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titolo: "Sicurezza sul lavoro nel settore telecomunicazioni: torri, ripetitori e impianti TLC"
slug: "sicurezza-lavoro-settore-telecomunicazioni-torri-ripetitori"
categoria: "Sicurezza per settore"
dataPubblicazione: "2026-06-29"
dataAggiornamento: "2026-06-29"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Rischi per i tecnici TLC: lavori in quota su torri metalliche, CEM/EMF da antenne 4G/5G, alta tensione, spazi confinati. Normativa D.Lgs 81/08 e DPI specifici."
sommario: "Il settore telecomunicazioni concentra in pochi metri quadri alcuni tra i rischi più gravi del panorama lavorativo: caduta dall’alto su torri metalliche, esposizione ai campi elettromagnetici delle antenne attive, rischio elettrico nelle centrali TLC e pericolo spazi confinati. Capire il quadro normativo e le misure preventive è il primo passo per lavorare in sicurezza."
keywords:
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  - "DPR 177/2011 spazi confinati"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://eur-lex.europa.eu"
  - "https://www.ceinorme.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoro-settore-telecomunicazioni-torri-ripetitori"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro nel settore telecomunicazioni: torri, ripetitori e impianti TLC

> Il settore telecomunicazioni concentra in pochi metri quadri alcuni tra i rischi più gravi del panorama lavorativo: caduta dall’alto su torri metalliche, esposizione ai campi elettromagnetici delle antenne attive, rischio elettrico nelle centrali TLC e pericolo spazi confinati. Capire il quadro normativo e le misure preventive è il primo passo per lavorare in sicurezza.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-29 · Aggiornato: 2026-06-29*

## Il settore TLC e i principali rischi per i lavoratori

Il settore delle telecomunicazioni comprende l’installazione, la manutenzione e l’aggiornamento di torri metalliche, tralicci, piloni, impianti radiomobili (2G/3G/4G/5G) e centrali TLC. I lavoratori che operano in questo comparto affrontano quotidianamente una combinazione di rischi che non ha eguali in molti altri settori: lavoro in quota su strutture metalliche alte anche 60-80 metri, esposizione ai campi elettromagnetici (CEM/EMF) prodotti dalle antenne in trasmissione, rischio elettrico nelle centrali e nelle cabine di alimentazione, e rischio da spazi confinati nei locali tecnici dove i sistemi antincendio a gas o le batterie UPS possono modificare la composizione dell’aria.

A differenza dell’edilizia tradizionale, dove le lavorazioni si svolgono in ambienti modificabili, il tecnico TLC opera spesso su strutture fisse già presenti e operative, con antenne in trasmissione a pochi metri di distanza. Questo rende indispensabile una valutazione del rischio puntuale per ogni sito e una pianificazione meticolosa degli accessi, attraverso procedure Permit to Work (PTW) che coordinino l’attività dei tecnici con il gestore di rete.

Il D.Lgs 81/08 inquadra questi rischi in titoli e capi distinti: il Titolo IV per i lavori in quota (quando il sito è classificabile come cantiere), il Titolo VIII Capo IV per i campi elettromagnetici, il Titolo III per il rischio elettrico e il DPR 177/2011 per gli spazi confinati. Conoscere con precisione quale regime normativo si applica a ciascuna attività è il punto di partenza della corretta gestione della sicurezza nel settore TLC.

## Lavori in quota su torri e piloni: il quadro normativo

Scalare una torre per TLC — sia essa un traliccio autoportante, un palo tubolare, un monopolo o un’antenna su tetto — configura un lavoro in quota ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 81/08, che definisce come lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. L’art. 105 stabilisce che il datore di lavoro, quando i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza adeguate ricorrendo a un’attrezzatura appropriata, deve adottare le misure di protezione collettiva, e solo quando queste non sono applicabili ricorrere ai DPI anticaduta.

Per le torri TLC, dove i sistemi di protezione collettiva (reti, parapetti) sono strutturalmente inapplicabili sull’intera altezza, l’accesso in quota avviene quasi sempre con sistemi di protezione individuale contro le cadute: imbracatura di sicurezza (EN 361), dispositivi anticaduta guidati su linea rigida o flessibile (EN 353-1 e EN 353-2), assorbitori di energia (EN 355) e funi di ancoraggio (EN 354). Il sistema di ancoraggio sulla struttura deve essere conforme alla norma EN 795 (ancoraggi) e, se si tratta di una linea vita permanente, progettato da tecnico abilitato.

I sistemi di accesso su fune (rope access), regolati dalla norma UNI EN ISO 22846, trovano ampio utilizzo nel settore TLC per le ispezioni e le lavorazioni sulle sezioni più elevate delle torri, dove l’uso delle scale interne o dei gradini è fisicamente limitato. Anche in questo caso la formazione e l’addestramento specifico del lavoratore sono condizioni inderogabili, non sostituibili da un mero corso teorico.

