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titolo: "Sicurezza nella manutenzione di impianti e attrezzature: guida completa D.Lgs. 81/08"
slug: "sicurezza-manutenzione-impianti-attrezzature"
categoria: "Attrezzature e patentini"
dataPubblicazione: "2026-07-01"
dataAggiornamento: "2026-07-01"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Manutenzione impianti e sicurezza: obblighi art. 71 D.Lgs. 81/08, LOTO/TAGOUT, registro verifiche, DPI manutentori e appalti art. 26. Guida normativa aggiornata."
sommario: "Le attivita di manutenzione di impianti, macchine e attrezzature sono tra quelle con il piu elevato tasso di infortuni gravi e mortali nel panorama italiano. Questa guida analizza il quadro normativo completo: dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 sulle attrezzature di lavoro alla Direttiva Macchine recepita con il D.Lgs. 17/2010, dalle procedure di consignazione LOTO (Lockout/Tagout) alla gestione degli appalti di manutenzione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, con focus su formazione dei manutentori, DPI e registro delle verifiche periodiche."
keywords:
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  - "appalti manutenzione DUVRI art 26"
  - "manutenzione preventiva impianti"
  - "libretto macchina sicurezza"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.inail.it"
  - "https://eur-lex.europa.eu"
  - "https://www.ceinorme.it"
  - "https://www.statoregioni.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-manutenzione-impianti-attrezzature"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza nella manutenzione di impianti e attrezzature: guida completa D.Lgs. 81/08

> Le attivita di manutenzione di impianti, macchine e attrezzature sono tra quelle con il piu elevato tasso di infortuni gravi e mortali nel panorama italiano. Questa guida analizza il quadro normativo completo: dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 sulle attrezzature di lavoro alla Direttiva Macchine recepita con il D.Lgs. 17/2010, dalle procedure di consignazione LOTO (Lockout/Tagout) alla gestione degli appalti di manutenzione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, con focus su formazione dei manutentori, DPI e registro delle verifiche periodiche.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-07-01 · Aggiornato: 2026-07-01*

## Quadro normativo: Titolo III D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 17/2010 Direttiva Macchine

La normativa italiana in materia di sicurezza nella manutenzione di impianti e attrezzature si articola su piu livelli. Il riferimento principale e il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87), dedicato all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. L'art. 69 definisce "attrezzatura di lavoro" qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato durante il lavoro, e il termine "uso" comprende esplicitamente anche le attivita di manutenzione, riparazione, trasformazione e sostituzione. Questo significa che tutte le prescrizioni del Titolo III si applicano a pieno titolo durante gli interventi manutentivi.

L'art. 71 D.Lgs. 81/08 e la norma cardine: impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori solo attrezzature idonee e adeguatamente mantenute, di informare e formare i lavoratori sull'uso corretto delle attrezzature, di attuare un programma di manutenzione, e di tenere un registro delle verifiche periodiche. Il comma 8 dell'art. 71 richiede specificamente che le attrezzature soggette a rischi da deterioramento causato da situazioni ambientali o da normale usura siano sottoposte a ispezioni periodiche e, ove necessario, a prove, eseguite da personale competente.

Il D.Lgs. 17/2010, che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE, si applica alla fase di progettazione, costruzione e immissione sul mercato delle macchine, ma ha implicazioni rilevanti anche per la manutenzione: i costruttori sono tenuti a fornire istruzioni complete per la manutenzione in sicurezza, e i datori di lavoro devono conservare queste istruzioni (libretto di uso e manutenzione) e rispettarle durante gli interventi. Il Regolamento UE 2023/1230, che sostituira la Direttiva Macchine a decorrere dal 20 gennaio 2027, rafforza ulteriormente gli obblighi documentali e di informazione per la manutenzione in sicurezza.

## Manutenzione preventiva e manutenzione correttiva: obblighi a confronto

La letteratura tecnica distingue la manutenzione preventiva (pianificata prima del guasto, eseguita a intervalli definiti o in base alle condizioni dell'attrezzatura) dalla manutenzione correttiva (eseguita dopo il manifestarsi di un'anomalia o di un guasto). Dal punto di vista della sicurezza, i due approcci presentano profili di rischio significativamente diversi.

