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titolo: "Sicurezza sul lavoro per minori e giovani lavoratori: normativa, divieti e formazione obbligatoria"
slug: "sicurezza-minori-giovani-lavoratori"
categoria: "Figure della sicurezza"
dataPubblicazione: "2026-06-28"
dataAggiornamento: "2026-06-28"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Guida alla sicurezza per minori e giovani lavoratori: D.Lgs 345/1999, lavori vietati, formazione obbligatoria, stage, apprendistato e sorveglianza sanitaria."
sommario: "La tutela della salute e della sicurezza dei minori e dei giovani lavoratori rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto del lavoro italiano. Il legislatore ha predisposto un quadro normativo articolato, che integra disposizioni di derivazione comunitaria — in particolare la Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro — con una disciplina interna stratificata nel tempo: dal D.Lgs 345/1999 (protezione dei minori), passando per il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), fino al D.Lgs 276/2003 in materia di apprendistato e alle norme sull’alternanza scuola-lavoro introdotte dalla L. 107/2015. La normativa distingue con precisione le fasce di età rilevanti — adolescenti tra i 15 e i 16 anni, e giovani lavoratori tra i 16 e i 18 anni — e a ciascuna corrisponde un regime differenziato di divieti, limitazioni all’orario di lavoro, obblighi formativi e misure di sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro che si avvale di minori o di giovani di età inferiore ai 18 anni — sia in forza di un contratto di lavoro subordinato sia nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini curriculari o extracurriculari e contratti di apprendistato — è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi specifici che si aggiungono a quelli generali previsti dal D.Lgs 81/08. Tra questi figurano: la valutazione dei rischi specifici per la categoria, l’aggiornamento del DVR, l’individuazione e la comunicazione dei lavori vietati agli organi competenti, la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria pre-assuntiva e periodica, l’erogazione della formazione obbligatoria secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e la predisposizione di misure organizzative idonee a garantire che i giovani lavoratori non vengano esposti a rischi che la loro immaturità fisica e psicologica non consente loro di affrontare adeguatamente. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 345/1999 e dal D.Lgs 81/08 configura fattispecie penalmente rilevanti per le violazioni più gravi, con sanzioni che possono raggiungere la reclusione nel caso di adibizione di minori a lavori espressamente vietati. Questa guida analizza in dettaglio ciascun profilo: dal quadro normativo di riferimento alla definizione delle categorie soggettive tutelate, dai lavori vietati agli obblighi formativi e sanitari, con particolare attenzione alle specificità di stage, tirocini e apprendistato."
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fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0033"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167"
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00118/sg"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107"
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licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro per minori e giovani lavoratori: normativa, divieti e formazione obbligatoria

> La tutela della salute e della sicurezza dei minori e dei giovani lavoratori rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto del lavoro italiano. Il legislatore ha predisposto un quadro normativo articolato, che integra disposizioni di derivazione comunitaria — in particolare la Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro — con una disciplina interna stratificata nel tempo: dal D.Lgs 345/1999 (protezione dei minori), passando per il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), fino al D.Lgs 276/2003 in materia di apprendistato e alle norme sull’alternanza scuola-lavoro introdotte dalla L. 107/2015. La normativa distingue con precisione le fasce di età rilevanti — adolescenti tra i 15 e i 16 anni, e giovani lavoratori tra i 16 e i 18 anni — e a ciascuna corrisponde un regime differenziato di divieti, limitazioni all’orario di lavoro, obblighi formativi e misure di sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro che si avvale di minori o di giovani di età inferiore ai 18 anni — sia in forza di un contratto di lavoro subordinato sia nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini curriculari o extracurriculari e contratti di apprendistato — è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi specifici che si aggiungono a quelli generali previsti dal D.Lgs 81/08. Tra questi figurano: la valutazione dei rischi specifici per la categoria, l’aggiornamento del DVR, l’individuazione e la comunicazione dei lavori vietati agli organi competenti, la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria pre-assuntiva e periodica, l’erogazione della formazione obbligatoria secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e la predisposizione di misure organizzative idonee a garantire che i giovani lavoratori non vengano esposti a rischi che la loro immaturità fisica e psicologica non consente loro di affrontare adeguatamente.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 345/1999 e dal D.Lgs 81/08 configura fattispecie penalmente rilevanti per le violazioni più gravi, con sanzioni che possono raggiungere la reclusione nel caso di adibizione di minori a lavori espressamente vietati. Questa guida analizza in dettaglio ciascun profilo: dal quadro normativo di riferimento alla definizione delle categorie soggettive tutelate, dai lavori vietati agli obblighi formativi e sanitari, con particolare attenzione alle specificità di stage, tirocini e apprendistato.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza*

