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titolo: "Sicurezza sul lavoro nel settore carta, stampa ed editoria: rischi e formazione"
slug: "sicurezza-sul-lavoro-settore-carta-stampa-editoria"
categoria: "Sicurezza per settore"
dataPubblicazione: "2026-07-01"
dataAggiornamento: "2026-07-01"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Guida agli obblighi D.Lgs. 81/08 per cartiere, tipografie e case editrici (ATECO C17, C18, J58): rischio chimico, rumore, macchine, incendio e formazione obbligatoria."
sommario: "Il settore carta, stampa ed editoria riunisce realtà produttive molto diverse — cartiere industriali, tipografie offset e digitali, legatorie, case editrici, studi di fotocomposizione — accomunate da un profilo di rischio articolato che spazia dall’esposizione a inchiostri e solventi fino al rumore delle rotative ad alta velocità, dalla movimentazione di bobine pesanti ai punti di presa delle macchine da stampa. Il D.Lgs. 81/08 e i suoi titoli specifici (Titolo IX per il rischio chimico, Titolo VIII per gli agenti fisici, Titolo VI per la movimentazione manuale dei carichi) impongono obblighi precisi che ogni datore di lavoro del comparto è tenuto a conoscere e applicare. Questa guida illustra i rischi specifici di ciascuna fase lavorativa, le misure di prevenzione e protezione adeguate e il quadro della formazione obbligatoria aggiornato all’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025."
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  - "DPI settore stampa protezione chimica acustica"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://echa.europa.eu"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17"
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  - "https://www.gazzettaufficiale.it"
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  - "https://echa.europa.eu"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-sul-lavoro-settore-carta-stampa-editoria"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro nel settore carta, stampa ed editoria: rischi e formazione

> Il settore carta, stampa ed editoria riunisce realtà produttive molto diverse — cartiere industriali, tipografie offset e digitali, legatorie, case editrici, studi di fotocomposizione — accomunate da un profilo di rischio articolato che spazia dall’esposizione a inchiostri e solventi fino al rumore delle rotative ad alta velocità, dalla movimentazione di bobine pesanti ai punti di presa delle macchine da stampa. Il D.Lgs. 81/08 e i suoi titoli specifici (Titolo IX per il rischio chimico, Titolo VIII per gli agenti fisici, Titolo VI per la movimentazione manuale dei carichi) impongono obblighi precisi che ogni datore di lavoro del comparto è tenuto a conoscere e applicare. Questa guida illustra i rischi specifici di ciascuna fase lavorativa, le misure di prevenzione e protezione adeguate e il quadro della formazione obbligatoria aggiornato all’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-07-01 · Aggiornato: 2026-07-01*

## Il settore carta, stampa ed editoria: quadro economico e normativo

Il comparto carta, stampa ed editoria comprende realtà produttive classificate sotto tre macrogruppi ATECO: C17 (fabbricazione di carta e di prodotti di carta, dalle cartiere alle aziende di trasformazione), C18 (stampa e riproduzione su supporti registrati, che include tipografie offset, serigrafi, aziende di stampa digitale, legatorie e rilegatori), e J58 (editoria, case editrici di libri, periodici, software e altri prodotti editoriali). Si tratta di un tessuto produttivo eterogeneo in cui coesistono grandi impianti industriali — le cartiere con macchinari continui da centinaia di metri lineari — e piccoli laboratori artigianali di stampa e legatoria, con profili di rischio significativamente diversi ma con alcuni denominatori comuni: il rischio chimico legato agli inchiostri e ai solventi, il rischio rumore prodotto dai macchinari ad alta velocità, il rischio connesso alle macchine con organi in movimento e il rischio incendio legato alla combustibilità dei materiali lavorati.

Il D.Lgs. 81/08 costituisce il riferimento normativo centrale per tutti i datori di lavoro del settore, indipendentemente dalla dimensione aziendale. I titoli più rilevanti per il comparto sono: il Titolo IX (Sostanze pericolose, Capo I – Agenti chimici, artt. 221–232) per il rischio da inchiostri, solventi e fotopolimeri; il Titolo VIII, Capo II (artt. 187–198) per il rischio rumore; il Titolo VI (artt. 167–171) per la movimentazione manuale dei carichi; il Titolo VII (artt. 172–179) per i lavoratori addetti ai videoterminali nelle fasi di impaginazione e fotocomposizione digitale; il Titolo III, Capo III (artt. 70–73) per l’uso delle attrezzature di lavoro in sicurezza. Questi obblighi si intersecano con il diritto europeo: il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008) per la gestione delle schede di sicurezza e dell’etichettatura degli agenti chimici, e il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE) per la conformità delle macchine da stampa al momento dell’immissione sul mercato.

