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titolo: "Sicurezza sul lavoro nel settore bancario e assicurativo: obblighi, rischi e formazione"
slug: "sicurezza-settore-bancario-assicurativo"
categoria: "Sicurezza per settore"
dataPubblicazione: "2026-06-28"
dataAggiornamento: "2026-06-28"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Guida agli obblighi D.Lgs. 81/08 per banche (ATECO K64) e assicurazioni (K65): rischio rapina, VDT, stress lavoro-correlato, PTSD, guardie giurate, agenti autonomi e formazione obbligatoria."
sommario: "Il settore bancario e assicurativo è classificato a rischio basso o medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (ATECO K64 e K65), ma presenta rischi specifici che richiedono una valutazione approfondita e misure di prevenzione mirate. Tra questi spiccano il rischio di aggressione e rapina — con il conseguente sviluppo di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) riconoscibile come malattia professionale ai sensi della circolare INAIL n. 71/2003 — l'esposizione prolungata a videoterminali disciplinata dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179), l'ergonomia della postazione sportello e cassa, il microclima degli uffici e il telelavoro bancario regolato dall'art. 22-23 del CCNL ABI. Questa guida illustra in modo sistematico tutti gli obblighi normativi, le misure di prevenzione applicabili, le specificità delle guardie giurate e degli agenti assicurativi autonomi, i percorsi formativi obbligatori e le FAQ più frequenti del comparto."
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fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00060/sg"
  - "https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/sicurezza-e-tutela-della-salute-nei-luoghi-di-lavoro/focus-on/stress-lavoro-correlato/Pagine/default.aspx"
  - "https://www.inail.it"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.salute:decreto:2003-07-15;388"
  - "https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-videoterminali.pdf"
  - "https://www.abi.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-settore-bancario-assicurativo"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro nel settore bancario e assicurativo: obblighi, rischi e formazione

> Il settore bancario e assicurativo è classificato a rischio basso o medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (ATECO K64 e K65), ma presenta rischi specifici che richiedono una valutazione approfondita e misure di prevenzione mirate. Tra questi spiccano il rischio di aggressione e rapina — con il conseguente sviluppo di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) riconoscibile come malattia professionale ai sensi della circolare INAIL n. 71/2003 — l'esposizione prolungata a videoterminali disciplinata dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179), l'ergonomia della postazione sportello e cassa, il microclima degli uffici e il telelavoro bancario regolato dall'art. 22-23 del CCNL ABI. Questa guida illustra in modo sistematico tutti gli obblighi normativi, le misure di prevenzione applicabili, le specificità delle guardie giurate e degli agenti assicurativi autonomi, i percorsi formativi obbligatori e le FAQ più frequenti del comparto.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-28 · Aggiornato: 2026-06-28*

## Classificazione ATECO K64-K65 e livello di rischio: 8 o 12 ore di formazione?

Le attività bancarie e di intermediazione del credito rientrano nel codice ATECO K64 (Attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione), mentre le compagnie di assicurazione, riassicurazione e fondi pensione si collocano nel codice K65. Entrambi i comparti sono classificati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 — il provvedimento che definisce durata e contenuti della formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 — nella fascia di rischio basso o medio, con variazioni in funzione della valutazione dei rischi specifica dell'azienda.

Per i lavoratori classificati a rischio basso la formazione obbligatoria prevede 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica (totale 8 ore). Tuttavia, quando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzia fattori aggiuntivi rispetto alla media del settore — ad esempio la presenza continuativa di sportelli al pubblico con rischio rapina, la gestione di valori in contanti, l'utilizzo prolungato di videoterminali o la presenza di guardie giurate — il datore di lavoro può classificare l'attività a rischio medio, portando la formazione specifica a 8 ore per un totale di 12 ore. La scelta non è discrezionale ma deve essere coerente con la valutazione concreta dei rischi presente nel DVR.

È importante ricordare che la classificazione ATECO è un punto di partenza, non un automatismo esaustivo. Banche con sportelli in zone ad elevata criminalità, istituti con gestione di grandi quantitativi di contante (CED, caveau, trasporto valori) e aziende assicurative con reti di agenti che svolgono attività all'esterno della sede presentano profili di rischio che possono richiedere misure e percorsi formativi differenziati rispetto a un ufficio amministrativo standard. Il DVR è lo strumento che deve rispecchiare questa specificità.

