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titolo: "Sicurezza negli appalti: art. 26 D.Lgs 81/08, DUVRI e coordinamento"
slug: "sicurezza-appalti-art26-dlgs-81-08"
categoria: "normativa"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Art. 26 D.Lgs 81/08: obblighi del datore committente negli appalti, verifica idoneità tecnico-professionale, DUVRI, costi della sicurezza e sanzioni."
sommario: "Guida completa agli obblighi del datore di lavoro committente negli appalti: verifica delle imprese, redazione del DUVRI, gestione delle interferenze e costi della sicurezza non soggetti a ribasso."
keywords:
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  - "eccezioni DUVRI art 26 co 3-bis"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://www.inail.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-appalti-art26-dlgs-81-08"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza negli appalti: art. 26 D.Lgs 81/08, DUVRI e coordinamento

> Guida completa agli obblighi del datore di lavoro committente negli appalti: verifica delle imprese, redazione del DUVRI, gestione delle interferenze e costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## Art. 26 D.Lgs 81/08: obblighi del datore di lavoro committente

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. La norma è strutturata su più livelli di responsabilità e introduce un sistema di tutela che si sovrappone agli obblighi già vigenti per ciascun datore di lavoro nell'ambito della propria organizzazione.

Il committente non è il mero acquirente di una prestazione: è soggetto attivo nella catena della prevenzione, con obblighi di verifica, di cooperazione e di coordinamento che non si esauriscono con la firma del contratto. La responsabilità del committente si estende, entro i limiti previsti dalla norma, anche agli infortuni che colpiscano i lavoratori dell'appaltatore durante l'esecuzione del contratto all'interno dei luoghi di lavoro committenti.

Il comma 1 dell'art. 26 impone al committente due obblighi fondamentali preliminari alla stipula del contratto: verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; e fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 2 introduce l'obbligo di cooperazione e coordinamento: i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; devono altresì coordinarsi in merito alla reciproca informazione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale (ITP) è il primo adempimento che il committente deve compiere prima di affidare l'appalto. Essa mira ad accertare che l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo possiedano le capacità organizzative, tecniche e professionali necessarie per eseguire le prestazioni contrattuali in sicurezza, in conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 definisce la documentazione minima che il committente deve richiedere: iscrizione alla Camera di Commercio, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, elenco dei DPI in dotazione ai propri lavoratori, elenco delle attrezzature utilizzate.

Per i lavori in subappalto il committente principale deve estendere la verifica anche ai subappaltatori, verificando che l'appaltatore abbia a sua volta effettuato i necessari controlli. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il committente a responsabilità solidale per gli infortuni subiti dai lavoratori del subappaltatore, nei limiti e nelle condizioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche.

La giurisprudenza ha chiarito che la verifica dell'ITP non si esaurisce nella raccolta documentale: il committente deve valutare in concreto la capacità dell'appaltatore di eseguire l'opera in sicurezza. Un'impresa formalmente in regola sotto il profilo burocratico ma priva di esperienza specifica nel tipo di lavorazione affidata non supera la soglia di idoneità richiesta dall'art. 26 e dalla diligenza professionale che la norma presuppone in capo al committente.

## Il DUVRI: cos'è e quando è obbligatorio

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è lo strumento con cui il committente adempie all'obbligo di coordinamento previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Il DUVRI deve essere elaborato prima dell'inizio dei lavori, allegato al contratto di appalto o d'opera e tenuto aggiornato in corso d'opera ogniqualvolta mutino le condizioni che hanno determinato i rischi da interferenza inizialmente valutati.

Il DUVRI è obbligatorio quando esistono rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, o tra le attività di più appaltatori che operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro. I rischi da interferenza sono quelli che non riguardano l'attività propria ed esclusiva di ciascuna impresa, ma derivano dall'interazione tra le diverse lavorazioni presenti nel medesimo ambiente.

Il documento deve contenere: la descrizione dell'opera oggetto dell'appalto; l'identificazione dei soggetti coinvolti; la valutazione dei rischi da interferenza con indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate; le procedure di coordinamento e cooperazione; i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, distinti e non soggetti a ribasso d'asta. Il DUVRI non sostituisce il DVR del committente né i POS (Piani Operativi di Sicurezza) delle singole imprese esecutrici.