Il livello di rischio associato ai codici ATECO C17 e C18 è classificato come medio-alto nell’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, con un obbligo formativo di 12 ore di modulo specifico in aggiunta alle 4 ore di formazione generale, per un totale di 16 ore. Il settore J58 (editoria), in cui le lavorazioni fisiche sono meno presenti e il lavoro è prevalentemente intellettuale e al videoterminale, può ricadere in una fascia di rischio medio (8 ore di formazione specifica, totale 12 ore), da verificare in funzione dei rischi effettivamente presenti nel DVR. Il datore di lavoro deve in ogni caso basare la classificazione sul profilo di rischio reale dell’azienda, non sul solo codice ATECO.

## Rischio chimico: inchiostri, solventi e fotopolimeri UV nel D.Lgs. 81/08 Titolo IX

Il rischio chimico è il rischio professionale più caratteristico del comparto stampa e cartario. Gli inchiostri tipografici tradizionali a base solvente contengono idrocarburi alifatici e aromatici, tra cui toluene e xilene, per i quali il D.Lgs. 81/08 e il D.M. 26 febbraio 2004 (valori limite di esposizione professionale) fissano valori limite di esposizione (VLE): per il toluene, VLE-TWA di 50 ppm (191 mg/m³) e VLE-STEL di 100 ppm (384 mg/m³); per il xilene (tutti gli isomeri), VLE-TWA di 50 ppm (221 mg/m³). In alcune tipologie di inchiostri e di processi di stampa è segnalata la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcune frazioni dei quali sono classificate come cancerogene o mutagene ai sensi del Regolamento CLP, con obbligo di iscrizione nel registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08).

I fotopolimeri utilizzati nella stampa flessografica e serigrafica, le vernici UV e i primer contengono monomeri e oligomeri acrilici che possono causare sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Le lampade a raggi UV per la polimerizzazione istantanea degli inchiostri espongono i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali e a possibili emissioni di ozono per fotodecomposizione dell’ossigeno. Il datore di lavoro deve valutare questi agenti ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 81/08, identificando gli agenti chimici presenti, classificandoli in pericolosi o non pericolosi sulla base delle schede di sicurezza (SDS) previste dal REACH, e stimando il livello di esposizione dei lavoratori mediante misurazioni ambientali o metodi di calcolo standardizzati (algoritmi INRS, MOVARISK, ECETOC TRA).

Le misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico devono seguire la gerarchia prevista dall’art. 225 del D.Lgs. 81/08: sostituzione degli agenti più pericolosi con altri a minore pericolosità (ad esempio inchiostri a base acqua in sostituzione di quelli a base solvente, ove tecnicamente possibile), adozione di processi chiusi o a ciclo automatizzato per ridurre l’esposizione, installazione di impianti di aspirazione localizzata nei punti di fuoriuscita dei vapori (unità di stampa, aree di pulizia dei cilindri), sorveglianza dell’aria ambiente con monitoraggio periodico delle concentrazioni di solventi. I dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rischio chimico — guanti in nitrile o neoprene, maschere semifacciali con filtri combinati gas/polveri (EN 140 + filtro A/P), occhiali a tenuta stagna per le operazioni di pulizia — sono l’ultima linea di difesa e non sostituiscono le misure collettive. La sorveglianza sanitaria periodica del medico competente è obbligatoria ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 81/08 per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, con cadenza stabilita nel protocollo sanitario in funzione del livello di esposizione.