## Rischio rapina e aggressione: valutazione nel DVR, misure tecniche e organizzative

Il rischio di rapina e aggressione è il fattore di rischio più peculiare del settore bancario e, in misura minore, delle assicurazioni. L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», inclusi i rischi connessi alla criminalità. Nel DVR di una banca o di un istituto di credito deve quindi essere presente una sezione dedicata al rischio di aggressione, che analizzi la probabilità e la gravità dell'evento in base a fattori quali: localizzazione geografica della filiale, presenza di sportelli ATM esterni accessibili di notte, orari di apertura al pubblico, sistemi di sicurezza attivi e passivi installati.

Le misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico comprendono: l'installazione di sistemi antirapina (caveau tempovariato, conta-banconote con colorazione automatica, bussola di accesso con rilevatore di metalli, telecamere a circuito chiuso), la limitazione del contante agli sportelli tramite casse automatiche (cash dispenser) che riducono l'esposizione diretta dei cassieri, la separazione fisica tra area pubblica e area riservata al personale, l'illuminazione adeguata degli spazi ATM esterni. Le misure organizzative includono: procedure standardizzate di comportamento in caso di rapina (non resistere, non inseguire, proteggere i colleghi), briefing periodici con il personale, esercitazioni di simulazione e contatti strutturati con le forze dell'ordine locali.

È fondamentale che le misure di sicurezza anti-rapina siano definite in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con i consulenti di sicurezza fisica (security manager): la progettazione degli impianti non può prescindere dal contesto criminale locale e dai requisiti tecnici imposti dalle normative specifiche del settore bancario (circolari ABI in materia di sicurezza). Ogni evento di rapina o tentata rapina deve essere segnalato all'autorità di pubblica sicurezza e deve dare luogo a una revisione immediata delle misure preventive presenti nel DVR.

## Stress post-traumatico da rapina (PTSD): art. 28 D.Lgs. 81/08, Accordo EU 2004 e circolare INAIL n. 71/2003

L'esposizione a eventi traumatici come la rapina può determinare nei lavoratori bancari lo sviluppo di disturbo post-traumatico da stress (PTSD — Post Traumatic Stress Disorder) e di altri disturbi psichici reattivi. Questa condizione è rilevante sotto il profilo sia dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 — che include lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare obbligatoriamente — sia dell'Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato dell'8 ottobre 2004, che fornisce i criteri per la valutazione e la gestione del rischio psicosociale. Il PTSD da evento traumatico occupazionale si distingue dallo stress lavoro-correlato cronico, ma entrambi rientrano nell'ambito della valutazione dei rischi.

Sul piano assicurativo e indennitario, la circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 ha riconosciuto espressamente le malattie professionali di origine psichica e psicosomatica, aprendo la strada al riconoscimento del PTSD da rapina come infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunio sul lavoro copre gli eventi lesivi — anche psichici — occorsi per causa violenta in occasione di lavoro. Il lavoratore coinvolto in una rapina che sviluppi sintomi di PTSD (flashback, insonnia, evitamento, ipervigilanza) ha quindi diritto a denunciare l'evento all'INAIL e a richiedere la valutazione del nesso causale.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare, dopo ogni evento di rapina, un protocollo di supporto psicologico post-trauma per il personale coinvolto. Questo protocollo deve prevedere: un debriefing psicologico strutturato entro 24-48 ore dall'evento, condotto da uno psicologo clinico o da un esperto di trauma; la possibilità di astensione temporanea dal lavoro senza decurtazione della retribuzione; il monitoraggio nel tempo da parte del medico competente aziendale. L'assenza di questo protocollo, documentata o documentabile, aggrava la responsabilità del datore di lavoro in caso di contenzioso.

## Videoterminali (VDT) e ergonomia della postazione di sportello e cassa: Titolo VII artt. 173-179 D.Lgs. 81/08

I lavoratori bancari che operano agli sportelli — cassieri, addetti ai servizi alla clientela, operatori di back office — trascorrono abitualmente più di venti ore settimanali davanti a un monitor, superando la soglia prevista dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 173-179) per l'applicazione delle tutele specifiche VDT. L'art. 176 del Testo Unico prevede per questi lavoratori la sorveglianza sanitaria periodica a cura del medico competente: visita preventiva prima dell'assegnazione alla mansione e visite periodiche con cadenza biennale, finalizzate alla valutazione della funzionalità visiva e dell'apparato muscolo-scheletrico. I costi della sorveglianza sanitaria sono integralmente a carico del datore di lavoro.

