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titolo: "Videosorveglianza nei cantieri edili: accordo sindacale, DVR e DPR 177/2011"
slug: "videosorveglianza-cantieri-sicurezza"
categoria: "normativa"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "CCTV nei cantieri edili: quando è lecita la videosorveglianza, come integrarla nel DVR, accordo sindacale o istanza ITL e norme per gli ambienti confinati."
sommario: "Nei cantieri edili la videosorveglianza serve alla sicurezza perimetrale e alla prevenzione degli infortuni: ecco come installarla nel rispetto dell’art. 4 L. 300/1970 e del DPR 177/2011."
keywords:
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  - "DPR 177/2011 ambienti confinati"
  - "accordo sindacale videosorveglianza cantiere"
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  - "DVR cantiere videosorveglianza"
canonical: "https://123formazione.com/guide/videosorveglianza-cantieri-sicurezza"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Videosorveglianza nei cantieri edili: accordo sindacale, DVR e DPR 177/2011

> Nei cantieri edili la videosorveglianza serve alla sicurezza perimetrale e alla prevenzione degli infortuni: ecco come installarla nel rispetto dell’art. 4 L. 300/1970 e del DPR 177/2011.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## Videosorveglianza in cantiere: finalità e fondamento normativo

I cantieri edili presentano caratteristiche che rendono la videosorveglianza uno strumento di gestione della sicurezza particolarmente utile: perimetri estesi e spesso difficili da presidiare fisicamente, accesso di personale di più imprese e lavoratori autonomi, rischio di furti e intrusioni notturne, e condizioni mutevoli legate all’avanzamento dei lavori. Per questi motivi, il ricorso a sistemi CCTV (Closed Circuit Television) è diffuso nel settore delle costruzioni.

Dal punto di vista normativo, la videosorveglianza in cantiere ricade pienamente sotto l’art. 4 della L. 300/1970, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 151/2015. Le finalità ammesse sono la sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative e produttive e la tutela del patrimonio aziendale: tutte ragioni frequentemente ricorrenti in un cantiere. Tuttavia, poiché dalle telecamere può derivare un controllo a distanza dei lavoratori, la procedura di accordo o autorizzazione non è facoltativa, neppure quando le telecamere sono orientate prevalentemente verso il perimetro o verso aree di deposito.

Il D.Lgs. 81/08 supporta l’uso della videosorveglianza quale misura di sicurezza: l’art. 100 e il Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) prevedono che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il DVR del datore identifichino le misure necessarie a prevenire rischi derivanti dall’interferenza tra lavorazioni e dall’accesso non controllato di terzi al cantiere. La videosorveglianza può essere menzionata come misura organizzativa integrativa.

## Accordo sindacale o istanza ITL: la procedura in cantiere

Anche in cantiere, l’installazione di un sistema di videosorveglianza richiede un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) dell’impresa appaltatrice principale, oppure, in loro assenza, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora non si raggiunga un accordo, il datore di lavoro può presentare istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Un aspetto peculiare dei cantieri riguarda la presenza di lavoratori di più imprese (appaltatrice, subappaltatrici, lavoratori autonomi). La procedura autorizzativa si riferisce all’impresa che installa il sistema: le altre imprese presenti in cantiere, che possono essere inquadrate nell’immagine delle telecamere, devono comunque ricevere adeguata informazione, sia attraverso la documentazione contrattuale sia mediante la cartellonistica informativa sul perimetro del cantiere. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) ha un ruolo importante nel garantire che tale informazione sia effettiva.

L’accordo o il provvedimento autorizzativo dovrebbe specificare le aree del cantiere soggette a sorveglianza, le finalità perseguite, i tempi di conservazione delle immagini e i soggetti autorizzati all’accesso. Questi elementi confluiscono poi nell’informativa da fornire ai lavoratori e nel registro delle attività di trattamento del GDPR.