La manutenzione preventiva consente di operare in condizioni pianificate: il programma di lavoro e definito in anticipo, le attrezzature possono essere messe fuori servizio in modo ordinato applicando le procedure di consignazione (LOTO), i manutentori sono informati sullo stato dell'impianto e i ricambi sono disponibili. L'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/08 impone esplicitamente che le attrezzature siano "oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza". Il programma di manutenzione preventiva, strutturato e documentato, e la risposta tecnica e giuridica a questo obbligo.

La manutenzione correttiva comporta invece condizioni di lavoro molto piu critiche: l'intervento avviene su un impianto in stato anomalo, spesso in condizioni di urgenza o parziale emergenza, con rischi non sempre prevedibili e talvolta con pressione organizzativa a ridurre i tempi di fermo. Le statistiche INAIL mostrano che gli infortuni durante la manutenzione correttiva sono proporzionalmente molto piu gravi di quelli in produzione ordinaria, con elevata incidenza di eventi mortali. Per questa ragione, anche durante la manutenzione correttiva, le procedure di sicurezza devono essere rispettate integralmente: nessuna urgenza produttiva giustifica la deroga alle procedure LOTO o l'omissione dei DPI.

Il piano di manutenzione preventiva deve essere redatto in forma scritta, deve coprire tutte le attrezzature soggette a usura o deterioramento, deve indicare le operazioni da eseguire, la frequenza, il personale responsabile e i riferimenti alle istruzioni del costruttore. Va allegato o richiamato nel DVR e costituisce parte integrante del sistema di gestione della sicurezza (SGSL) ove presente. L'assenza di un piano di manutenzione documentato, in caso di infortuni durante operazioni manutentive, e un elemento fortemente aggravante della responsabilita del datore di lavoro.

## Il libretto di uso e manutenzione: obblighi documentali e gestione del registro verifiche

Il libretto di uso e manutenzione (o manuale tecnico) e il documento fornito dal costruttore che accompagna la macchina o l'impianto per tutta la sua vita utile. Per le macchine rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/2010, il costruttore e obbligato a redigerlo in italiano e a consegnarlo con la macchina. Il libretto deve contenere: le istruzioni per l'uso normale e per le regolazioni, le procedure per la messa fuori servizio in sicurezza prima della manutenzione, il programma di manutenzione raccomandato dal costruttore, le procedure di manutenzione ordinaria eseguibili dall'utilizzatore e quelle che richiedono personale qualificato, i ricambi consigliati e le specifiche tecniche.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libretto (o i libretti, nel caso di impianti complessi composti da piu macchine), di renderlo accessibile ai manutentori che eseguono gli interventi, e di aggiornarlo con le annotazioni relative alle operazioni di manutenzione eseguite, alle modifiche apportate all'attrezzatura e agli esiti delle verifiche periodiche. Il libretto e un documento legalmente rilevante: la sua assenza o la mancanza di aggiornamenti puo configurare violazioni dell'art. 71 D.Lgs. 81/08.

Il registro delle verifiche periodiche e distinto dal libretto ma ne e complementare. L'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature soggette a verifiche periodiche (come quelle elencate nell'Allegato VII) vengano iscritte in un registro appositamente tenuto dal datore di lavoro. L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 individua le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria: apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro, ponti sospesi, apparecchi a pressione e generatori di vapore. Per queste attrezzature, la prima verifica e effettuata dall'INAIL e quelle successive dall'INAIL stesso o da organismi abilitati iscritti nell'apposito elenco del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro non puo utilizzare un'attrezzatura soggetta a verifica periodica scaduta.

## Procedure LOTO (Lockout/Tagout): consignazione e isolamento delle energie pericolose

Le procedure di Lockout/Tagout (LOTO) — in italiano "consignazione" o "blocco e segnalazione" — sono il sistema piu efficace per prevenire la rimessa in moto accidentale di macchine e impianti durante le operazioni di manutenzione, riparazione, pulizia o settaggio. Il principio fondamentale e che nessun intervento su un impianto che potrebbe generare energia pericolosa (elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, chimica, termica o gravitazionale) deve essere eseguito senza aver preventivamente isolato, bloccato e segnalato tutte le sorgenti di energia.