La postazione dello sportello bancario presenta caratteristiche ergonomiche specifiche che la distinguono da un classico ufficio amministrativo. Il cassiere o l'operatore allo sportello lavora spesso con un piano divisorio fisso tra sé e il cliente (vetro antiproiettile o bancone rialzato), il che impone posture statiche prolungate, frequenti rotazioni del tronco per accedere ai cassetti valori e alle stampanti, e una posizione dello schermo spesso non ottimale in relazione all'altezza del piano di lavoro. L'art. 174 del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIV impongono che la postazione rispetti i requisiti minimi: seduta regolabile, schermo ad altezza oculare, tastiera separata, distanza dagli occhi allo schermo compresa tra 50 e 70 cm.

La movimentazione di cassette di sicurezza e sacchi di monete può determinare un rischio di movimentazione manuale dei carichi (MMC) regolato dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII. I sacchi di monete possono superare i 10 kg di peso (limite raccomandato per le donne) e richiedono posture incongrue di flessione e rotazione del rachide. Il DVR deve quindi includere una valutazione del rischio MMC per gli addetti alla gestione del contante, con eventuale adozione di ausili meccanici (carrelli, piano di scorrimento a rulli) e formazione specifica sulle tecniche di movimentazione corrette.

## Lavoratori allo sportello ATM esterno: aggressione notturna, illuminazione e uso del defibrillatore

Gli ATM (Automated Teller Machine) collocati all'esterno delle filiali bancarie — in zone di accesso pubblico, aperti h24 — rappresentano un ambiente di lavoro specifico per i tecnici manutentori, gli addetti al rifornimento di contante (solitamente appartenenti a società di trasporto valori) e, in senso lato, gli operatori che presidiano o monitorano da remoto questi terminali. Il rischio principale è l'aggressione notturna: l'orario di servizio fuori dalle fasce diurne, l'isolamento della postazione e la presenza di ingenti somme di denaro espongono questi lavoratori a un rischio specifico che deve essere valutato nel DVR e trattato con misure tecniche (illuminazione perimetrale adeguata, telecamere, comunicazione costante con la centrale operativa) e organizzative (lavoro in coppia durante le operazioni di carico/scarico ATM, veicoli blindati, procedure di sicurezza).

L'illuminazione degli spazi ATM esterni deve rispettare i requisiti della norma UNI EN 12464-2 (illuminazione dei posti di lavoro esterni) e quelli indicati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli impianti a servizio di attività commerciali e bancarie. Un'illuminazione insufficiente non costituisce solo un fattore di rischio per l'aggressione, ma può configurare una violazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro), con conseguente responsabilità del datore di lavoro.

In contesti di lavoratori isolati o operanti in orari notturni, il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (regolamento sul primo soccorso aziendale) si applica integralmente: le aziende appartenenti al Gruppo B (presenza di almeno tre lavoratori) o al Gruppo A (attività con rischi particolari) devono garantire la presenza di addetti al primo soccorso adeguatamente formati. Nelle filiali bancarie che già dispongono di defibrillatori semiautomatici (DAE) — sempre più diffusi in ottemperanza alle normative regionali che ne incentivano l'installazione nelle strutture aperte al pubblico — è obbligatorio che almeno un addetto sia formato all'uso del DAE secondo le linee guida ILCOR/ERC e i protocolli regionali BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

## Guardie giurate e GPG: D.Lgs. 81/08, TULPS art. 133 ss. e formazione specifica obbligatoria

Le guardie giurate (GPG — Guardie Particolari Giurate) impiegate presso banche e istituti di credito operano in un regime normativo che combina la disciplina del lavoro sicuro del D.Lgs. 81/08 con quella dell'ordine pubblico del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del relativo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). L'art. 133 e seguenti del TULPS disciplinano l'autorizzazione delle guardie giurate, i loro compiti, i requisiti di idoneità psicofisica e tecnica e le modalità di impiego. Questo sistema normativo non si sostituisce al D.Lgs. 81/08, ma si affianca ad esso: la GPG è un lavoratore a tutti gli effetti e ha diritto agli stessi livelli di tutela previsti per tutti i dipendenti.