Il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro in quota che includa: la descrizione della struttura e dell’altezza massima raggiunta, i sistemi anticaduta adottati con le relative certificazioni, la procedura di emergenza per il recupero in quota, e la verifica dell’idoneità fisica del lavoratore. Quest’ultimo aspetto è oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria: l’art. 41 D.Lgs 81/08 prevede che il medico competente valuti l’idoneità dei lavoratori che operano in quota, con particolare attenzione alle patologie cardiovascolari, vertiginose e neurologiche che costituiscono controindicazione assoluta.

## Rischio CEM/EMF: campi elettromagnetici da antenne 4G/5G

Le antenne per reti mobili 4G e 5G sono sorgenti di campi elettromagnetici non ionizzanti che emettono nell’intervallo di frequenza tra 700 MHz e 26 GHz. La normativa di riferimento per la protezione dei lavoratori è il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08 (artt. 207-212), che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE (CEM lavoratori) e si applica a tutti i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a CEM durante l’attività.

L’art. 208 impone al datore di lavoro di valutare i livelli di CEM presenti nel luogo di lavoro e di confrontarli con i valori di azione (VA) e i valori limite di esposizione (VLE) fissati nell’Allegato XXXVI. I VA rappresentano la soglia oltre la quale il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione specifiche; i VLE sono i valori che non devono mai essere superati. La normativa distingue tra effetti biofisici diretti (stimolazione di nervi e muscoli, effetti termici sui tessuti) e senso-percettivi.

Per i tecnici che lavorano a distanza ravvicinata da antenne attive in trasmissione, il rischio CEM può essere significativo. Le distanze di sicurezza variano in funzione della potenza irradiata (ERP), della frequenza e del tipo di antenna: per un settore di rete mobile tipico da 20-40 W EIRP a 3,5 GHz (banda 5G) le distanze di sicurezza rispetto ai VA si collocano generalmente tra 0,5 e 3 metri dal centro di radiazione, ma devono essere calcolate specificatamente per ogni sito con strumentazione calibrata o attraverso modellazione elettromagnetica.

Il D.Lgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e il D.P.C.M. 8 luglio 2003 fissano i limiti di esposizione della popolazione (6 V/m nelle bande da 3 MHz a 3 GHz), che sono più restrittivi dei VLE lavoratori. Questo non esonera il datore di lavoro TLC dalla valutazione separata del rischio per i propri dipendenti, che è regolata dal D.Lgs 81/08 e non dal Codice delle Comunicazioni: i due regimi normativi coesistono e si applicano a soggetti diversi (popolazione vs lavoratori).

La misura preventiva principale per i lavori in prossimità di antenne attive è la procedura PTW (Permit to Work), che prevede la disattivazione o la riduzione della potenza di trasmissione dell’antenna durante l’esecuzione dei lavori, con verifica tramite strumento di misura certificato prima dell’accesso del tecnico nella zona controllata. In assenza di possibilità di disattivazione, il lavoratore deve essere dotato di DPI specifici per CEM (indumenti schermanti, certificati secondo EN 1149) e la durata dell’esposizione deve essere limitata al minimo indispensabile.

## Alta tensione in centrali TLC e cabine di alimentazione

Le centrali TLC (CED, sale apparati, stazioni radio base) sono alimentate da impianti elettrici che comprendono cabine MT/BT, gruppi elettrogeni, sistemi UPS e quadri di distribuzione in bassa tensione. Il rischio elettrico in questi ambienti è regolato dal Titolo III artt. 80-87 del D.Lgs 81/08, che stabilisce l’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi da contatto diretto e indiretto, da arco elettrico e da sovratensioni.

La norma tecnica di riferimento per i lavori su impianti elettrici è la CEI 11-27, che classifica i lavoratori in base alla propria idoneità tecnica: PES (Persona Esperta in Sicurezza), PAV (Persona Avvertita in Sicurezza) e PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione). Il PES è un lavoratore con conoscenza approfondita degli impianti, in grado di identificare autonomamente i rischi e di dirigere i lavori elettrici. Il PAV può eseguire i lavori sotto la direzione di un PES. Il PEI è abilitato ai lavori in tensione secondo procedure specifiche.

Nei siti TLC la classificazione dei lavoratori secondo CEI 11-27 è pratica comune e spesso richiesta contrattualmente dall’operatore di rete committente. Il datore di lavoro deve attestare formalmente la qualifica (PES/PAV/PEI) di ciascun addetto con un documento scritto, dopo aver verificato la formazione ricevuta e l’esperienza maturata. La nomina non è una formalità: il PES risponde penalmente delle scelte operative relative ai lavori elettrici sotto la sua direzione.

