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titolo: "Sicurezza sul lavoro per minori, apprendisti e tirocinanti: obblighi e lavori vietati"
slug: "sicurezza-lavoro-minori-apprendisti"
categoria: "normativa"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Tutele speciali per lavoratori minorenni, apprendisti e stagisti: lavori vietati ai minori (D.Lgs. 345/1999), obblighi formativi dell’apprendistato (D.Lgs. 81/2015) e sorveglianza sanitaria per i giovani lavoratori."
sommario: "Normativa italiana sulla sicurezza dei giovani lavoratori: divieti di impiego dei minori, obblighi del datore nell’apprendistato, tutele per stage e tirocini e sorveglianza sanitaria specifica."
keywords:
  - "sicurezza lavoro minori"
  - "D.Lgs 345/1999 lavori vietati minori"
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  - "stage tirocini sicurezza"
  - "formazione obbligatoria apprendisti"
  - "giovani lavoratori rischi specifici"
  - "tutele tirocinanti L. 92/2012"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92"
  - "https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/formazione/focus-on/tirocini/Pagine/Linee-guida-tirocini.aspx"
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoro-minori-apprendisti"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro per minori, apprendisti e tirocinanti: obblighi e lavori vietati

> Normativa italiana sulla sicurezza dei giovani lavoratori: divieti di impiego dei minori, obblighi del datore nell’apprendistato, tutele per stage e tirocini e sorveglianza sanitaria specifica.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## I minori nel mondo del lavoro: definizioni e ambito di applicazione

Per "minore" il D.Lgs. 345/1999 — che ha recepito la Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro — intende il giovane di età inferiore a 18 anni che abbia un contratto o un rapporto di lavoro, compresi quelli speciali (apprendistato, tirocinio, lavoro occasionale). La norma distingue tra "bambini" (minori soggetti all’obbligo scolastico e comunque di età inferiore a 15 anni) e "adolescenti" (minori di età compresa tra 15 e 18 anni che non siano più soggetti all’obbligo scolastico). Per i bambini vige un divieto assoluto di lavoro, salvo le deroghe previste per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie autorizzate dall’Ispettorato del Lavoro.

L’età minima per l’accesso al lavoro è fissata al compimento del quindicesimo anno di età e al termine dell’obbligo scolastico. Questa soglia non è derogabile dai contratti collettivi né dagli accordi individuali: l’impiego di un minore al di sotto di tale limite costituisce reato, indipendentemente dal consenso del minore e dei genitori. Il datore che impiega un minore in violazione dei limiti di età è soggetto all’arresto e all’ammenda previsti dal D.Lgs. 345/1999 e dalla normativa penale a tutela dei minori.

## Lavori vietati ai minori e valutazione del rischio specifica

Il D.Lgs. 345/1999 elenca in modo dettagliato le attività e le condizioni di lavoro proibite per gli adolescenti. I divieti riguardano l’esposizione ad agenti fisici (vibrazioni meccaniche, radiazioni ionizzanti, rumore superiore agli 87 dB(A) come valore d’esposizione), chimici (sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione, neurotossiche) e biologici ad alto rischio (agenti biologici di classe 3 e 4). Sono vietati anche i lavori che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti, il lavoro in quota senza adeguate protezioni, il contatto con apparecchiature elettriche ad alta tensione e l’esposizione a temperature estreme.

Prima di ammettere un minore al lavoro, il datore è tenuto a effettuare una valutazione del rischio specifica, che deve considerare l’inesperienza del giovane, la mancanza di consapevolezza dei rischi, l’immaturità fisica e psicologica e lo stadio di sviluppo del sistema muscoloscheletrico. Questa valutazione va documentata nel DVR e aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o le mansioni assegnate al minore. Il risultato della valutazione deve essere comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

I lavori vietati non possono essere assegnati nemmeno temporaneamente o a titolo di addestramento, salvo quanto previsto per i percorsi di formazione professionale in strutture riconosciute, dove i minori possono essere esposti a situazioni altrimenti vietate sotto la supervisione di formatori qualificati e con misure di protezione rinforzate. Il datore che assegna a un minore lavori vietati risponde penalmente e civilmente, anche qualora il minore non abbia subito danni immediati.

## Apprendistato e sicurezza: obblighi formativi nel D.Lgs. 81/2015

Il D.Lgs. 81/2015 (cosiddetto "Jobs Act degli autonomi") ha riordinato le tre tipologie di apprendistato: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (rivolto ai quindicenni), apprendistato professionalizzante (la forma più diffusa, per giovani tra i 15 e i 29 anni) e apprendistato di alta formazione e ricerca. Per tutte e tre le tipologie, il contratto di apprendistato prevede che una quota significativa del tempo di lavoro sia destinata alla formazione, parte della quale è obbligatoriamente dedicata alla sicurezza sul lavoro.

L’apprendista ha diritto alla medesima formazione in materia di sicurezza prevista per i lavoratori ordinari dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: formazione generale (4 ore), formazione specifica in base al rischio (4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio dell’azienda). Non esistono deroghe per gli apprendisti in ragione della loro età o del loro status contrattuale. Il datore di lavoro — che in questo contratto assume anche il ruolo di soggetto formatore o si avvale di un tutor aziendale — è responsabile dell’erogazione della formazione nei tempi e nei modi previsti.

Il tutor aziendale svolge una funzione cruciale: accompagna l’apprendista nell’ambiente di lavoro, lo introduce ai rischi specifici della mansione, lo affianca nelle prime fasi operative e verifica che l’apprendista comprenda le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare. Il tutor deve essere in possesso della formazione necessaria e non può essere nominato pro forma: la sua presenza effettiva è un elemento di tutela verificabile in sede ispettiva.