Sul piano della sicurezza sul lavoro, le GPG sono esposte a rischi specifici che devono essere valutati nel DVR della società di vigilanza (non della banca cliente, che è il committente) e nel DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. I principali rischi includono: aggressione fisica durante le ronde o il presidio degli accessi, rischio da porto d'arma (con relative misure di sicurezza e custodia), stress da ipervigilanza prolungata, posture statiche prolungate durante la guardiania, rischio infortuni negli spazi comuni. La formazione delle GPG prevede percorsi specifici definiti dal D.M. 154/2009 e successive modifiche, che disciplinano l'addestramento tecnico-operativo; a questi si aggiunge la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 (formazione generale e specifica per il livello di rischio).

Un aspetto spesso trascurato riguarda la corretta attribuzione degli obblighi in materia di sicurezza tra la banca (committente) e la società di vigilanza (appaltatore). Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, il committente è tenuto a fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui la GPG opererà (ad esempio, layout della filiale, procedure anti-rapina in uso, sistemi di allarme) e a coordinarsi con l'appaltatore per la prevenzione e la gestione dei rischi interferenziali. Il DUVRI deve essere redatto prima dell'inizio dell'attività e aggiornato a ogni modifica significativa delle condizioni di lavoro.

## Agenti e broker assicurativi autonomi: art. 21 D.Lgs. 81/08, DPI e sorveglianza facoltativa

Gli agenti di assicurazione e i broker che operano come lavoratori autonomi — titolari di partita IVA, iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) gestito dall'IVASS — non sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini del D.Lgs. 81/08 e non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 del Testo Unico. A loro si applica invece l'art. 21 del medesimo decreto, che disciplina gli obblighi in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi che operano nell'ambito di contratti di appalto o di somministrazione all'interno di aziende altrui o nei cantieri.

In base all'art. 21, comma 1, il lavoratore autonomo è tenuto a: utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge, munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi cui è esposto, munirsi di tessera di riconoscimento quando accede a cantieri o luoghi di lavoro altrui. Per un agente assicurativo che opera principalmente in ufficio o presso i clienti, i DPI rilevanti sono principalmente quelli per la protezione durante spostamenti su strada (in particolare quando utilizza motoveicoli) e quelli connessi a eventuali rischi specifici presenti nei luoghi visitati (ad esempio, cantieri o impianti industriali per la stipula di polizze di responsabilità civile). La sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi è facoltativa ai sensi dell'art. 21, comma 2: possono beneficiarne a proprie spese, rivolgendosi a strutture sanitarie accreditate o al medico di propria fiducia abilitato alla medicina del lavoro.

Le compagnie di assicurazione che si avvalgono di agenti monomandatari — pur non essendo questi formalmente dipendenti — hanno interesse a fornire informazioni sui rischi presenti nell'organizzazione (ad esempio, i rischi connessi all'uso di software gestionali su VDT, ai ritmi lavorativi intensi durante i periodi di campagna commerciale) e a promuovere la cultura della prevenzione attraverso incontri formativi facoltativi. Questo approccio, oltre a tutelare la salute degli agenti, riduce i rischi reputazionali e legali per la compagnia in caso di eventi dannosi connessi all'attività.

## Telelavoro bancario: art. 22-23 CCNL ABI, D.Lgs. 81/08 e sicurezza dei lavoratori da remoto

Il CCNL del settore del credito (CCNL ABI) regola il telelavoro dei dipendenti bancari agli artt. 22 e 23, prevedendo due forme principali: il telelavoro domiciliare (home working stabile) e il lavoro agile (smart working) disciplinato anche dalla L. 22 maggio 2017, n. 81. Entrambe le modalità non esonerano il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08: il luogo di lavoro domestico o la postazione mobile rimane un luogo di lavoro a tutti gli effetti, e il lavoratore che vi opera deve beneficiare delle stesse tutele previste per i colleghi in sede.