Le cabine di trasformazione MT/BT presenti nei siti TLC richiedono una formazione aggiuntiva sui rischi specifici della media tensione e sulle distanze di guardia (art. 83 D.Lgs 81/08 e Allegato IX). L’accesso alle cabine deve avvenire solo da personale autorizzato e formato, con uso dei DPI elettrici appropriati alla tensione di esercizio: guanti isolanti certificati EN 60903, scarpe dielettriche, occhiali da lavoro e maschera facciale per la protezione dall’arco elettrico.

## Formazione obbligatoria per tecnici TLC che lavorano in quota

La formazione dei tecnici TLC che operano in quota è obbligatoria e non derogabile. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 stabilisce l’obbligo generale di formazione per tutti i lavoratori; l’art. 105 specifica che per i lavori in quota il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano, oltre alla formazione generale, anche una formazione specifica e adeguata in relazione ai rischi particolari connessi ai lavori in quota. Questa formazione deve comprendere anche l’addestramento all’uso dei DPI anticaduta.

L’addestramento all’uso dell’imbracatura e dei dispositivi anticaduta non è un’opzione: l’art. 77 comma 5 del D.Lgs 81/08 stabilisce che per i DPI di terza categoria (tra cui rientrano i dispositivi anticaduta EN 363:2008) il datore di lavoro organizza uno specifico addestramento, che include l’uso del DPI, le manovre di autorespiro e le procedure in caso di sospensione inerte (sindrome da impiccagione). L’addestramento deve essere documentato e rinnovato quando cambiano le condizioni di utilizzo o i DPI stessi.

Per i lavori su torri TLC molti operatori di rete e committenti richiedono ai propri fornitori e tecnici il possesso di un corso specifico PTW per torri TLC (Tower Climbing Safety), con contenuti che includono: teoria dell’ancoraggio e resistenza delle strutture, tecniche di salita e discesa in sicurezza, uso dei sistemi di recupero, gestione dell’emergenza in quota e tecniche di autosoccorso. Questi corsi si affiancano, senza sostituirla, alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08.

La formazione di base per i lavoratori del settore TLC si inquadra nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: il settore ATECO J (Informazione e Comunicazione) è classificato a rischio alto, pertanto la formazione specifica richiede le 12 ore previste per questa categoria di rischio, da sommare alle 4 ore di formazione generale per un totale di 16 ore. L’aggiornamento quinquennale di 6 ore è altresì obbligatorio per mantenere la validità degli attestati.

## Spazi confinati nelle centrali TLC: rischi e obblighi normativi

I locali tecnici delle centrali TLC e delle stazioni radio base possono configurarsi come spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011. In particolare, tre scenari specifici del settore TLC determinano un rischio da atmosfera pericolosa: la presenza di batterie al piombo-acido nei sistemi UPS, che durante la ricarica producono idrogeno (H₂, LEL 4%); i sistemi antincendio a soppressione totale con agenti gassosi (CO₂, Novec, FM-200), la cui attivazione accidentale può determinare un’atmosfera irrespirabile in pochi secondi; e i locali tombati o seminterrati dove, in assenza di ventilazione adeguata, la concentrazione di CO₂ può aumentare per fenomeni di stratificazione.

Il DPR 177/2011 stabilisce una procedura obbligatoria per qualsiasi lavoro in spazio confinato: verifica preventiva dell’atmosfera con strumentazione calibrata (rilevatori di O₂, CO, H₂S, gas infiammabili), presenza di un supervisore esterno che mantenga le comunicazioni con chi opera all’interno, procedure di emergenza scritte con designazione degli addetti al recupero, e formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti. La norma richiede anche che almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa esecutrice possieda una formazione specifica per lavori in spazio confinato, con aggiornamento annuale.

Nelle centrali TLC con sistemi antincendio a gas, il rischio spazio confinato è strettamente legato alla procedura di blocco del sistema prima dell’ingresso dei tecnici (lockout/tagout degli attuatori del gas) e all’installazione di segnaletica di pericolo conforme alla norma UNI EN ISO 7010. Il DVR aziendale deve identificare specificamente i locali TLC che rientrano nella definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento e includere la relativa valutazione del rischio, le procedure operative e il registro delle verifiche ambientali.

## DPI specifici per il settore telecomunicazioni

La dotazione di DPI per un tecnico TLC che opera su torri e in centrali è più articolata rispetto a molti altri settori, perché deve coprire rischi eterogenei presenti nello stesso turno di lavoro. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in funzione dei rischi specifici del sito, verificati prima di ogni utilizzo e sostituiti secondo le indicazioni del fabbricante.

