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titolo: "Sicurezza sul lavoro negli impianti sportivi e palestre: obblighi e rischi"
slug: "sicurezza-lavoro-impianti-sportivi-palestre"
categoria: "Sicurezza per settore"
dataPubblicazione: "2026-07-02"
dataAggiornamento: "2026-07-02"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Guida agli obblighi di sicurezza per gestore palestra, piscina e impianto sportivo: DVR, antincendio, rischio biologico Legionella, DPI e formazione obbligatoria."
sommario: "Palestre, piscine e centri fitness hanno obblighi precisi in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco cosa prevede il D.Lgs 81/08 per gestori, istruttori e addetti."
keywords:
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fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/04/17/096G0207/sg"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoro-impianti-sportivi-palestre"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza sul lavoro negli impianti sportivi e palestre: obblighi e rischi

> Palestre, piscine e centri fitness hanno obblighi precisi in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco cosa prevede il D.Lgs 81/08 per gestori, istruttori e addetti.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-07-02 · Aggiornato: 2026-07-02*

## Il gestore dell'impianto sportivo come datore di lavoro

Chi gestisce una palestra, una piscina o un centro sportivo — sia come titolare individuale, sia come presidente di associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) — riveste a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, non appena impiega anche un solo lavoratore subordinato o assimilato. Questa qualifica comporta l'attivazione dell'intero sistema prevenzionistico del Testo Unico sulla Sicurezza.

Il primo adempimento è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08. Il DVR di un impianto sportivo deve coprire tutti i rischi presenti: scivolamento, annegamento, rischio biologico (Legionella, micosi, contaminazioni fecali), rischio chimico (cloro, prodotti di pulizia), rischio biomeccanico per gli istruttori, esposizione a rumore e rischi correlati all'antincendio. Non è sufficiente un documento generico: il DVR deve rispecchiare le specificità strutturali dell'impianto e le mansioni effettivamente svolte.

Il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può essere un professionista esterno o, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08, lo stesso titolare (datore di lavoro che svolge direttamente la funzione di RSPP). Questa seconda opzione — frequente nelle palestre di piccole dimensioni — impone che il gestore segua un percorso formativo specifico come RSPP-datore di lavoro, con durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del codice ATECO dell'attività.

Quando la valutazione dei rischi evidenzia l'esposizione a fattori per i quali è prescritta la sorveglianza sanitaria (rumore superiore ai valori di azione, movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico classificato in Gruppo 2 o superiore), deve essere nominato il Medico Competente (MC), che redige il protocollo sanitario ed esegue le visite periodiche. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere eletto o designato in base al numero di lavoratori; nelle realtà con meno di 15 lavoratori privi di RLS interno, le funzioni sono esercitate dall'RLST (Rappresentante Territoriale) di categoria.

## Rischi di scivolamento e caduta: pavimenti, zona vasca e attrezzature

Il rischio di scivolamento e caduta è tra i più frequenti negli impianti sportivi e deriva da più fattori concorrenti: pavimenti perennemente bagnati nelle aree bordo vasca, negli spogliatoi e nelle docce; superfici lisce in sale pesi e aree fitness; attrezzature ginnica non ancorata correttamente; cavi e tappeti non fissati a pavimento nelle sale corsi. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 64 e all'Allegato IV, prescrive che i pavimenti dei luoghi di lavoro siano stabili, non scivolosi e privi di buche o sporgenze pericolose.

Per le zone a contatto con l'acqua (bordo vasca piscina, zona idromassaggi, sauna, docce collettive) il requisito antiscivolo deve essere verificato in condizioni bagnate, non asciutte. I pavimenti devono avere coefficiente di attrito dinamico (COF wet) adeguato, misurato secondo le norme tecniche di riferimento (UNI EN 13451-1 per le piscine). Il DVR deve individuare le aree a rischio scivolamento ed elencare le misure adottate: rivestimenti antiscivolo certificati, tappetini di bordo vasca, segnaletica di pericolo, dispositivi di asciugatura alle uscite dalle vasche.