*Pubblicato: 2026-06-28 · Aggiornato: 2026-06-28*

## Quadro normativo: D.Lgs 345/1999, D.Lgs 81/08, D.Lgs 276/2003 e Direttiva 94/33/CE

La disciplina sulla protezione dei minori nei luoghi di lavoro affonda le proprie radici nel diritto comunitario: la Direttiva 94/33/CE del Consiglio dell’Unione Europea, del 22 giugno 1994, ha fissato le prescrizioni minime sulla protezione dei giovani sul lavoro, imponendo agli Stati membri di recepirne i principi nella legislazione nazionale. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs 4 agosto 1999, n. 345, che ha abrogato e sostituito la precedente legge n. 977 del 1967, aggiornando la disciplina in materia di lavoro dei minori con particolare riguardo ai divieti, ai limiti di orario e alle misure di tutela della salute. Il D.Lgs 345/1999 è stato successivamente modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 262, che ha introdotto ulteriori aggiustamenti tecnici al catalogo dei lavori vietati e alle procedure di deroghe.

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituisce il riferimento normativo generale per tutti i lavoratori, inclusi i minori e i giovani. L’art. 28, comma 1, del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di valutare, nel DVR, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale e alle caratteristiche particolari di categorie di lavoratori quali appunto i minori e i giovani. L’art. 36 e l’art. 37 disciplinano rispettivamente l’obbligo di informazione e di formazione, che nel caso dei minori devono tenere conto della loro immaturità fisica e psicologica, del loro limitato livello di esperienza e della scarsa consapevolezza dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Il D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi) e le successive disposizioni sull’apprendistato — oggi contenute nel D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell’Apprendistato) — regolano il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D.Lgs 81/15); l’apprendistato professionalizzante (art. 44); e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). In tutte e tre le forme, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore apprendista, anche minorenne, le stesse tutele previste dalla normativa sulla sicurezza per i lavoratori adulti, con le integrazioni e le misure aggiuntive richieste dalla sua minore età. La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha infine introdotto l’obbligo di alternanza scuola-lavoro (oggi denominata PCTO — Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), estendendo l’applicazione delle norme di sicurezza anche agli studenti in percorsi formativi presso aziende ospitanti.

## Definizione di minore e giovane lavoratore nella legge italiana: fasce di età e CCNL

Il D.Lgs 345/1999, all’art. 1, fornisce le definizioni soggettive fondamentali. Per “minore” si intende il lavoratore di età inferiore ai 18 anni; per “adolescente” si intende il minore che ha compiuto 15 anni di età e ha adempiuto all’obbligo scolastico, ovvero che sta assolvendo a tale obbligo nell’ambito di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro. Il termine “giovane lavoratore” non ha una definizione legale univoca nella normativa italiana, ma nella prassi e nella contrattazione collettiva viene comunemente riferito ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Tuttavia, ai fini delle tutele più stringenti previste dal D.Lgs 345/1999, la soglia rilevante è quella dei 18 anni.

L’età minima per l’accesso al lavoro è fissata dall’art. 3 del D.Lgs 345/1999 nel compimento dell’età di 15 anni, a condizione che lo stesso abbia adempiuto all’obbligo scolastico e che il lavoro sia idoneo alla sua condizione. Prima del compimento dei 15 anni, la legge consente esclusivamente lo svolgimento di attività lavorative di carattere artistico, culturale, sportivo o pubblicitario (art. 4, D.Lgs 345/1999), purché autorizzate dalla Direzione territoriale del lavoro competente e subordinate a condizioni specifiche di tutela della salute, del riposo e dell’istruzione del minore. Il CCNL applicabile può intervenire a definire disposizioni di miglior favore rispetto ai minimi legali, sia in termini di età minima di accesso a determinati livelli di inquadramento, sia in termini di orario di lavoro massimo settimanale e giornaliero.

Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, il D.Lgs 345/1999 fissa limiti rigorosi all’orario di lavoro: l’art. 17 stabilisce che i minori di età inferiore ai 15 anni non possono lavorare più di 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana; per i minori tra 15 e 18 anni il limite è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. È vietato il lavoro notturno (art. 15), inteso come quello svolto tra le 22.00 e le 6.00 del mattino per i minori di 16 anni, e tra le 24.00 e le 6.00 per quelli tra 16 e 18 anni. Il periodo minimo di riposo giornaliero è di 14 ore consecutive, e quello di riposo settimanale è di almeno due giorni, preferibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.