## Rischio rumore: rotative, goffratori e fustellatrici oltre 90 dB

Le macchine da stampa rotative ad alta velocità, i goffratori, le fustellatrici e i sistemi di fuoriuscita e raccolta dei supporti stampati sono tra le sorgenti di rumore più significative dell’industria manifatturiera. I livelli di pressione sonora nelle sale macchine delle tipografie e delle cartiere superano frequentemente 90–95 dB(A), un valore che supera il valore limite di azione superiore (LEX,8h = 85 dB(A)) e si avvicina al valore limite di esposizione assoluto (LEX,8h = 87 dB(A)) fissati dall’art. 189 del D.Lgs. 81/08 in recepimento della Direttiva 2003/10/CE.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi degli artt. 190–191 del D.Lgs. 81/08, misurando i livelli di esposizione giornaliera (LEX,8h) e il livello di picco (Lpicco) per ciascuna mansione esposta, con metodologia conforme alla norma UNI EN ISO 9612:2011. Quando LEX,8h supera 80 dB(A) (valore inferiore di azione), il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione dell’udito (DPU) e informarli sui rischi; sopra 85 dB(A) l’uso dei DPU diventa obbligatorio e scatta la sorveglianza sanitaria audiometrica periodica; sopra 87 dB(A) il lavoro non può proseguire senza misure di riduzione efficaci. Le priorità di intervento sono le misure tecniche (incapsulamento acustico dei macchinari più rumorosi, pannelli fonoassorbenti, isolamento delle fondazioni vibrazionali delle rotative) e organizzative (rotazione delle mansioni, riduzione del tempo di permanenza nelle aree ad alta emissione), prima di ricorrere ai soli DPU.

La scelta dei DPU deve tenere conto del livello di attenuazione effettiva: i classici tappi monouso in schiuma (SNR circa 30 dB) sono adeguati per livelli fino a circa 105–110 dB(A); per livelli superiori o per chi deve mantenere la comunicazione verbale durante il lavoro, sono disponibili cuffie con attenuazione dipendente dal livello o sistemi di comunicazione integrati. Il medico competente esegue audiometrie periodiche — con frequenza almeno biennale per LEX,8h compreso tra 85 e 87 dB(A), almeno annuale sopra 87 dB(A) — per rilevare precocemente le ipoacusie da rumore, che sono irreversibili ma prevenibili. Il registro degli esposti a rumore significativo deve essere aggiornato e custodito ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/08.

## Rischio ergonomico: movimentazione di bobine e risme, lavoro al videoterminale

Le cartiere e le tipografie industriali movimentano quotidianamente carichi di notevole peso: le bobine di carta grezza destinate alle rotative possono pesare da alcune centinaia di chilogrammi fino a oltre una tonnellata, e anche le risme di carta da stampa in formato A0 o B1, pallettizzate, possono raggiungere masse individuali di 20–30 kg. La movimentazione manuale di questi carichi — anche nelle operazioni di alimentazione dei vassoi e di scarico dei prodotti finiti — espone i lavoratori al rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare e degli arti superiori, disciplinato dal Titolo VI (artt. 167–171) del D.Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi deve applicare metodi riconosciuti dalla letteratura scientifica: il metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) per il sollevamento e trasporto, l’indice OCRA o la checklist OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle operazioni di rifinitura e confezionamento. Il DVR deve documentare le mansioni che comportano movimentazione significativa, i pesi movimentati, le frequenze e le posture, e le misure adottate per ridurre il rischio: ausili meccanici (transpallet elettrici, carrelli elevatori, sistemi di sollevamento a ventosa per le bobine, portabobine motorizzati), organizzazione del lavoro che limiti la durata dei compiti a rischio e la rotazione tra mansioni pesanti, formazione specifica sui principi ergonomici di movimentazione.

Nelle case editrici e nelle tipografie digitali è invece prevalente il rischio da lavoro ai videoterminali (VDT), disciplinato dal Titolo VII (artt. 172–179) del D.Lgs. 81/08. Gli operatori di impaginazione, fotocomposizione, ritocco fotografico e gestione del colore trascorrono più di 20 ore settimanali al monitor, esponendosi ai disturbi muscolo-scheletrici tipici della postura seduta prolungata (cervicalgia, sindrome del tunnel carpale, tendiniti) e all’affaticamento visivo. Il datore di lavoro deve garantire postazioni conformi alla norma UNI EN ISO 9241 (sedile regolabile, schermo orientabile e ad altezza corretta, tastiera e mouse in posizione neutra), pause di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuato al VDT, visita oculistica preventiva e periodica a cura del medico competente con frequenza quinquennale (biennale se il lavoratore ha più di 50 anni o ha già problemi visivi accertati).

## Rischio macchine: rotative, taglierine e piegatrici — D.Lgs. 17/2010 e Reg. UE 2023/1230

Le macchine da stampa rotative offset, le taglierine a ghigliottina, le piegatrici, le fustellatrici e le macchine da legatoria sono attrezzature di lavoro che presentano organi in movimento con elevata energia cinetica e punti di presa, di taglio e di schiacciamento capaci di causare amputazioni, lacerazioni gravi e infortuni mortali. Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, che ha recepito la Direttiva Macchine 2006/42/CE, impone che le macchine immesse sul mercato europeo siano dotate di marcatura CE, dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico che attestino la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES): ripari fissi e mobili sui punti di presa, dispositivi di sicurezza (fotocellule, barriere immateriali, comandi a due mani) sui punti di taglio, arresti di emergenza accessibili, comandi che richiedano il consenso attivo dell’operatore per ogni ciclo di lavoro.