Le attrezzature ginnica — attrezzi isotonici, cavi e pulegge, tapis roulant, vogatori — devono essere conformi alla norma tecnica EN 957 (attrezzature fisse per uso professionale) e sottoposte a manutenzione periodica documentata. Il datore di lavoro deve tenere un registro delle manutenzioni e degli interventi correttivi; le attrezzature deteriorate o difettose devono essere ritirate immediatamente dal servizio fino alla riparazione o sostituzione, come previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08.

Le cadute dall'alto rappresentano un rischio specifico durante le operazioni di manutenzione delle strutture (sostituzione lampadine a soffitto, pulizia vetrate alte, manutenzione impianti di condizionamento). Per questi lavori il datore di lavoro deve mettere a disposizione scale a norma (EN 131), trabattelli o piattaforme elevabili omologate e garantire che i lavoratori siano formati all'uso dei dispositivi anticaduta. Non è accettabile eseguire lavori in quota con scala appoggiata da soli e senza supervisione.

## Rischio annegamento: sorveglianza vasca e defibrillatore DAE

Nelle piscine il rischio annegamento riguarda l'incolumità degli utenti ma ha rilevanza diretta per la sicurezza sul lavoro in quanto i bagnini-salvavita — lavoratori subordinati o co.co.co. dell'impianto — sono i soggetti preposti alla sorveglianza e all'intervento in caso di emergenza. Il DVR deve valutare questo rischio specifico e definire i protocolli operativi: numero minimo di bagnini in vasca per fasce orarie, aree di visibilità coperte, rotazione dei turni di sorveglianza per prevenire l'affaticamento visivo.

Il D.M. 18/3/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi natatori") fissa i requisiti strutturali e organizzativi delle piscine pubbliche: rapporto tra superficie specchio d'acqua e numero di bagnini presenti, dotazioni minime di salvamento (salvagente anulare con sagola, gancio telescopico), profondità massima consentita senza sorveglianza rinforzata. L'adeguamento a queste norme è un presupposto per la sicurezza del lavoro, oltre che per la sicurezza degli utenti.

La Legge 4 agosto 2021, n. 116 ha reso obbligatoria la presenza del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) in tutti i luoghi dove si pratica attività sportiva, compresi gli impianti sportivi pubblici e privati, le palestre e i centri fitness. L'obbligo riguarda sia la dotazione della strumentazione sia la formazione del personale: almeno una persona presente durante le attività deve essere addestrata all'uso del DAE e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D). Il D.M. attuativo del 24 giugno 2022 ha precisato le modalità di collocazione, manutenzione e segnalamento del DAE.

La formazione BLS-D per gli addetti di un impianto sportivo si integra con la formazione al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003. Palestre e piscine, classificate nella maggior parte dei casi nel Gruppo B ai fini del D.M. 388/2003 (aziende con meno di 3 lavoratori nel gruppo a rischio più basso), devono garantire che gli addetti al primo soccorso abbiano completato il corso da 12 ore. Nelle strutture di maggiori dimensioni con più di 5 lavoratori, la valutazione del gruppo di appartenenza va verificata con il medico competente.

## Rischio biologico: Legionella, micosi e contaminazioni in piscina

Il rischio biologico negli impianti sportivi è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286) e dalla classificazione degli agenti biologici allegata al decreto. Il principale agente biologico di interesse nelle piscine e nelle palestre con docce e vasche è la Legionella pneumophila, batterio che si moltiplica nei circuiti idrici a temperature comprese tra 20°C e 45°C (con optimum intorno ai 37°C) e causa la legionellosi — polmonite potenzialmente grave — attraverso l'inalazione di aerosol contaminato (docce, idromassaggi, fontane decorative, torri di raffreddamento).

Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 2015 e recepite dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 07/05/2015, costituiscono il riferimento tecnico per la valutazione del rischio Legionella. Il gestore dell'impianto deve redigere un documento di valutazione del rischio specifico, identificare i punti critici (hotspot) dell'impianto idrico, definire un piano di controllo e monitoraggio con campionamenti periodici dell'acqua e adottare misure di bonifica (shock termico, clorazione shock, trattamenti biocidi) quando i valori limite sono superati.