La redazione del DUVRI compete al datore di lavoro committente, che può avvalersi della collaborazione del proprio RSPP, del medico competente e dei responsabili degli uffici preposti alla gestione degli appalti. In caso di più appaltatori, il DUVRI è documento unitario che richiede la condivisione delle informazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti, incluse le eventuali imprese subappaltatrici autorizzate.

## Eccezioni al DUVRI: art. 26 comma 3-bis

L'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede una deroga all'obbligo di redazione del DUVRI per una specifica categoria di appalti. In particolare, nei settori della pubblica amministrazione — per contratti di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, e per lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno — il committente può sostituire il DUVRI con una dichiarazione scritta di valutazione dei rischi da interferenza di entità trascurabile.

La soglia dei cinque uomini-giorno si calcola moltiplicando il numero di lavoratori impiegati per i giorni di effettiva presenza in azienda. Ad esempio, due lavoratori per tre giorni lavorativi corrispondono a sei uomini-giorno e dunque superano la soglia esoneratoria. Il calcolo deve includere tutti i lavoratori dell'appaltatore presenti nel sito committente, anche se non contemporaneamente presenti.

L'esonero dalla redazione del DUVRI in forma completa non esonera il committente dagli obblighi di verifica dell'ITP, di informazione sui rischi specifici e di cooperazione. La valutazione della natura trascurabile dei rischi deve essere documentata e non può fondarsi su una mera dichiarazione di principio: deve emergere da una concreta analisi dell'attività svolta e del contesto in cui viene eseguita.

Va sottolineato che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha interpretato restrittivamente le eccezioni dell'art. 26 co. 3-bis, ritenendo che in presenza di rischi da interferenza anche minimi, ma non trascurabili, l'obbligo di predisporre il DUVRI permanga integralmente. Il criterio discretivo è quindi la natura e l'entità concreta del rischio, non la durata dell'appalto considerata isolatamente.

## Nomina dei coordinatori nell'ambito degli appalti

Negli appalti che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 — ovvero i cantieri temporanei o mobili — il committente è tenuto a nominare il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE) nei casi previsti dall'art. 90. Questi soggetti svolgono funzioni di coordinamento distinte da quelle previste dall'art. 26 e la loro nomina coesiste con gli obblighi DUVRI laddove applicabili.

Negli appalti di servizi e forniture che non rientrano nel Titolo IV, l'art. 26 non prevede la figura di un coordinatore esterno: il coordinamento è affidato direttamente al datore di lavoro committente, che può delegarlo contrattualmente a un'impresa capofila, senza però che ciò lo esoneri dalla responsabilità finale. Il datore di lavoro resta il soggetto che deve garantire la corretta attuazione del sistema di coordinamento.

Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente è centrale nella gestione degli appalti: collabora alla redazione del DUVRI, fornisce le informazioni sui rischi specifici dell'azienda, partecipa alle riunioni di coordinamento e monitora l'efficacia delle misure adottate. Il coinvolgimento dell'RSPP nella fase pre-contrattuale è prassi raccomandata e, in molti contesti, indispensabile per la corretta valutazione dei rischi da interferenza.

Nei grandi appalti o nelle situazioni di complessità organizzativa elevata, il committente può istituire un Comitato di coordinamento multiaziendale, formato dai rappresentanti delle imprese appaltatrici e dai rispettivi RSPP, con funzione di monitoraggio continuo delle interferenze e di aggiornamento periodico del DUVRI. Tale struttura, sebbene non obbligatoria per legge, è raccomandata dalle linee guida emanate dall'INAIL e da alcune associazioni datoriali di settore.

## Costi della sicurezza: non soggetti a ribasso d'asta

L'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture. Tali costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

I costi della sicurezza si dividono in due tipologie: i costi delle misure di sicurezza aziendali proprie di ciascuna impresa (che rimangono nella sfera di responsabilità esclusiva dell'appaltatore e sono quantificati da quest'ultimo nel POS o nella propria documentazione tecnica) e i costi delle misure di sicurezza necessarie per eliminare i rischi da interferenza (che il committente quantifica nel DUVRI e che non possono essere oggetto di negoziazione al ribasso).