Il D.Lgs. 81/08 non menziona esplicitamente il termine "Lockout/Tagout", ma l'obbligo di adottare tali procedure discende direttamente dall'art. 71 comma 2 lettera a (obbligo di adottare le misure tecniche necessarie per ridurre al minimo i rischi nell'uso delle attrezzature) e dall'Allegato VI punto 3 (prescrizioni specifiche per le attrezzature di lavoro: "Le attrezzature di lavoro devono essere dotate dei necessari dispositivi di sezionamento e bloccaggio"). La norma tecnica di riferimento e la UNI EN ISO 50110 per la manutenzione degli impianti elettrici, integrata dalla CEI 11-27 e dalla UNI EN 1037 per le macchine.

Una procedura LOTO completa si articola in sequenze ben definite. Prima fase (preparazione): identificare tutte le sorgenti di energia dell'impianto (elettrica, idraulica, pneumatica, energiaaccumulata in condensatori, molle, pesi) e individuare tutti i punti di sezionamento. Seconda fase (notifica): informare tutti i lavoratori presenti nell'area che l'impianto verra messo fuori servizio. Terza fase (spegnimento): eseguire lo spegnimento ordinato dell'impianto seguendo le procedure del costruttore. Quarta fase (isolamento): agire su tutti i dispositivi di sezionamento (interruttori, valvole, scollegatori) per isolare le sorgenti di energia. Quinta fase (blocco): applicare su ogni dispositivo di sezionamento un lucchetto personale del manutentore (ogni manutentore che lavora sull'impianto applica il proprio lucchetto) e apporre il cartello "NON METTERE IN MOTO — MANUTENZIONE IN CORSO". Sesta fase (verifica): verificare che l'isolamento sia efficace (test su pulsante di avviamento, verifica con strumenti dell'assenza di tensione, sfogamento dell'energia residua accumulata in condensatori o circuiti pneumatici). Solo dopo questa verifica il manutentore puo iniziare il lavoro.

Il ripristino deve avvenire con sequenza inversa: il manutentore rimuove il proprio lucchetto solo dopo aver concluso il lavoro, rimosso tutti gli utensili e le protezioni temporanee, allontanato il personale dall'area, e verificato che l'attrezzatura sia in condizioni di funzionare in sicurezza. Se piu manutentori lavorano contemporaneamente sullo stesso impianto, ognuno deve applicare il proprio lucchetto personale: l'impianto puo essere rimesso in moto solo quando tutti i lucchetti sono stati rimossi. La procedura LOTO deve essere documentata per ogni impianto complesso (scheda LOTO con la sequenza specifica dei punti di sezionamento) e i lavoratori devono essere adeguatamente formati e addestrati.

## Formazione dei manutentori: Accordo SR 22/02/2012 e obblighi specifici

I manutentori di impianti e attrezzature presentano un profilo di rischio specifico che richiede una formazione dedicata, distinta dalla sola formazione generale e specifica ex Accordo SR 21/12/2011 (e successivo Accordo SR 17/04/2025). L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, attuativo dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ha introdotto l'obbligo di formazione e abilitazione specifica per l'uso di categorie particolari di attrezzature: gru su autocarro, carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra. Chi utilizza queste attrezzature — e chi le manutiene quando questo richiede la loro movimentazione o l'accesso con l'attrezzatura stessa — deve essere in possesso del relativo attestato di abilitazione.

Oltre all'abilitazione ex Accordo SR 22/02/2012, i manutentori che operano su impianti elettrici devono soddisfare i requisiti della norma CEI 11-27, che classifica il personale addetto ai lavori elettrici in due categorie: persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV). La PES e una persona con conoscenze tecniche adeguate e con esperienza sufficiente per valutare i rischi connessi all'elettricita; la PAV e una persona informata dei rischi elettrici ma non necessariamente con preparazione tecnica approfondita. Il datore di lavoro deve nominare formalmente i lavoratori PES e PAV con atto scritto e formarli adeguatamente. I manutentori non qualificati non possono eseguire lavori sotto tensione o in prossimita di impianti elettrici in tensione.

