agli attestati di formazione rilasciati ai sensi del D.Lgs 81/08. Sono tenuti ad alimentare il registro gli enti e i soggetti formatori accreditati o abilitati all’erogazione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le aziende che erogano formazione internamente devono rispettare le modalità di comunicazione stabilite dai decreti attuativi. Il RENF mira a contrastare la diffusione di attestati falsi o rilasciati da soggetti non autorizzati, rendendo verificabile in tempo reale la validità di ogni percorso formativo.

### Cos’è la patente a crediti e dal quando è obbligatoria nei cantieri?

La patente a crediti è lo strumento introdotto dall’art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), che ha riscritto l’art. 27 del D.Lgs 81/08. Il decreto attuativo di riferimento è il D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) devono essere in possesso della patente a partire dal 1° ottobre 2024. La patente è rilasciata in formato digitale dall’INL ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabile fino a un massimo di 100 in base al possesso di requisiti tecnici, formativi e di regolarità.

### Chi è esonerato dall’obbligo della patente a crediti nei cantieri?

L’art. 27, c. 1 D.Lgs 81/08 (come modificato dal D.L. 19/2024) prevede alcune esclusioni dall’obbligo. Non sono soggetti alla patente a crediti: le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (per le quali la qualificazione SOA costituisce prova equivalente); i committenti, i responsabili dei lavori e i progettisti che non operano fisicamente in cantiere; gli studi professionali privi di lavoratori dipendenti che svolgono solo attività di coordinamento. Rimangono invece soggetti all’obbligo tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa in cantiere, indipendentemente dal settore ATECO.

### Cosa succede se un’impresa opera in cantiere con meno di 15 crediti residui sulla patente?

L’art. 27, c. 6 D.Lgs 81/08 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi la cui patente scende sotto la soglia di 15 crediti non possono operare nei cantieri temporanei o mobili: la patente è automaticamente sospesa fino al ripristino del punteggio minimo. Operare in cantiere in regime di sospensione espone l’impresa all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27 e all’eventuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08 da parte dell’INL. I crediti decurtati a seguito di violazioni possono essere recuperati mediante la frequenza di specifici percorsi formativi o la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

### La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutte le aziende?

No: la sorveglianza sanitaria non è un adempimento generalizzato ma scatta in presenza di rischi lavorativi specifici individuati dalla valutazione dei rischi. L’art. 41 D.Lgs 81/08 elenca le ipotesi che la rendono obbligatoria, tra cui: esposizione a agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici; movimentazione manuale di carichi; utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali; esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A) (valore d’azione inferiore), a vibrazioni, a campi elettromagnetici o a radiazioni ottiche. In tali casi il datore di lavoro deve nominare il medico competente, che redige il protocollo sanitario e visita i lavoratori con la periodicità stabilita dal rischio e dalle indicazioni normative.

### Chi può svolgere le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08?

I requisiti per l’esercizio delle funzioni di medico competente sono fissati dall’art. 38 D.Lgs 81/08. Può svolgere tale ruolo il medico in possesso di: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; oppure docenza in medicina del lavoro, igiene industriale o tossicologia industriale; oppure autorizzazione ministeriale ai sensi del D.Lgs 277/1991; oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale con master in medicina del lavoro. Il medico deve inoltre essere iscritto all’elenco dei medici competenti istituito dall’INAIL (già ISPESL), al quale accede previa comunicazione dei titoli posseduti.

### Entro quanto tempo deve essere redatto il DVR e cosa si intende per "variazione significativa"?

L’art. 28, c. 3 D.Lgs 81/08 stabilisce che il DVR deve essere elaborato immediatamente alla costituzione dell’azienda o dell’unità produttiva e aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, oppure a seguito di infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per "variazione significativa" si intendono, in via esemplificativa: introduzione di nuove sostanze o agenti, acquisto di nuove attrezzature, modifiche al layout produttivo, variazioni rilevanti degli organici o del ciclo lavorativo. Il Ministero del Lavoro e la giurisprudenza hanno precisato che la rilevanza della variazione va valutata in concreto rispetto al profilo di rischio aziendale.

### Le imprese familiari e i lavoratori autonomi devono redigere il DVR?

L’art. 21 D.Lgs 81/08 disciplina i componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ex art. 2222 c.c.: a questi soggetti si applicano solo alcune disposizioni del Testo Unico (uso di attrezzature conformi, DPI, tessera di riconoscimento nei cantieri) e non l’obbligo di redazione del DVR, in quanto quest’ultimo presuppone la presenza di lavoratori dipendenti. L’obbligo di valutazione dei rischi ex artt. 28-29 e di redazione del DVR diventa invece pieno nel momento in cui l’impresa familiare o il lavoratore autonomo assume alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, anche con contratto a tempo determinato o di apprendistato.

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- [Catalogo corsi sicurezza](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro)

## Fonti istituzionali

- [Gazzetta Ufficiale](https://www.gazzettaufficiale.it)
- [Normattiva — versione coordinata D.Lgs 81/08](https://www.normattiva.it)
- [Ispettorato Nazionale del Lavoro](https://www.ispettorato.gov.it)
- [INAIL — Salute e sicurezza sul lavoro](https://www.inail.it)

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