## DPR 177/2011 e sorveglianza negli ambienti confinati in cantiere

Il DPR 177/2011 disciplina le modalità di svolgimento delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, una categoria di rischi particolarmente rilevante in cantieri che prevedano lavori in cunicoli, fogne, pozzetti, cisterne o scavi profondi. Il Regolamento impone requisiti formativi stringenti, la presenza costante di un preposto con esperienza specifica e la disponibilità di attrezzature idonee per il soccorso.

In questo contesto, la videosorveglianza assume un valore aggiunto come strumento di monitoraggio in tempo reale: una telecamera posizionata all’imbocco di un ambiente confinato consente al personale in superficie di sorvegliare le operazioni e di allertare tempestivamente i soccorsi in caso di emergenza. Tale utilizzo è pienamente compatibile con le finalità di sicurezza del lavoro previste dall’art. 4 della L. 300/1970 e dovrebbe essere documentato nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa.

La specificità degli ambienti confinati richiede che le telecamere siano adatte alle condizioni ambientali (temperatura, umidità, presenza di gas o polveri), dotate di alimentazione sicura e che le immagini siano accessibili in tempo reale al preposto e al personale di emergenza. Nel DVR e nel POS devono essere descritte le modalità operative e i protocolli di utilizzo del sistema di sorveglianza, incluse le procedure per la gestione delle immagini registrate.

## Integrazione nel DVR e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 28, impone che il DVR contenga una relazione sulla valutazione di tutti i rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate. L’installazione di un sistema di videosorveglianza è una misura organizzativa che deve essere descritta nel DVR: non solo come strumento di sicurezza, ma anche con riferimento alle procedure di gestione del sistema (chi accede alle immagini, come vengono conservate, chi è responsabile del monitoraggio).

Nei cantieri soggetti all’obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il PSC redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) può includere indicazioni sulla videosorveglianza perimetrale come misura di gestione delle interferenze e di prevenzione degli accessi non autorizzati. Il CSE, nel coordinamento delle attività, verifica che le imprese rispettino le disposizioni del PSC, incluse quelle relative ai sistemi di sorveglianza.

La formazione dei preposti, dei responsabili del cantiere e degli addetti alla sicurezza è essenziale per garantire che il sistema di videosorveglianza sia utilizzato correttamente e in conformità alle finalità dichiarate. Con 123Formazione è possibile integrare i contenuti sulla videosorveglianza nei corsi obbligatori per preposti (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni) e nel percorso formativo per il coordinatore in materia di sicurezza.

## Informativa, cartellonistica e diritti dei lavoratori in cantiere

In un cantiere l’informativa ai lavoratori richiede soluzioni pratiche adeguate all’ambiente: la cartellonistica deve essere posizionata agli accessi del cantiere e in prossimità delle aree soggette a sorveglianza, con un linguaggio multilingue quando la forza lavoro è internazionale, come avviene frequentemente nel settore edile. Il cartello informativo, oltre a segnalare la presenza del sistema, deve indicare il Titolare del trattamento e il modo per ottenere ulteriori informazioni.

L’informativa scritta completa, con i contenuti previsti dall’art. 13 del GDPR, deve essere consegnata individualmente a ogni lavoratore prima che questi inizi ad operare in un’area sorvegliata. Nei cantieri con ricambio frequente di manodopera è buona pratica includere l’informativa sulla videosorveglianza nel kit di accoglienza aziendale, insieme alle altre informazioni sulla sicurezza e alle istruzioni operative.

I lavoratori hanno il diritto di esercitare i diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) anche riguardo alle immagini video che li ritraggono. Il datore di lavoro deve definire e comunicare le modalità attraverso cui tali diritti possono essere esercitati, indicando un referente interno o un indirizzo di contatto dedicato. La gestione di queste richieste deve avvenire entro i termini previsti dall’art. 12 del GDPR.

## Corsi correlati

- [RSPP — Modulo B (Specifico per Macrosettore)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-b)
- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Medio](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-medio)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)

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