Il rischio da micosi (tinea pedis, tinea unguium, altre dermatofitosi) è frequente nei percorsi a piedi nudi di piscine, saune e docce collettive. Sebbene si tratti di un rischio principalmente per gli utenti, i lavoratori che operano in queste aree (addetti alle pulizie, bagnini) possono anch'essi essere esposti. La prevenzione passa attraverso la decontaminazione regolare delle superfici con prodotti ad azione antifungina, la disponibilità di calzature dedicate per i lavoratori e la formazione sul rischio.

Nelle piscine pubbliche, le contaminazioni fecali accidentali rappresentano un evento critico che richiede protocolli di intervento immediato: chiusura della vasca, hypercloriziazione, controllo dei parametri chimici prima della riapertura. Il regolamento interno dell'impianto deve prevedere questa procedura e i lavoratori devono essere formati a gestirla in sicurezza, compreso l'utilizzo corretto dei DPI (guanti resistenti ai prodotti chimici, mascherina FFP2 durante la clorazione intensa). Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici degli ambienti acquatici di piscina come potenzialmente appartenenti al Gruppo 2.

## Rischio chimico: cloro, ipoclorito e prodotti per la pulizia

Il trattamento delle acque delle piscine richiede l'impiego di sostanze chimiche — cloro gas, ipoclorito di sodio o di calcio, acido isocianurico, acido cloridrico per la correzione del pH — che espongono i lavoratori addetti ai dosaggi e al controllo degli impianti a rischi chimici significativi. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi derivanti dall'impiego di agenti chimici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La valutazione del rischio chimico deve partire dalle schede di dati di sicurezza (SDS) ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). L'ipoclorito di sodio, principale disinfettante utilizzato nelle piscine, è classificato come irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie; in concentrazioni elevate può causare edema polmonare. I lavoratori addetti al dosaggio devono essere dotati di DPI adeguati: guanti resistenti agli agenti chimici (EN 374), occhiali di protezione o maschera facciale intera, indumenti protettivi, calzature di sicurezza impermeabili.

L'esposizione cronica al cloro e ai suoi derivati (tricloramine, clorammine) è un rischio specifico per i bagnini che trascorrono molte ore in ambienti con elevata concentrazione di questi composti volatile — tipicamente al bordo vasca nelle piscine indoor. Studi scientifici hanno documentato correlazioni tra esposizione cronica alle clorammine ambientali e aumento dell'incidenza di asma professionale e infiammazioni delle vie aeree superiori nei bagnini. Il medico competente deve tenere conto di questa esposizione nel protocollo sanitario e prevedere visite pneumologiche e audiologiche periodiche.

I prodotti per la pulizia delle superfici (detergenti, disinfettanti, sgrassatori, decalcificanti) rappresentano un'ulteriore fonte di esposizione chimica, in particolare per il personale delle pulizie. Molti di questi prodotti contengono solventi, acidi o basi forti, ossidanti. La valutazione del rischio chimico deve comprendere anche questi agenti; la formazione dei lavoratori deve includere le corrette modalità di utilizzo, stoccaggio e smaltimento dei prodotti, nonché le procedure di primo intervento in caso di contatto accidentale con pelle o mucose.

## Rischio biomeccanico per istruttori fitness: MMC, posture e sovraccarico

Gli istruttori di fitness — personal trainer, istruttori di sala pesi, insegnanti di corsi collettivi (spinning, pilates, yoga, danza, acqua gym) — sono esposti a rischi biomeccanici che il DVR dell'impianto sportivo deve valutare ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dell'Allegato XXXIII (movimentazione manuale dei carichi).

La movimentazione manuale dei carichi riguarda l'installazione e lo spostamento di attrezzature ginnica pesanti (step, bilancieri, manubri, attrezzi isotonici), l'allestimento e il riordino delle sale corsi, l'assistenza fisica agli utenti durante gli esercizi (spotting). Il metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) e la norma ISO 11228-1 sono i riferimenti metodologici per la valutazione del rischio da sollevamento carichi; per compiti di traino e spinta si applica la norma ISO 11228-2.