## Stage, tirocini extracurriculari e sicurezza (L. 92/2012 e Linee Guida 2017)

I tirocini extracurriculari sono disciplinati dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero) e dalle successive Linee Guida Stato-Regioni del 2013 e 2017. Il tirocinante non è un lavoratore subordinato, ma la normativa sulla sicurezza si applica integralmente: il soggetto ospitante ha gli stessi obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria ove richiesta dall’esposizione ai rischi presenti nel contesto lavorativo.

Prima dell’avvio del tirocinio, il soggetto ospitante deve fornire al tirocinante un’informazione adeguata sui rischi generali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e consegnargli i dispositivi di protezione individuale necessari. Questa formazione deve essere documentata e il tirocinante deve firmare per ricevuta. Il progetto formativo — il documento che definisce gli obiettivi, le attività e il piano del tirocinio — deve includere una sezione dedicata ai rischi ai quali il tirocinante sarà esposto e alle misure di prevenzione adottate.

Per i tirocini curriculari svolti nell’ambito di percorsi di istruzione o formazione professionale, la responsabilità è condivisa tra l’istituzione scolastica o universitaria e il soggetto ospitante. Le convenzioni tra scuole, università e aziende devono prevedere esplicitamente gli obblighi in materia di sicurezza e identificare il referente aziendale che accompagna lo studente. Anche in questo caso, lo studente in stage — spesso minorenne negli istituti tecnici e professionali — beneficia di tutte le protezioni previste dal D.Lgs. 345/1999.

## Sorveglianza sanitaria per i giovani lavoratori

Il D.Lgs. 345/1999 impone la visita medica preventiva per tutti i minori prima dell’ammissione al lavoro, indipendentemente dal tipo di mansione assegnata. La visita ha lo scopo di accertare l’idoneità del minore all’attività che svolgerà, valutandone le condizioni fisiche e psicologiche in relazione ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro. Il giudizio di idoneità deve essere rilasciato dal medico competente o, in sua assenza per i settori non soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria ordinaria, da un medico dell’ASL.

Le visite periodiche devono essere ripetute ogni anno fino al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che il medico non ritenga necessaria una frequenza maggiore in ragione dell’esposizione a rischi specifici. La periodicità annuale riflette la rapidità dei cambiamenti fisiologici dell’organismo in crescita e la necessità di verificare che le condizioni di salute rimangano compatibili con le mansioni assegnate. Il medico può disporre accertamenti integrativi — esami della colonna vertebrale, test audiometrici, esami della vista — in funzione dei rischi specifici.

Per gli apprendisti, la sorveglianza sanitaria si sovrappone agli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/08 per le mansioni con rischi specifici. In pratica, un apprendista diciassettenne che lavori in un contesto con rischio rumore o movimentazione manuale di carichi sarà sottoposto sia alla sorveglianza annuale obbligatoria per i minori sia alle visite periodiche previste per quel rischio specifico, con cadenza che il medico competente stabilirà in relazione all’entità dell’esposizione. Il costo di tutte queste visite è a carico del datore di lavoro o del soggetto ospitante.

## Responsabilità e sanzioni per il datore di lavoro

Le violazioni delle norme a tutela dei giovani lavoratori sono sanzionate con particolare rigore dall’ordinamento. Il D.Lgs. 345/1999 prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 3.000 euro per chi impiega minori in lavori vietati, con l’aggravante se dal fatto deriva un danno alla salute del minore. L’impiego di bambini al di sotto dell’età minima configura un’ipotesi di reato più grave, perseguita d’ufficio e con pene detentive significative.

Sul piano della responsabilità civile, l’art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/08 si applicano integralmente: il datore che non abbia effettuato la valutazione del rischio specifica per i minori, che non abbia fornito la formazione obbligatoria o che non abbia organizzato la sorveglianza sanitaria risponde dei danni subiti dal lavoratore minorenne, con una presunzione di colpa difficile da rovesciare in sede giudiziaria. I genitori del minore danneggiato possono agire in rappresentanza del figlio durante la minore età e il minore può agire in proprio al compimento dei 18 anni.

Per i tirocini e gli stage, la responsabilità del soggetto ospitante è identica a quella del datore di lavoro in materia di sicurezza. L’istituzione scolastica o universitaria ha una responsabilità concorrente se non ha verificato che l’azienda ospitante rispettasse le condizioni di sicurezza prima di stipulare la convenzione di stage. Questa responsabilità condivisa ha trovato conferma in alcune pronunce giudiziarie relative a infortuni occorsi durante percorsi di alternanza scuola-lavoro, che hanno coinvolto sia il datore di fatto sia l’istituto scolastico.

## Guide correlate

- [Lavoratori fragili e categorie vulnerabili: obblighi datoriali e tutele D.Lgs 81/08](https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoratori-fragili-categorie-vulnerabili)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Medio](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-medio)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [RSPP — Modulo B (Specifico per Macrosettore)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-b)

## Fonti

- [D.Lgs. 345/1999 — Protezione dei giovani sul lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345)
- [D.Lgs. 81/2015 — Disciplina organica dei contratti di lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81)
- [L. 92/2012 — Riforma del mercato del lavoro (Riforma Fornero)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92)
- [Linee Guida tirocini extracurriculari — Conferenza Stato-Regioni 2017](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/formazione/focus-on/tirocini/Pagine/Linee-guida-tirocini.aspx)
- [D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)

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