Il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE a partire dall’applicazione prevista nel 2027, rafforza i requisiti di sicurezza per le macchine autonome e connesse e introduce nuove disposizioni per la sicurezza informatica delle macchine con sistemi di controllo digitalizzati, sempre più diffuse nel comparto della stampa digitale e nell’automazione delle linee di legatoria. I datori di lavoro che acquisiscono nuovi macchinari devono verificare la conformità al quadro normativo vigente al momento dell’immissione sul mercato e che il manuale di istruzioni sia in lingua italiana e contenga le procedure di manutenzione e i requisiti di formazione per l’operatore.

Per le attrezzature già in uso, il datore di lavoro è tenuto a verificare periodicamente l’efficienza dei dispositivi di protezione (art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/08) e a formare i lavoratori all’uso corretto delle macchine ai sensi dell’art. 73 dello stesso decreto. La formazione specifica per l’uso di attrezzature a rischio elevato — come le taglierine a ghigliottina programmabili, le macchine da stampa offset e le fustellatrici automatiche — deve includere: le procedure di avvio e arresto in sicurezza, le operazioni di cambio formato e di pulizia con macchina ferma e in energia zero (procedura lockout/tagout, norma UNI EN ISO 14118), il riconoscimento e la segnalazione di malfunzionamenti, le procedure di primo intervento in caso di incaglio del supporto senza introdurre le mani nelle zone pericolose. I lavoratori non devono mai eludere o disabilitare i dispositivi di protezione: questa condotta costituisce violazione degli obblighi del lavoratore ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 ed è causa frequente degli infortuni gravi nel settore.

## Rischio incendio: carta, inchiostri combustibili e stoccaggio bobine

La carta, il cartone, gli imballaggi cellulosici e gli inchiostri a base solvente sono materiali con elevato carico d’incendio specifico: la cellulosa ha un calore di combustione di circa 16–17 MJ/kg, i solventi tipografici (toluene, etanolo) tra 26 e 44 MJ/kg. Negli stabilimenti dove si stoccano grandi quantità di bobine di carta e bidoni di inchiostri a base solvente, il carico d’incendio complessivo può raggiungere valori molto elevati, con conseguente obbligo di sottoporre l’attività ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e di applicare le misure di protezione previste dalle Regole Tecniche Verticali (RTV) del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive integrazioni).

Il D.M. 2 settembre 2021 ridefinisce i livelli di rischio incendio per i luoghi di lavoro ai fini della formazione degli addetti alla prevenzione incendi: livello 1 (rischio basso, 4 ore), livello 2 (rischio medio, 8 ore con prova pratica), livello 3 (rischio alto, 16 ore con prova pratica). Una tipografia che utilizza inchiostri a base solvente e stocca in reparto significative quantità di carta è generalmente classificabile come rischio medio o alto, mentre una casa editrice con uffici e archivi cartacei è tipicamente a rischio medio. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio incendio specifica ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08, quantificare il carico d’incendio, identificare le aree a maggior rischio (magazzino bobine, reparto solventi, sala macchine), e predisporre il piano di emergenza e di evacuazione con prove di evacuazione almeno annuali.

Le misure di prevenzione e protezione dall’incendio in un’azienda del settore stampa devono comprendere: segregazione delle aree di stoccaggio dei solventi infiammabili in appositi locali ventilati e dotati di soglie di contenimento (vasche di raccolta), con limiti di quantità stoccabile conformi alle indicazioni del Codice di Prevenzione Incendi; installazione di impianti di rilevazione automatica dell’incendio (rilevatori di fumo e di calore) nelle aree di produzione e di stoccaggio; impianti di estinzione automatica a sprinkler nei magazzini di carta ad alto carico d’incendio; mezzi di estinzione portatili (estintori a polvere o a CO₂) e carrellati nelle aree produttive, posizionati in prossimità delle macchine e dei punti di maggior rischio; procedure operative che vietino il deposito di carta e materiali combustibili in prossimità delle lampade UV di polimerizzazione e dei motori elettrici delle rotative, che sono potenziali fonti di innesco.