Le posture scorrette durante l'erogazione delle lezioni costituiscono un rischio biomeccanico aggiuntivo: gli istruttori spesso dimostrando esercizi in modo ripetitivo, mantenendo posture asimmetriche per lunghi periodi o lavorando in ambienti con altezze non ergonomiche (pedane troppo alte o basse, spazi ristretti). Il rischio da posture incongrue deve essere valutato con metodi validati (REBA, OWAS) e contrastato con misure organizzative: rotazione dei corsi, pause programmate, adeguamento degli spazi e delle attrezzature.

Il sovraccarico muscolo-scheletrico è amplificato dalla frequenza settimanale delle lezioni e dalla scarsa possibilità di recupero. Un istruttore che tiene 6-8 lezioni al giorno per più giorni consecutivi accumula un carico biomeccanico superiore a quello che la valutazione del singolo turno potrebbe evidenziare. La valutazione del rischio deve quindi considerare i carichi cumulativi e il piano lavorativo complessivo, prevedendo se necessario la limitazione del numero massimo di ore di lezione consecutive e pause attive tra una sessione e l'altra.

## Rischio rumore: sale pesi, musica nelle lezioni e limiti D.Lgs. 81/08

Il Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198), che recepisce la Direttiva 2003/10/CE, disciplina la protezione dei lavoratori dall'esposizione al rumore. Per gli impianti sportivi il rischio rumore è presente in diverse aree: sale corsi con musica ad alto volume (spinning, zumba, aerobica), sale pesi con impatto dei pesi sul pavimento e musica diffusa, zone piscina con impianti di ventilazione rumorosi e riverberazione.

I valori di riferimento del D.Lgs. 81/08 per il rischio rumore sono: valore di azione inferiore LEX 80 dB(A) o ppeak 135 dB(C), che attiva obblighi di informazione, formazione e messa a disposizione di DPI; valore di azione superiore LEX 85 dB(A) o ppeak 137 dB(C), che rende obbligatorio l'uso dei DPI e la sorveglianza sanitaria; valore limite di esposizione LEX 87 dB(A) o ppeak 140 dB(C), che non deve mai essere superato tenuto conto dell'attenuazione dei DPI.

Nelle sale spinning e aerobica con musica amplificata, misurazioni effettuate in ambienti reali hanno rilevato livelli sonori compresi tra 85 e 100 dB(A) a un metro dalla fonte. Considerando che gli istruttori lavorano in questi ambienti per l'intera durata delle lezioni, l'esposizione giornaliera LEX può facilmente superare i valori di azione superiori. La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata con fonometro omologato da tecnico competente e non può basarsi su stime qualitative o analogie con altri settori.

Le misure di prevenzione devono privilegiare la riduzione alla fonte: sistemi di limitazione del volume massimo degli impianti audio, pannelli fonoassorbenti nelle sale corsi, pavimentazioni antitrauma che attenuano l'impatto dei pesi nelle sale pesi. Se la riduzione tecnica non è sufficiente a portare l'esposizione sotto i valori di azione inferiori, devono essere forniti DPI antirumore (inserti o cuffie con adeguata attenuazione SNR o HML) e avviata la sorveglianza sanitaria con esecuzione di audiogrammi periodici.

## Antincendio negli impianti sportivi: D.M. 02/09/2021 e D.M. 18/3/1996

La disciplina antincendio degli impianti sportivi è retta da un insieme di fonti che si integrano tra loro. Il D.M. 18/3/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") fissa i requisiti strutturali, impiantistici e di sicurezza per gli impianti con capienza superiore a 100 persone, comprese le piscine pubbliche. Il decreto disciplina la compartimentazione antincendio, le vie di esodo, la segnaletica, gli impianti di rilevazione e spegnimento e le dotazioni di sicurezza in funzione della tipologia e della capienza dell'impianto.