Per i lavori in quota su torri: elmetto di protezione con sottogola (EN 397, classe E per ambienti con rischio elettrico), imbracatura anticaduta completa (EN 361), connettori (EN 362), corda o fune di posizionamento (EN 354), assorbitore di energia (EN 355) o dispositivo anticaduta guidato su rotaia/fune (EN 353-1/2), guanti da lavoro antitaglio (EN 388), scarpe antinfortunistiche S3 con puntale e lamina antiperforazione (EN ISO 20345), occhiali di protezione contro UV e particelle volanti.

Per il rischio elettrico in centrali TLC: guanti isolanti certificati EN 60903 (la classe deve corrispondere alla tensione di esercizio), scarpe dielettriche (EN 50321-1), casco dielettrico (EN 50365), occhiali di protezione contro l’arco elettrico per lavori su quadri MT/BT. Per i lavori in prossimità di conduttori in tensione superiore a 1 kV in CA è richiesto l’uso di aste e attrezzi isolati certificati EN 60900.

Per il rischio CEM in siti con antenne attive: indumenti schermanti certificati EN 1149 per le frequenze di interesse, dosimetro personale per CEM (se il datore di lavoro ha valutato la necessità di monitoraggio individuale), kit di segnalazione del pericolo EMF per delimitare la zona controllata (cartelli di avvertimento EN ISO 7010, nastri di delimitazione). I DPI per CEM non sostituiscono la procedura PTW di riduzione/disattivazione della potenza: sono una misura aggiuntiva e residuale.

Per i rischi chimici (batterie, spazi confinati): maschera filtrante FFP3 o semimaschera con filtro combinato gas/particelle per gli ambienti con possibile presenza di H₂S o aerosol acidi, visiera o occhiali splash-proof EN 166 per il rischio acido solforico, guanti in neoprene o butile per la manipolazione di batterie al piombo.

## Gestione delle emergenze su tower: piano di recupero in quota

Uno degli aspetti più critici della sicurezza nelle torri TLC è la gestione dell’emergenza quando un tecnico rimane sospeso inerte in quota — per malore, perdita di coscienza o trauma — dopo un arresto in caduta. La sindrome da impiccagione (suspension trauma) può portare alla morte per insufficienza cardiocircolatoria in 10-20 minuti se il lavoratore rimane immobile e verticale nell’imbracatura. Questo rende il recupero in quota un’operazione che deve essere pianificata, addestrata e attrezzata prima dell’inizio dei lavori, non improvvisata in emergenza.

L’art. 45 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, salvataggio dei lavoratori, lotta antincendio e gestione dell’evacuazione in relazione alle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro. Per i lavori su torri TLC questo obbligo si traduce nella predisposizione di un piano di emergenza specifico per il recupero in quota che includa: procedure operative per il recupero assistito del lavoratore inerte, attrezzatura di recupero disponibile sul sito (kit di recupero con carrucola e bloccante), designazione e addestramento degli addetti al recupero, e coordinamento con il servizio di emergenza territoriale (118) con informazioni sulla struttura e sull’altezza di intervento.

Il DPR 177/2011 rafforza questi obblighi per i siti classificabili come spazi confinati, richiedendo la designazione scritta degli addetti al recupero e la disponibilità dei mezzi di soccorso. In tutti i casi, la regola operativa fondamentale è che nessun tecnico deve salire su una torre in quota senza che almeno un’altra persona sia presente a terra con piena conoscenza della procedura di emergenza e con i mezzi di allerta e recupero disponibili.

Il piano di emergenza deve essere affisso al sito o comunque disponibile per ogni squadra di lavoro, e deve essere testato almeno annualmente attraverso esercitazioni pratiche documentate. I corsi di formazione per lavori in quota devono includere una sezione pratica sulla gestione dell’emergenza, con simulazione del recupero di persona inerte in imbracatura.

## Guide correlate

- [Corsi di formazione obbligatoria per tecnici delle telecomunicazioni e installatori antenne](https://123formazione.com/guide/corsi-formazione-obbligatoria-tecnici-telecomunicazioni)
- [Formazione sicurezza in cantiere: obblighi, figure e rischi](https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-in-cantiere)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IV (lavori in quota)](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV artt. 207-212 (CEM)](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo III artt. 80-87 (rischio elettrico)](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – DPR 177/2011 (spazi confinati)](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche](https://www.normattiva.it)
- [EUR-Lex – Direttiva 2013/35/UE (CEM lavoratori)](https://eur-lex.europa.eu)
- [CEI – Norma CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici, PES/PAV/PEI)](https://www.ceinorme.it)

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