La formazione dei manutentori deve coprire: i rischi specifici delle attrezzature su cui operano (meccanici, elettrici, idraulici, termici, chimici); le procedure di consignazione LOTO per ogni impianto; l'uso dei DPI specifici per la manutenzione; le procedure di emergenza; la normativa di riferimento (artt. 69-87 D.Lgs. 81/08, Allegato VI, norme tecniche applicabili). La formazione deve essere documentata e aggiornata periodicamente; in caso di modifiche significative agli impianti, di introduzione di nuove attrezzature o di infortuni durante la manutenzione, il programma formativo deve essere rivisto.

## DPI per la manutenzione: selezione e obblighi ex artt. 74-79 D.Lgs. 81/08

La selezione dei dispositivi di protezione individuale per i manutentori deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio specifica per ogni tipo di intervento manutentivo, come previsto dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 e dal Titolo III Capo II. Non esiste una dotazione DPI universale per tutti i manutentori: la scelta dipende dai rischi presenti nell'impianto su cui si interviene, dalle modalita operative e dalle eventuali sostanze o energie presenti.

Per la protezione del capo, il casco di sicurezza (conforme alla norma UNI EN 397) e obbligatorio in tutti i contesti in cui esiste rischio di caduta di oggetti dall'alto o di urti con parti sporgenti dell'impianto. Per la protezione degli occhi e del viso, gli occhiali di sicurezza con protezione laterale (UNI EN 166) sono necessari in caso di rischio di schizzi, proiezioni di particelle o esposizione a radiazioni; le visiere integrali (UNI EN 166) sono richieste per operazioni di saldatura, molatura o lavori con liquidi aggressivi. Per la protezione respiratoria, il tipo di dispositivo dipende dalla natura dell'agente inalabile: facciali filtranti FFP2 o FFP3 per polveri e aerosol, semimaschere con filtri specifici per vapori e gas (la scelta del filtro dipende dalla classe e dal tipo di agente chimico, come da norma UNI EN 140).

Per la protezione delle mani, la scelta del guanto deve essere basata sulle norme UNI EN 388 (rischi meccanici: resistenza all'abrasione, al taglio, alla lacerazione), UNI EN 374 (rischi chimici: resistenza alla permeazione di sostanze chimiche) e UNI EN 60903 (rischi elettrici: guanti isolanti per lavori elettrici). Un singolo tipo di guanto raramente offre protezione ottimale su tutti e tre i fronti: il manutentore deve disporre di guanti diversi per operazioni diverse. Per la protezione dei piedi, le scarpe di sicurezza con puntale in acciaio e suola antiperforo (UNI EN ISO 20345) sono il DPI minimo; per lavori in ambienti con rischio di scivolamento e necessaria la categoria SRC (resistenza agli scivolamenti sia su superfici ceramiche bagnate sia su acciaio con contaminante oleoso). Per i lavori elettrici, calzature isolanti con sovrascarpe dielettriche possono essere necessarie in funzione del livello di tensione presente. Il datore di lavoro deve fornire i DPI gratuitamente, documentare la consegna con firma del lavoratore, e garantire formazione e addestramento specifico per ogni DPI.

## Appalti di manutenzione: art. 26 D.Lgs. 81/08, DUVRI e coordinamento

Nella pratica industriale e edilizia, la manutenzione di impianti e attrezzature viene frequentemente affidata in appalto a ditte esterne specializzate. Questa situazione attiva gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o somministrazione eseguiti all'interno dell'azienda o dell'unita produttiva del committente.

Il datore di lavoro committente ha tre ordini di obblighi. Primo, la verifica dell'idoneita tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice: il committente deve verificare, prima di affidare l'appalto, che la ditta manutentrice disponga delle competenze tecniche, delle risorse umane qualificate, delle attrezzature adeguate e dei documenti necessari (iscrizione CCIAA, DURC regolare, DVR del proprio personale, attestati di formazione dei manutentori, certificati di abilitazione ex Accordo SR 22/02/2012 ove richiesti). Secondo, la cooperazione e il coordinamento: il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la propria organizzazione e quella dell'appaltatore per la gestione dei rischi interferenziali. Terzo, quando i lavori in appalto comportano rischi di interferenza con l'attivita del committente (o tra piu appaltatori che operano contemporaneamente), il committente deve predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Il DUVRI e il documento scritto che individua i rischi da interferenza tra le lavorazioni del committente e quelle dell'appaltatore (o tra piu appaltatori), le misure adottate per eliminare o ridurre tali rischi, e i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta). Deve essere allegato al contratto di appalto e aggiornato in caso di variazioni significative. L'art. 26 comma 3-bis esonera dall'obbligo di redigere il DUVRI solo per i lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore ai 5 uomini-giorno, a condizione che i lavori non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'Allegato XI D.Lgs. 81/08.