La distinzione tra le due categorie di costi è fondamentale: solo i costi da interferenza (c.d. "costi DUVRI") sono rigidamente sottratti al ribasso; i costi aziendali propri dell'appaltatore, pur dovendo essere indicati nel contratto, possono in linea di principio essere oggetto di negoziazione, purché rimangano congrui. La congruità è verificata dall'INAIL e dalle ASL competenti in sede di ispezione e può essere oggetto di contestazione anche in fase di offerta.

La mancata indicazione dei costi della sicurezza nel contratto, o la loro sottostima manifesta, espone il committente a responsabilità solidale per gli infortuni che si verifichino a causa dell'inadeguatezza delle misure adottate. La giurisprudenza ha ritenuto che il risparmio sui costi della sicurezza costituisce un elemento indiziario della violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26, con conseguente responsabilità anche penale del committente.

## Interferenze e rischi specifici: identificazione e gestione

Le interferenze tra lavorazioni sono il nucleo concettuale attorno al quale ruota l'intero art. 26. Si definisce interferenza ogni contatto rischioso tra il personale del committente, quello dell'appaltatore e quello di eventuali altri subappaltatori o fornitori presenti nello stesso luogo di lavoro. L'interferenza non si limita al contatto fisico tra persone: include anche la sovrapposizione di attività che utilizzano le stesse attrezzature, gli stessi impianti o le stesse aree, generando rischi reciproci.

L'identificazione delle interferenze richiede una mappatura accurata dei flussi di lavoro e delle aree operative. Il committente deve elaborare una pianta aggiornata dei luoghi di lavoro con l'indicazione delle zone in cui opereranno le imprese appaltatrici, dei percorsi di accesso e di esodo, delle attrezzature e degli impianti presenti, dei depositi di sostanze pericolose e delle aree interdette. Questa mappatura è il punto di partenza per la redazione del DUVRI.

I rischi specifici da comunicare all'appaltatore ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), includono: rischi chimici presenti nell'ambiente (agenti cancerogeni, mutageni o tossici); rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici); rischi biologici; rischi connessi all'uso di impianti o macchinari pericolosi; rischi di incendio o esplosione; rischi connessi alla movimentazione di materiali e alla logistica interna. L'elenco non è tassativo e deve essere adattato alla specificità del contesto produttivo del committente.

La gestione delle interferenze passa attraverso misure organizzative (segregazione temporale o spaziale delle lavorazioni, istituzione di turni non sovrapposti, delimitazione fisica delle aree di lavoro) e misure tecniche (segnaletica di sicurezza, protezioni collettive, sistemi di blocco e segregazione degli impianti). Le misure devono essere proporzionate all'entità del rischio e verificate periodicamente con sopralluoghi congiunti tra il committente e i referenti delle imprese appaltatrici.

## Sanzioni: art. 55 D.Lgs 81/08 e responsabilità

Le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 sono sanzionate dall'art. 55 e dagli artt. 26 e seguenti del medesimo decreto. In particolare, la violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 4.384 euro a carico del datore di lavoro committente.

La mancata redazione del DUVRI, nei casi in cui esso è obbligatorio, costituisce violazione del comma 3 dell'art. 26 ed è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 4.384 euro. La sanzione si applica anche nel caso in cui il DUVRI sia redatto ma non aggiornato in relazione alle mutate condizioni di rischio o non sia allegato al contratto.

Sul piano penale, il committente può rispondere del reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni qualora l'infortunio di un lavoratore dell'appaltatore sia causalmente riconducibile alla mancata verifica dell'ITP, alla mancata informazione sui rischi specifici o all'omessa predisposizione delle misure di coordinamento. La giurisprudenza della Cassazione ha consolidato l'orientamento che considera il committente garante della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore che operano nei suoi luoghi di lavoro.

La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori dell'appaltatore, prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, si estende alle conseguenze degli infortuni sul lavoro. Nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, la violazione sistematica degli obblighi di sicurezza negli appalti può inoltre comportare la responsabilità amministrativa dell'ente committente, con applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive significative, laddove l'infortunio grave o mortale costituisca reato presupposto riconducibile alle politiche aziendali dell'ente.

## Corsi correlati

- [RSPP — Modulo B (Specifico per Macrosettore)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-b)
- [Formazione Dirigenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/dirigenti)

## Fonti

- [D.Lgs. 81/08 — art. 26 (Testo Unico Sicurezza)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [INAIL — Linee guida DUVRI](https://www.inail.it)

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