Per il telelavoro domiciliare stabile, l'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 81/08 estende espressamente l'applicazione del Testo Unico ai lavoratori a domicilio, imponendo al datore di lavoro di verificare la conformità della postazione (ergonomia, illuminazione, microclima, impianto elettrico) e di garantire la dotazione di attrezzature adeguate. L'accesso del datore di lavoro o del suo delegato (RSPP) alla postazione domestica per effettuare il sopralluogo deve essere concordato con il lavoratore e rispettare la tutela della privacy. Se il sopralluogo fisico non è praticabile, è ammessa l'autovalutazione assistita con checklist fornita dall'azienda, purché documentata. Il lavoratore in telelavoro che utilizza il videoterminale per più di venti ore settimanali ha diritto alla sorveglianza sanitaria secondo le regole del Titolo VII.

Nel contesto del lavoro agile bancario, la L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore un'informativa scritta sui rischi specifici connessi alla modalità di esecuzione del lavoro. Questa informativa deve coprire: i rischi ergonomici legati all'uso di laptop in posizioni non ottimali, il rischio elettrico nelle postazioni improvvisate, i rischi psicosociali legati all'isolamento e all'iperconnettività, le procedure da seguire in caso di infortunio durante l'orario di lavoro agile. La denuncia di infortuni avvenuti durante lo smart working segue le stesse regole degli infortuni in sede: l'evento deve essere denunciato all'INAIL entro 2 giorni dalla certificazione medica se comporta incapacità superiore a tre giorni.

## DPI per addetti alla gestione del contante: guanti antitaglio e anticontaminazione, rischio biologico residuale

Gli addetti alla gestione fisica del contante — cassieri, addetti ai caveau, operatori CED (Centro Elaborazione Dati) e tecnici che gestiscono le cassette di sicurezza — possono essere esposti a rischi specifici per le mani che richiedono l'adozione di dispositivi di protezione individuale appropriati. Le principali categorie di DPI rilevanti in questo contesto sono i guanti antitaglio e i guanti anticontaminazione.

I guanti antitaglio (categoria II ai sensi del Regolamento UE 2016/425 sui DPI) sono indicati per la movimentazione delle cassette di sicurezza metalliche, le cui pareti e cerniere possono presentare bordi taglienti, e per la gestione di pacchi-valori sigillati con reggette metalliche. La scelta del guanto deve tenere conto del livello di resistenza al taglio richiesto (classificazione EN 388:2016, da livello A a F) e della necessità di mantenere la destrezza manuale per le operazioni di conteggio. I guanti anticontaminazione (categoria I o II, a seconda del rischio residuale) sono utili per la gestione di banconote deteriorate o provenienti da fonti sconosciute, che in casi eccezionali possono essere veicolo di agenti chimici (polveri, residui di stupefacenti) o biologici. Il rischio biologico da banconote è classificato residuale dalla normativa vigente, ma il DVR deve comunque valutarlo nella sezione rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/08 artt. 266-286) per i lavoratori che trattano grandi quantità di contante proveniente dalla circolazione.

La scelta, la fornitura, la manutenzione e l'addestramento all'uso dei DPI sono obblighi del datore di lavoro ai sensi degli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08. I DPI forniti ai lavoratori devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425, marcati CE e accompagnati dalle istruzioni d'uso in lingua italiana. L'addestramento all'uso corretto dei guanti — incluse le procedure di svestizione che evitino la contaminazione — deve essere documentato nel registro della formazione aziendale. I DPI consumati o danneggiati vanno sostituiti immediatamente e smaltiti secondo le procedure aziendali.

## Microclima e qualità dell'aria indoor nelle filiali bancarie: rischi e obblighi di manutenzione impianti

Le filiali bancarie sono ambienti caratterizzati da elevata frequentazione del pubblico, spazi talvolta limitati, presenza di impianti tecnologici (server, terminali POS, ATM interni) e sistemi di condizionamento che operano in modo continuativo per tutto l'anno. Questi fattori influenzano significativamente la qualità del microclima e dell'aria indoor, con effetti sulla salute dei lavoratori che il DVR deve analizzare nella sezione dedicata al microclima (Titolo II Capo III D.Lgs. 81/08) e alla qualità dell'aria (linee guida OMS 2010 e circolari ministeriali in materia di Sick Building Syndrome).

