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titolo: "PSC e POS nei cantieri: chi li redige, contenuti obbligatori e differenze"
slug: "piano-sicurezza-coordinamento-psc-pos"
categoria: "Cantieri e lavori speciali"
dataPubblicazione: "2026-06-20"
dataAggiornamento: "2026-06-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS): chi li redige, quando sono obbligatori e cosa devono contenere secondo l'Allegato XV D.Lgs 81/08."
sommario: "PSC e POS sono i due pilastri documentali della sicurezza nei cantieri con più imprese: capire chi li redige, cosa devono contenere e come si coordinano tra loro è indispensabile per committenti, coordinatori e imprese esecutrici."
keywords:
  - "PSC piano sicurezza coordinamento"
  - "POS piano operativo sicurezza"
  - "cantiere edile documenti sicurezza"
  - "coordinatore CSP CSE"
  - "Allegato XV D.Lgs 81/08"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.inail.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/piano-sicurezza-coordinamento-psc-pos"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# PSC e POS nei cantieri: chi li redige, contenuti obbligatori e differenze

> PSC e POS sono i due pilastri documentali della sicurezza nei cantieri con più imprese: capire chi li redige, cosa devono contenere e come si coordinano tra loro è indispensabile per committenti, coordinatori e imprese esecutrici.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-20 · Aggiornato: 2026-06-20*

## Cos'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento — comunemente noto come PSC — è il documento che definisce le misure di prevenzione e protezione per l'intero cantiere, con riferimento alle interferenze tra le diverse imprese esecutrici. È disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs 81/08 e costituisce il riferimento normativo principale per tutte le lavorazioni pianificate.

L'obbligo di redigere il PSC scatta quando ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 90 comma 3 e dall'art. 100 del Testo Unico: presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici nel cantiere, oppure presenza di particolari rischi elencati nell'Allegato XI (lavori in prossimità di linee elettriche, ambienti confinati, rischio di annegamento, utilizzo di esplosivi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti). In questi casi l'obbligo prescinde dal numero di imprese.

Il documento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), figura nominata dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori. Il CSP deve possedere i requisiti tecnici e formativi previsti dall'Allegato XIV del D.Lgs 81/08.

I contenuti minimi del PSC sono fissati dall'Allegato XV del D.Lgs 81/08 e comprendono: l'anagrafica del cantiere (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, impresa affidataria); la descrizione sintetica dell'opera con le caratteristiche del contesto ambientale e del sito; l'individuazione dei rischi connessi all'area di cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; le misure di prevenzione e protezione, le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le prescrizioni operative; l'organizzazione temporale dei lavori con il cronoprogramma; le modalità di cooperazione e coordinamento tra le imprese; il piano di emergenza e le misure di primo soccorso; infine la stima analitica dei costi della sicurezza, che l'Allegato XV.4 prescrive di tenere separati dai costi di produzione e che non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

## Cos'è il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza — POS — è il documento che ogni impresa esecutrice redige per descrivere le proprie scelte organizzative e le misure di prevenzione adottate in relazione alle specifiche lavorazioni svolte nel cantiere. La sua definizione è contenuta nell'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/08: "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a)".

Il POS è redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere. Quando l'impresa è affidataria e si avvale di una o più imprese subappaltatrici, ogni subappaltatrice redige il proprio POS autonomo, distinto da quello dell'impresa affidataria. Il documento deve essere trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell'inizio delle lavorazioni.

L'obbligo di redigere il POS riguarda tutte le imprese esecutrici, indipendentemente dal fatto che nel cantiere sia presente o meno un PSC. Anche nei cantieri con un'unica impresa esecutrice — dove i coordinatori non sono nominati e il PSC non è richiesto — la legge impone la predisposizione del POS.