## Lavori vietati ai minori: D.Lgs 345/1999, DPR 1124/1965 e allegati — elenco dettagliato

Il nucleo più importante della disciplina a tutela dei minori lavoratori è costituito dall’elenco dei lavori vietati contenuto nell’Allegato I del D.Lgs 345/1999 (come modificato dal D.Lgs 262/2000). Sono vietati ai minori di 18 anni i lavori che espongono a agenti fisici, chimici o biologici pericolosi specificamente elencati, nonché a determinate condizioni di lavoro ritenute incompatibili con la loro fase di sviluppo. Tra i lavori vietati per esposizione ad agenti fisici figurano: quelli con esposizione a radiazioni ionizzanti, a vibrazioni meccaniche superiori ai limiti previsti per i lavoratori adulti, a temperature estreme (superiori a 35°C o con sbalzi termici significativi), e quelli che comportano un livello di esposizione al rumore superiore agli 85 dB(A). Sono altresì vietati i lavori che implicano la movimentazione manuale di carichi superiori ai limiti stabiliti specificamente per i minori, che si discostano da quelli previsti per gli adulti.

L’Allegato I del D.Lgs 345/1999 enumera una lunga lista di agenti chimici la cui presenza rende il lavoro vietato ai minori: sostanze classificate come tossiche, molto tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o che possono causare effetti cronici sull’apparato riproduttivo; piombo e suoi composti; amianto; agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del D.Lgs 81/08; monossido di carbonio; prodotti chimici pericolosi per la sicurezza (esplosivi, infiammabili); e ogni altra sostanza classificata ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) come acuta tossicità categoria 1 o 2. Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) mantiene ancora rilevanza nella definizione delle attività pericolose da assicurare obbligatoriamente, il cui perimetro si sovrappone parzialmente ai lavori vietati ai minori.

Oltre ai lavori vietati in ragione degli agenti di rischio, il D.Lgs 345/1999 vieta ai minori i lavori che implicano condizioni di lavoro particolarmente onerose dal punto di vista psicofisico: lavori notturni, lavori solitari senza possibilità di comunicare con altri, lavori in ambienti confinati, lavori in quota senza adeguata protezione, lavori a cottimo con ritmo forzato, e lavori che richiedono l’utilizzo di attrezzature ad alto potenziale di rischio per operatori inesperti. Alcune deroghe sono previste dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs 345/1999 per attività di carattere artistico, sportivo o pubblicitario, ma richiedono sempre l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, che verifica l’assenza di pregiudizio per la salute, l’integrità fisica e lo sviluppo psicologico del minore.

## Formazione obbligatoria per minori e giovani lavoratori: Accordo SR 21/12/2011, ore e contenuti

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012) costituisce la fonte normativa di riferimento per la definizione della durata minima, dei contenuti e delle modalità di erogazione della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. Per i lavoratori minori e giovani, l’obbligo formativo non è attenuato rispetto a quello previsto per i lavoratori adulti: anzi, l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 81/08 impone espressamente che la formazione tenga conto della tipologia del contratto di lavoro e delle caratteristiche della categoria di appartenenza. Il percorso formativo si articola in una parte generale (4 ore, uguale per tutti i settori) e una parte specifica (variabile da 4 a 12 ore in funzione del livello di rischio aziendale: basso, medio, alto).

I contenuti della formazione generale per i lavoratori minori devono includere: i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; i diritti e i doveri del lavoratore in materia di sicurezza; il sistema istituzionale di prevenzione (datore di lavoro, RSPP, MC, RLS, Ispettorato del Lavoro, INAIL); gli organi di vigilanza e le procedure di segnalazione degli infortuni. La parte specifica deve invece coprire i rischi propri del settore e della mansione assegnata al giovane lavoratore, con un focus particolare sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sull’uso corretto dei DPI, sulle procedure di emergenza e sulle modalità di segnalazione dei rischi al preposto o al datore di lavoro. Per i minori e i giovani, è fondamentale che la formazione venga erogata in modalità e con strumenti didattici adeguati al loro livello di maturità e di istruzione.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che la formazione abbia luogo prima o quanto prima dopo l’assunzione, e comunque in ogni caso prima che il lavoratore venga effettivamente adibito alle mansioni. Il D.Lgs 81/08, all’art. 37, comma 9, stabilisce che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può essere a carico finanziario del lavoratore. Per i minori e i giovani in stage, tirocinio o alternanza scuola-lavoro, la formazione è obbligatoria a carico del soggetto ospitante e deve essere svolta prima dell’inizio delle attività lavorative. L’aggiornamento periodico della formazione è richiesto ogni cinque anni, con un monte ore minimo di sei ore per i lavoratori e sei ore per i preposti.

## Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro: obblighi del soggetto ospitante, tutor aziendale e piano formativo

I tirocini curriculari — svolti nell’ambito di percorsi di istruzione o formazione professionale e non soggetti alla disciplina dei tirocini extracurriculari di cui alle Linee Guida del 2013 e successivi aggiornamenti regionali — e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, L. 107/2015) coinvolgono ogni anno centinaia di migliaia di studenti in ambienti di lavoro. L’art. 2 del D.Lgs 81/08, nella sua formulazione attuale, include espressamente i tirocinanti e gli studenti nelle categorie di lavoratori cui si applicano le disposizioni del Testo Unico, estendendo loro la medesima tutela prevista per i lavoratori subordinati. Il soggetto ospitante ha pertanto tutti gli obblighi del datore di lavoro: valutazione dei rischi, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria (ove richiesta), nomina del preposto e del RSPP.

Prima dell’inizio del tirocinio o del PCTO, il soggetto ospitante deve redigere o aggiornare il Piano Formativo Individuale (PFI), che deve specificare le attività che lo studente o il tirocinante svolgerà, le aree aziendali in cui opererà, i rischi a cui potrà essere esposto e le misure di prevenzione e protezione adottate. Il tutor aziendale — figura obbligatoria sia per i tirocini che per i PCTO — ha il compito di affiancare il tirocinante durante l’intero percorso, di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo. Il tutor deve possedere un’adeguata esperienza professionale nel settore e, preferibilmente, una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.

La formazione sulla sicurezza per i tirocinanti e gli studenti in PCTO deve essere erogata prima dell’avvio delle attività pratiche e deve coprire almeno i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la parte generale (4 ore) e la parte specifica commisurata al livello di rischio del soggetto ospitante. Il soggetto promotore (istituto scolastico, università, agenzia formativa) ha l’obbligo di verificare che il soggetto ospitante abbia adempiuto agli obblighi formativi e che la polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi sia stata stipulata prima dell’avvio del percorso. In caso di infortunio di uno studente durante il PCTO, il soggetto ospitante risponde solidalmente con il soggetto promotore delle violazioni delle norme di sicurezza.

## Apprendistato professionalizzante: RSPP, DVR, sorveglianza sanitaria e DPI

Il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015) è la tipologia contrattuale più diffusa per i giovani lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o tra i 17 e i 29 anni, per i giovani che hanno conseguito una qualifica professionale). Il datore di lavoro che stipula un contratto di apprendistato è tenuto a garantire al lavoratore apprendista la medesima tutela prevista per i lavoratori a tempo indeterminato in materia di salute e sicurezza, con alcune specificità legate alla natura formativa del contratto. In primo luogo, il DVR deve essere aggiornato per tener conto della presenza dell’apprendista e dei rischi specifici connessi alla sua fase di formazione, che prevede lo svolgimento di attività pratiche anche in settori o con attrezzature che potrebbero non essere immediatamente familiari.

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ha il compito di includere nel DVR una specifica valutazione dei rischi per gli apprendisti, tenendo conto della loro minore esperienza, della necessità di affiancamento da parte di un lavoratore esperto (il cosiddetto “tutor aziendale” previsto dalla disciplina dell’apprendistato), e del progressivo ampliamento delle mansioni nel corso del periodo formativo. La formazione degli apprendisti in materia di sicurezza deve essere erogata nel rispetto dell’Accordo SR del 21/12/2011 e deve essere integrata con i contenuti della formazione professionale prevista dal piano formativo individuale dell’apprendistato. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’apprendista abbia effettivamente frequentato e superato i moduli formativi sulla sicurezza prima di essere adibito alle mansioni operative.

La sorveglianza sanitaria degli apprendisti è obbligatoria ogni volta che la mansione assegnata espone a rischi per i quali il D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41): esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A), agenti chimici pericolosi, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni, lavoro notturno, movimentazione manuale di carichi, videoterminali per oltre 20 ore settimanali. La visita pre-assuntiva è obbligatoria per tutti gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria e deve essere eseguita prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa. I DPI forniti agli apprendisti devono essere selezionati tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche (taglia, corporatura) e del livello di formazione raggiunto nell’uso corretto degli stessi.