## Rischio fisico: radiazioni UV da polimerizzazione e postura in piedi prolungata

Le lampade UV utilizzate per la polimerizzazione istantanea di inchiostri e vernici nella stampa offset UV, flexo UV e serigrafia UV emettono radiazioni ottiche artificiali (ROA) con lunghezze d’onda comprese tra 100 e 400 nm, rientranti nella definizione di radiazioni ottiche incoerenti disciplinate dal Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08 (artt. 213–220). L’esposizione non protetta a queste sorgenti può causare lesioni acute agli occhi (fotocongiuntivite, fotocheratite) e alla cute (eritema attinio), oltre a effetti a lungo termine quali cataratta e tumori cutanei da accumulo di dosi. Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori alle ROA UV confrontandola con i valori limite di esposizione (VLE) fissati dalla Direttiva 2006/25/CE (recepita nel D.Lgs. 81/08, Allegato XXXVII), e adottare misure tecniche — schermatura delle lampade durante il ciclo di polimerizzazione, interblocchi che impediscano l’apertura del vano UV a lampade accese — e organizzative — tempi minimi di permanenza nell’area durante il ciclo UV — prima di ricorrere ai DPI (occhiali con filtro UV certificati EN 170, guanti di protezione).

Un rischio ergonomico frequentemente sottovalutato nel comparto è il lavoro in piedi prolungato: gli addetti alle macchine da stampa, alle taglierine e alle linee di legatoria restano in posizione eretta per la gran parte del turno, spesso con movimenti limitati e posture statiche. Questa condizione espone all’affaticamento muscolare degli arti inferiori, ai disturbi circolatori (insufficienza venosa, varici), ai dolori lombari da stazione eretta prolungata e, nel lungo periodo, a patologie degenerative delle articolazioni. Le misure preventive includono: pavimentazioni antifatica (tappeti ergonomici in materiale poliuretanico) nelle postazioni di lavoro fisse, possibilità di alternanza periodica tra posizione eretta e seduta (sgabelli da lavoro ergonomici regolabili in altezza), calzature di sicurezza con suola ammortizzante e plantari ergonomici, rotazione programmata tra postazioni che permettano posture diverse. Il medico competente deve tenere conto di questi rischi nel protocollo sanitario e valutare eventuali condizioni di ipersuscettibilità dei singoli lavoratori.

## Formazione obbligatoria: 12–16 ore e aggiornamento quinquennale secondo l’Accordo Rep. 78/CSR 2025

La formazione obbligatoria dei lavoratori nel settore carta, stampa ed editoria è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, che ha aggiornato e sostituito il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per i codici ATECO C17 e C18, classificati a rischio medio-alto, la formazione si articola in 4 ore di modulo generale e 12 ore di modulo specifico (totale 16 ore). Per le attività editoriali J58 a profilo di rischio medio (uffici, redazioni, postazioni VDT), il modulo specifico può essere di 8 ore (totale 12 ore), ma il datore di lavoro deve verificare che tutti i rischi effettivamente presenti in azienda siano coperti dai contenuti formativi. L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore per tutti i lavoratori; per i preposti l’Accordo del 2025 stabilisce la cadenza biennale in luogo di quella quinquennale, in linea con le modifiche introdotte dalla L. 215/2021.

Il modulo specifico per C17 e C18 deve trattare i rischi concreti del settore: agenti chimici presenti (inchiostri, solventi, fotopolimeri, fondenti), corretto uso delle schede di sicurezza (SDS) e interpretazione delle etichette CLP, dispositivi di protezione individuale per il rischio chimico e acustico e loro corretta indossatura e manutenzione, procedure di sicurezza con le macchine da stampa (avvio, arresto, pulizia, gestione incaglio), movimentazione manuale dei carichi e uso degli ausili meccanici, procedure antincendio e di emergenza, segnalazione di infortuni e near miss. La formazione può essere erogata in modalità mista (e-learning per la parte teorica, in presenza per quella pratica) purché le piattaforme e i contenuti rispettino i requisiti tecnici stabiliti dall’Accordo del 2025 in materia di tracciamento, verifica dell’apprendimento e attestazione.

Oltre alla formazione generale e specifica per i lavoratori, il datore di lavoro del settore deve organizzare percorsi aggiuntivi obbligatori: la formazione per l’uso di attrezzature specifiche ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 (taglierine, piegatrici, fustellatrici, carrelli elevatori) secondo le indicazioni degli accordi di settore; la formazione per gli addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021, al livello di rischio adeguato allo stabilimento; la formazione per gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 (gruppo A o B in funzione del numero di dipendenti e del livello di rischio). Per i DPI di II e III categoria (otoprotettori, respiratori con filtri, guanti chimici, occhiali UV) è obbligatoria una formazione specifica sul corretto impiego e sulla manutenzione, documentata con firma del lavoratore.