Per la formazione del personale addetto alla gestione delle emergenze antincendio si applica il D.M. 02/09/2021, in vigore dal 4 ottobre 2022 in sostituzione del D.M. 10/03/1998. Gli impianti sportivi di medie e grandi dimensioni — quelli soggetti al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, attività n. 65 (locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone) — sono classificati nel livello di rischio 2 o 3 del D.M. 02/09/2021. Per il livello 3 è previsto un corso da 16 ore con esercitazioni su fuochi reali e aggiornamento quinquennale.

Le palestre e i centri fitness di piccole dimensioni (capienza inferiore a 100 persone, non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco) rientrano generalmente nel livello di rischio 1 del D.M. 02/09/2021, con corso antincendio da 4 ore. Tuttavia, la corretta classificazione del livello di rischio deve essere determinata caso per caso, valutando la presenza di carichi di incendio significativi, la capienza effettiva, il tipo di struttura e la presenza di impianti tecnici particolari.

Il piano di emergenza e di evacuazione è obbligatorio per tutte le aziende con più di 10 lavoratori (art. 18 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 81/08) e per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Per gli impianti sportivi deve specificare le procedure di evacuazione nelle diverse aree (palestra principale, piscina, spogliatoi, bar), i punti di raccolta esterni, i compiti degli addetti durante l'emergenza e le modalità di chiamata dei soccorsi. Le prove di evacuazione devono essere effettuate almeno una volta l'anno e i relativi verbali conservati.

## Formazione obbligatoria: istruttori, bagnini, addetti bar e gestori RSPP

La formazione obbligatoria per i lavoratori degli impianti sportivi segue le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dei successivi aggiornamenti. Il codice ATECO delle palestre e centri sportivi (93.12, 93.13, 93.11) è classificato a rischio medio, con una formazione specifica di almeno 8 ore per i lavoratori, da sommarsi alle 4 ore di formazione generale: totale minimo 12 ore. Per le piscine pubbliche con presenza di bagnini-salvavita e trattamento chimico delle acque, il livello di rischio può essere valutato come alto (rischio biologico e chimico significativi), portando la formazione specifica a 12 ore per un totale di 16 ore.

I bagnini-salvavita, in qualità di addetti al primo soccorso, devono completare il corso di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003. La durata dipende dalla classificazione dell'azienda: 12 ore per il Gruppo B (la maggior parte degli impianti natatori con meno di 3 lavoratori addetti o appartenenti al Gruppo B) o 16 ore per il Gruppo A (aziende con attività a rischio infortunistico più elevato). Il corso di primo soccorso deve essere aggiornato ogni 3 anni. L'addestramento BLS-D per l'uso del DAE si integra o si sovrappone parzialmente a questo percorso, ma non lo sostituisce integralmente.

Il personale del bar o dell'area ristoro presente nell'impianto sportivo è soggetto agli obblighi HACCP ai sensi del Regolamento CE 852/2004. Il responsabile delle operazioni alimentari deve completare la formazione in materia di igiene degli alimenti, che in molte regioni italiane è tradizionalmente identificata come "corso HACCP" con durata variabile da 6 a 8 ore. A questa si sommano gli obblighi SSL ordinari (formazione generale e specifica D.Lgs. 81/08) e, se il bar è dotato di frigoriferi, produzione di cibi caldi o manipolazione di alimenti, eventuali obblighi aggiuntivi derivanti dal rischio biologico.

Il gestore dell'impianto che intende svolgere direttamente la funzione di RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08) deve completare un percorso formativo specifico da datore di lavoro-RSPP, la cui durata varia da 16 ore (per attività a rischio basso) a 48 ore (per attività a rischio alto o medio) in funzione del codice ATECO e del numero di lavoratori. Per la maggior parte delle palestre e dei centri fitness (ATECO 93.13, rischio medio) la durata prevista è di 32 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Questo percorso non sostituisce la formazione antincendio e quella per il primo soccorso, che restano obbligatorie in aggiunta.

## Corsi correlati

- [Primo Soccorso — Gruppo B/C](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/primo-soccorso-gruppo-b)
- [HACCP — Igiene degli Alimenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/haccp)

## Fonti

- [D.Lgs 81/08 — Testo Unico Sicurezza](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [D.M. 18/3/1996 — Norme sicurezza impianti natatori](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/04/17/096G0207/sg)

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