Il coordinamento pratico durante gli interventi manutentivi in appalto deve prevedere: riunioni preliminari tra il responsabile del committente e il responsabile della ditta appaltatrice, consegna all'appaltatore del documento di consegna impianto (permesso di lavoro) che certifica le condizioni di sicurezza dell'area di intervento, procedure di controllo degli accessi all'area di manutenzione, comunicazione delle emergenze e dei percorsi di evacuazione. Il sistema del permesso di lavoro (work permit) e uno strumento di coordinamento cruciale: e un documento scritto, firmato dall'autorita dell'impianto, che autorizza specifici lavori manutentivi in condizioni definite, verifica che le procedure LOTO siano state applicate e indica le misure di sicurezza aggiuntive richieste.

## Lavori in quota durante la manutenzione: D.Lgs. 81/08 Titolo IV e UNI EN 363

Una quota rilevante degli infortuni mortali durante la manutenzione avviene in occasione di cadute dall'alto, spesso durante operazioni di manutenzione su coperture, impianti sopraelevati, linee aeree, serbatoi o strutture impiantistiche posizionate a piu di due metri dal piano stabile di calpestio. Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IV (artt. 105-160) disciplina i cantieri temporanei o mobili, ma il Titolo III (art. 70 e seguenti) e l'Allegato VI impongono in modo trasversale che le attrezzature di lavoro per lavori in quota (scale, ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici) siano adeguate e che i lavoratori siano protetti dal rischio di caduta.

Per i lavori in quota durante la manutenzione occorre seguire la gerarchia preventiva prevista dall'art. 111: prioritariamente, adottare misure collettive (ponteggi fissi, trabattelli, parapetti) rispetto alle misure individuali (sistemi anticaduta DPI). I DPI di III categoria per il rischio di caduta (sistemi di ritenuta, di arresto caduta, imbracature, cordini, dispositivi retrattili) devono essere conformi alle norme UNI EN 363, UNI EN 354, UNI EN 355 e UNI EN 361; i lavoratori che li utilizzano devono essere specificamente formati e addestrati, e i dispositivi devono essere sottoposti a ispezione periodica e scartati quando presentano segni di usura o danneggiamento. Le scale portatili, frequentemente usate durante la manutenzione, devono essere conformi alla UNI EN 131 e il loro utilizzo e limitato per lavori di breve durata e di scarso impegno fisico.

## Manutenzione e rischio elettrico: CEI 11-27, art. 82 D.Lgs. 81/08 e lavori fuori tensione

Il rischio elettrico e uno dei piu gravi nella manutenzione industriale. L'art. 82 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavori su impianti elettrici o in prossimita di essi devono essere eseguiti solo da lavoratori qualificati (PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27) e che i lavori sotto tensione sono ammissibili solo in casi specifici e con procedure, attrezzature e formazione dedicate. Il principio generale e la norma CEI 11-27 e che ogni lavoro di manutenzione su impianti elettrici deve essere eseguito fuori tensione (stato di lavoro): l'impianto deve essere sezionato, verificata l'assenza di tensione con strumentazione adeguata (non con test empirici), messo a terra e in cortocircuito nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro, e protetto contro la rimessa in tensione accidentale con i dispositivi LOTO.

I lavori in prossimita di parti attive (entro la distanza di pericolo DL definita dalla CEI 11-27 in funzione del livello di tensione) richiedono misure preventive specifiche anche quando l'impianto adiacente rimane in tensione: schermi isolanti, delimitazione dell'area, utilizzo di attrezzi isolati e DPI per il rischio elettrico. L'arco elettrico, causato da cortocircuiti accidentali durante interventi su quadri e apparecchiature in tensione, produce un rilascio di energia termica, luminosa e di pressione di enorme intensita in tempi brevissimi: la protezione dall'arco richiede DPI specifici (indumenti con prestazione HRC valutata secondo NFPA 70E o EN ISO 11612), non sostituibili con normali guanti o abbigliamento da lavoro.