I parametri microclimatici di riferimento per ambienti di lavoro terziario con elevata frequentazione sono definiti dalle norme ISO 7730 e UNI EN 15251: temperatura ottimale tra 20 °C e 24 °C in inverno e tra 22 °C e 26 °C in estate, umidità relativa tra il 40 % e il 60 %, velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/s. La presenza di un elevato numero di persone in spazi ridotti può causare un rapido incremento della CO₂ e un peggioramento della qualità dell'aria, fenomeno che si accentua negli spazi con scarsa ventilazione naturale. La concentrazione di CO₂ indoor non dovrebbe superare i 1.000 ppm (parti per milione) nelle aree di lavoro continue, soglia indicata anche nelle linee guida ISS in materia di qualità dell'aria negli ambienti confinati.

Il datore di lavoro è tenuto a programmare la manutenzione periodica degli impianti di condizionamento e ventilazione secondo le indicazioni del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e della normativa regionale in materia di impianti termici, nonché delle norme tecniche UNI 10339 (impianti aeraulici) e UNI EN 13779 (ventilazione degli edifici non residenziali). I filtri dei sistemi di trattamento dell'aria devono essere sostituiti secondo le frequenze indicate dal produttore (in genere ogni 3-6 mesi per i filtri G4/F7, ogni 12 mesi per i filtri HEPA), e le ispezioni e pulizie dei condotti devono avvenire almeno ogni due anni. La registrazione degli interventi manutentivi fa parte della documentazione che il datore di lavoro deve conservare ed esibire in caso di ispezione.

## Formazione obbligatoria nel settore bancario-assicurativo: percorsi, figure e aggiornamenti

L'obbligo formativo nel settore bancario e assicurativo si articola su più livelli. Per i lavoratori dipendenti (impiegati, cassieri, operatori di sportello) il percorso base previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 si compone di 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica per rischio basso (totale 8 ore) oppure 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica per rischio medio (totale 12 ore), a seconda della classificazione del DVR aziendale. Entrambi i percorsi prevedono un aggiornamento quinquennale di 6 ore. La formazione deve essere completata entro 60 giorni dall'assunzione (con possibilità di erogare la formazione generale prima dell'avvio dell'attività lavorativa).

Le figure del sistema di prevenzione — RSPP, ASPP, RLS, addetti antincendio, addetti al primo soccorso — seguono percorsi autonomi con durate e periodicità proprie, indipendenti dalla classificazione di rischio aziendale. Nel settore bancario, data la frequente presenza di defibrillatori nelle filiali, è opportuno che un numero adeguato di lavoratori per turno sia formato al BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) secondo i protocolli IRC (Italian Resuscitation Council) e le disposizioni regionali. Il preposto, figura presente in ogni filiale che supervisiona il personale operativo, deve aver completato la specifica formazione di 6 ore prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e il relativo aggiornamento biennale.

I contenuti della formazione specifica per il settore bancario e assicurativo devono coprire, almeno, i seguenti argomenti: rischi connessi all'utilizzo di videoterminali e corretta impostazione della postazione di lavoro (Titolo VII D.Lgs. 81/08), rischio di rapina e procedure comportamentali standardizzate, gestione dello stress post-trauma, movimentazione manuale del contante e delle cassette di sicurezza, sicurezza degli spazi ATM, procedure di emergenza e di evacuazione. Per le aziende che adottano il telelavoro, la formazione deve includere un modulo dedicato alla sicurezza della postazione domestica e alle procedure di segnalazione degli infortuni in modalità agile. Tutta la formazione può essere erogata in modalità e-learning (per la parte teorica) da enti di formazione accreditati, con attestato valido a livello nazionale.

## Guide correlate

- [Sicurezza sul lavoro negli uffici: VDT, ergonomia, emergenze e obblighi D.Lgs 81/08](https://123formazione.com/guide/sicurezza-uffici-amministrativi-vdt)

## Corsi correlati

- [Stress Lavoro-Correlato](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/stress-lavoro-correlato)

## Fonti

- [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Formazione lavoratori e datori di lavoro](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00060/sg)
- [Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato, 8 ottobre 2004](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/sicurezza-e-tutela-della-salute-nei-luoghi-di-lavoro/focus-on/stress-lavoro-correlato/Pagine/default.aspx)
- [INAIL – Circolare n. 71/2003 – Malattie professionali di origine psichica](https://www.inail.it)
- [D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento primo soccorso aziendale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.salute:decreto:2003-07-15;388)
- [INAIL – Linee guida per il lavoro al videoterminale](https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-videoterminali.pdf)
- [CCNL ABI – Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del Credito](https://www.abi.it)

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