## Sorveglianza sanitaria per minori e giovani lavoratori: visita pre-assuntiva, idoneità e frequenza (D.Lgs 81/08 art. 41)

La sorveglianza sanitaria dei minori lavoratori è disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs 81/08 in via generale, e integrata dalle disposizioni specifiche del D.Lgs 345/1999, che all’art. 8 impone che i minori siano sottoposti a visita medica preventiva prima dell’assunzione, indipendentemente dalla tipologia di rischio della mansione assegnata. Questa disposizione si distingue dalla regola generale del D.Lgs 81/08, che prevede la visita pre-assuntiva solo per i lavoratori esposti a rischi per i quali è prescritta la sorveglianza sanitaria. Per i minori, invece, l’obbligo della visita preventiva è assoluto e prescinde dalla valutazione del rischio specifico: il medico competente deve verificare l’idoneità del minore alla mansione assegnata e rilasciare il giudizio di idoneità prima che questi possa essere adibito al lavoro.

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica, emesso dal medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 6 del D.Lgs 81/08, deve essere conservato in azienda e aggiornato con frequenza adeguata alla situazione di rischio. Per i minori, il D.Lgs 345/1999 prevede che la visita medica periodica sia effettuata almeno una volta l’anno, a prescindere dalla periodicità ordinaria prevista per i lavoratori adulti esposti allo stesso rischio. Il medico competente ha l’obbligo di segnalare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente le situazioni in cui il minore venga adibito a mansioni non conformi al giudizio di idoneità espresso, o in cui le condizioni di salute del minore siano tali da rendere necessaria la revisione del giudizio.

Nei casi di apprendistato, tirocinio o alternanza scuola-lavoro, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ogni volta che la mansione assegnata espone a rischi per i quali è prevista la sorveglianza ai sensi del D.Lgs 81/08. Il medico competente deve essere nominato dal soggetto ospitante (datore di lavoro o soggetto assimilato) con specifico atto formale, e deve avere accesso al DVR aggiornato con la valutazione dei rischi per i giovani lavoratori. Il giudizio di idoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, e deve specificare eventuali prescrizioni o limitazioni che incidono sull’organizzazione del lavoro. In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le indicazioni del medico competente.

## Sanzioni per violazione delle norme a protezione dei minori lavoratori

Il D.Lgs 345/1999 prevede un sistema sanzionatorio articolato che distingue tra illeciti amministrativi e illeciti penali a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni più gravi sono di natura penale e riguardano le violazioni dei divieti fondamentali: l’art. 26 del D.Lgs 345/1999 punisce con l’arresto da tre a diciotto mesi o con l’ammenda da 1.549 a 7.746 euro il datore di lavoro che adibisce il minore a lavori espressamente vietati dagli allegati al decreto. Se dalla violazione deriva un danno alla salute del minore, le pene possono essere aumentate. Queste disposizioni si affiancano alle sanzioni generali previste dal D.Lgs 81/08 per le violazioni degli obblighi di valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria, che possono anch’esse rilevare in caso di infortuni o malattie professionali di lavoratori minori.

Il D.Lgs 81/08 prevede un regime sanzionatorio specifico per le violazioni degli obblighi a tutela dei minori e dei giovani lavoratori. Ai sensi dell’art. 55, il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi o che redige il DVR senza considerare le specificità dei lavoratori minori è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,30 a 4.914,93 euro. La mancata sorveglianza sanitaria pre-assuntiva per i minori, obbligatoria ai sensi del D.Lgs 345/1999 a prescindere dal livello di rischio, è punita con le sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lettera e) del D.Lgs 81/08. Le sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori minori sono invece previste dall’art. 55, comma 5, lettera c) e sono di carattere penale-contravvenzionale.

La vigilanza sull’applicazione delle norme a tutela dei minori lavoratori è esercitata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dai suoi uffici territoriali, nonché, per i profili di sicurezza e salute, dalle ASL/ATS tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL). In caso di violazioni accertate, gli ispettori del lavoro possono adottare provvedimenti di disposizione, prescrizione obbligatoria (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 758/1994) o di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs 81/08) qualora riscontrino gravi violazioni che espongono i lavoratori, e in particolare i minori, a rischi immediati per l’incolumità fisica. La collaborazione tra INL e INAIL nella prevenzione degli infortuni che coinvolgono minori è incentivata dalle circolari ministeriali di coordinamento.

## Fonti

- [D.Lgs 4 agosto 1999, n. 345 — Protezione dei minori nel lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345)
- [D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [Direttiva 94/33/CE — Protezione dei giovani sul lavoro](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0033)
- [D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 — Testo Unico dell’Apprendistato](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167)
- [Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori (G.U. n. 8/2012)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00118/sg)
- [L. 13 luglio 2015, n. 107 — Alternanza scuola-lavoro (PCTO)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107)

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