## DVR settore carta e stampa: valutazione degli agenti chimici, registro esposti e sorveglianza sanitaria

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un’azienda del settore stampa o cartario deve includere una sezione dedicata alla valutazione del rischio da agenti chimici ai sensi degli artt. 223–224 del D.Lgs. 81/08. Questa sezione deve: elencare tutti gli agenti chimici presenti (inchiostri, solventi, fondenti, vernici, prodotti per la pulizia dei cilindri), classificarli in pericolosi o non pericolosi sulla base delle schede di sicurezza e dell’etichettatura CLP, stimare il livello di esposizione per ciascuna mansione mediante misurazioni o modelli di stima accreditati, confrontare i valori stimati con i VLE professionali, e concludere se il rischio è “modesto” ai sensi dell’art. 224, comma 2 (con conseguente semplificazione degli obblighi), oppure superiore alla soglia che impone le misure piene del Titolo IX. In presenza di agenti classificati come cancerogeni o mutageni (alcune frazioni degli IPA, alcune amine aromatiche utilizzate come fotoiniciatori), si applica il più restrittivo Titolo IX, Capo II (artt. 233–245) con obbligo di adottare processi in ciclo chiuso, sostituire l’agente ove possibile, e iscrivere i lavoratori esposti nel registro di cui all’art. 243.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere elaborato dal medico competente in coerenza con i rischi identificati nel DVR. Per il rischio chimico (art. 229 D.Lgs. 81/08) la periodicità delle visite è almeno annuale per gli esposti ad agenti cancerogeni, e definita dal medico competente — tipicamente annuale o biennale — per gli esposti ad agenti pericolosi non cancerogeni. Gli esami specialistici tipici del protocollo per il settore stampa comprendono: spirometria e test di funzionalità respiratoria per i lavoratori esposti a solventi e polveri (operatori tipografici, addetti alla sala colori e alla pulizia cilindri), audiometria tonale per gli esposti a rumore superiore a 85 dB(A), valutazione dermatologica per gli addetti al contatto diretto con inchiostri e solventi (sensibilizzazione cutanea, dermatite da contatto), visita oculistica per gli addetti ai VDT e per chi è esposto alle lampade UV. Il medico competente deve partecipare alla riunione periodica di prevenzione (art. 35 D.Lgs. 81/08) e comunicare al datore di lavoro le eventuali limitazioni di idoneità emerse dalla sorveglianza sanitaria, al fine di adattare le mansioni dei lavoratori ai loro profili di salute.

La corretta tenuta della documentazione è un obbligo autonomo e verificabile in sede ispettiva. Il fascicolo documentale dell’azienda deve contenere: il DVR con la sezione rischio chimico e le schede di sicurezza degli agenti utilizzati, il registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243), il protocollo sanitario e le cartelle sanitarie individuali custodite dal medico competente, i registri di consegna dei DPI firmati dai lavoratori, gli attestati di formazione per ciascun lavoratore (modulo generale, modulo specifico, formazione attrezzature, antincendio, primo soccorso), il registro degli infortuni e dei near miss aggiornato. L’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno accesso a questi documenti in sede di verifica; la loro mancanza o incompletezza espone il datore di lavoro alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/08.

## Guide correlate

- [Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto](https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-obbligatoria-chi-deve-farla)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Medio](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-medio)
- [Antincendio — Rischio Medio](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/antincendio-medio)

## Fonti

- [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [D.Lgs. 81/08, Titolo IX – Sostanze pericolose: agenti chimici (artt. 221–232)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)](https://echa.europa.eu)
- [D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore (artt. 187–198)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 – Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17)
- [Regolamento (UE) 2023/1230 – Nuova Direttiva Macchine (applicazione dal 2027)](https://eur-lex.europa.eu)
- [D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in caso di incendio](https://www.normattiva.it)
- [Accordo Rep. 78/CSR 17 aprile 2025 – Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08)](https://www.gazzettaufficiale.it)
- [INAIL – Banca dati statistiche infortuni: settore carta e stampa](https://www.inail.it)
- [ECHA – Schede di dati di sicurezza e scenari di esposizione per inchiostri tipografici](https://echa.europa.eu)

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