## DVR e piano di manutenzione: integrare la valutazione dei rischi manutentivi

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere una sezione specifica dedicata alle attivita manutentive, che non puo essere ridotta a un generico riferimento ai rischi della produzione ordinaria. I rischi della manutenzione differiscono strutturalmente da quelli della normale operativita: il manutentore opera su macchine aperte, spesso in posture obbligate, in spazi ristretti, in presenza di energie potenzialmente pericolose non completamente eliminabili e talvolta in situazioni di urgenza.

La sezione del DVR dedicata alla manutenzione deve contenere: l'inventario di tutte le attrezzature e gli impianti presenti, con l'indicazione della periodicita delle manutenzioni programmate; la valutazione dei rischi specifici di ciascuna tipologia di intervento manutentivo (meccanico, elettrico, idraulico, chimico, in quota); le procedure operative di sicurezza per le attivita piu critiche (in particolare le schede LOTO per impianti complessi); i DPI richiesti per ciascuna tipologia di intervento; le qualifiche e la formazione richiesta ai manutentori; le modalita di gestione degli appalti manutentivi. Il piano di manutenzione preventiva, allegato o richiamato nel DVR, costituisce il documento tecnico-gestionale che traduce questi obblighi in un programma operativo.

La valutazione del rischio manutentivo deve essere aggiornata ogni volta che vengono installate nuove attrezzature, quando intervengono modifiche significative agli impianti esistenti, in seguito a infortuni o quasi-infortuni (near miss) avvenuti durante operazioni manutentive, e comunque ogni volta che si verifichino cambiamenti nell'organizzazione del lavoro manutentivo (cambio di appaltatore, nuove procedure, nuovi manutentori). Il coinvolgimento dei manutentori esperti nella valutazione del rischio — previsto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/08 che richiede la consultazione dell'RLS — e una risorsa preziosa: chi esegue quotidianamente questi lavori conosce i rischi reali e le criticita operative meglio di qualsiasi consulente esterno.

## Sanzioni e responsabilita: art. 55 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/2001

Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni specifiche per le violazioni degli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro. La mancata elaborazione del programma di manutenzione o la mancata esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie per le attrezzature di cui all'Allegato VII sono violazioni dell'art. 71, sanzionate dall'art. 55 comma 5 con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro. La mancata fornitura dei DPI ai manutentori o l'omissione della loro formazione e addestramento sono sanzionate nella medesima misura.

Le violazioni piu gravi — come la messa a disposizione di attrezzature non idonee che esponga i lavoratori a rischi gravi e imminenti — possono integrare la fattispecie dell'art. 55 comma 1, con pena dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.739 a 7.014 euro. In caso di infortuni gravi o mortali avvenuti durante operazioni manutentive, le responsabilita penali per lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 590 e 589 c.p.) con aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche si aggiungono alle sanzioni del D.Lgs. 81/08.

La responsabilita amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si applica anche per i reati colposi commessi in violazione delle norme sulla sicurezza (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001): le sanzioni pecuniarie possono raggiungere importi molto elevati e possono aggiungersi sanzioni interdittive (sospensione dall'attivita, esclusione da gare pubbliche). Per questo la predisposizione di un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) che includa presidi specifici per la gestione della manutenzione in sicurezza e parte di una strategia di compliance completa per le aziende che svolgono attivita manutentive significative.

## Guide correlate

- [Sicurezza nella manutenzione di impianti e attrezzature: guida completa D.Lgs. 81/08](https://123formazione.com/guide/sicurezza-manutenzione-impianti-attrezzature)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-alto)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Primo Soccorso — Gruppo B/C](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/primo-soccorso-gruppo-b)
- [Carrelli Elevatori (Muletti)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/carrelli-elevatori)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008, Titolo III (artt. 69-87)](https://www.normattiva.it)
- [INAIL – Verifiche periodiche attrezzature di lavoro](https://www.inail.it)
- [EUR-Lex – Direttiva Macchine 2006/42/CE](https://eur-lex.europa.eu)
- [CEI – Norma CEI 11-27 (lavori elettrici)](https://www.ceinorme.it)
- [Conferenza Stato-Regioni – Accordo 22 febbraio 2012 (attrezzature)](https://www.statoregioni.it)

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