I contenuti minimi del POS sono elencati nell'Allegato XV.3 del D.Lgs 81/08 e includono: dati identificativi dell'impresa (ragione sociale, sede, CCIAA, codice fiscale, dati del datore di lavoro, indicazione del RSPP, del medico competente e del RLS); indicazione delle specifiche attività e delle relative lavorazioni; valutazione dei rischi specifici dell'impresa per quelle lavorazioni, con riferimento al DVR aziendale; misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai rischi individuati; elenco e descrizione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati; dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori con indicazione dei rischi per cui sono impiegati; procedure operative per le attività con rischi particolari; eventuali nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza.

## Differenze tra PSC e POS

PSC e POS sono complementari ma profondamente diversi per natura, soggetto redattore e funzione. Di seguito le principali differenze.

Soggetto che redige: il PSC è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), figura tecnica esterna nominata dal committente; il POS è redatto dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, sotto la propria diretta responsabilità.

Quando scatta l'obbligo: il PSC è obbligatorio quando nel cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici oppure quando sono presenti rischi particolari elencati nell'Allegato XI; il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice in qualsiasi cantiere, a prescindere dalla presenza del PSC o del coordinatore.

Natura del documento: il PSC è un documento di coordinamento che riguarda l'intero cantiere e tutte le imprese presenti; il POS è un documento operativo che riguarda esclusivamente l'impresa che lo redige e le lavorazioni da essa svolte.

Rapporto gerarchico: il PSC ha natura sovraordinata rispetto al POS. Quando esiste un PSC, il POS di ciascuna impresa deve essere coerente con esso, recepirne le prescrizioni e, dove necessario, integrarle con le specificità operative dell'impresa. Il CSE verifica tale coerenza prima di consentire l'inizio delle lavorazioni. Non è ammissibile un POS che contraddica le misure di prevenzione stabilite nel PSC.

Stima dei costi: il PSC include la stima analitica dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso; il POS non contiene una sezione autonoma sui costi della sicurezza, ma può fare riferimento a quelli già quantificati nel PSC.

## Il fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera è un documento distinto dal PSC, disciplinato dall'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08. Il CSP ha l'obbligo di predisporlo contestualmente alla redazione del PSC, per tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza dei coordinatori.

Il fascicolo non riguarda le fasi di costruzione, ma la vita successiva dell'opera: raccoglie le informazioni utili alla prevenzione e alla protezione dei rischi cui saranno esposti i lavoratori durante eventuali lavori successivi sull'edificio o sull'infrastruttura, come manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, ristrutturazioni e demolizione.

Il CSE aggiorna il fascicolo in funzione dell'evoluzione dei lavori e degli eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'esecuzione. Al termine dell'opera, il fascicolo deve essere consegnato al committente, che lo conserva e lo mette a disposizione per qualunque futuro intervento sull'opera.

Il contenuto del fascicolo è articolato in schede tecniche che descrivono: le caratteristiche strutturali e impiantistiche dell'opera rilevanti ai fini della sicurezza; le modalità di accesso sicuro alle parti dell'opera che richiedono manutenzione; le attrezzature previste per i lavori futuri; le misure preventive e protettive da adottare per ciascuna tipologia di intervento. Il fascicolo è quindi uno strumento di programmazione della sicurezza nel tempo, non solo un adempimento puntuale.

## Ruolo del coordinatore CSE nella verifica dei POS

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo centrale nella verifica dei Piani Operativi di Sicurezza. L'art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08 attribuisce al CSE l'obbligo di verificare l'idoneità dei POS, assicurandone la coerenza con il PSC.

La verifica non è una mera formalità documentale: il CSE deve valutare che il POS di ogni impresa contenga tutti i contenuti minimi prescritti dall'Allegato XV.3, che le misure di prevenzione previste siano adeguate ai rischi effettivamente presenti nel cantiere e che non sussistano contraddizioni con il PSC. In esito alla verifica, il CSE deve approvare formalmente il POS, indicandone l'idoneità per iscritto.

Se il POS è carente o non conforme, il CSE ha l'obbligo di rifiutare l'accesso al cantiere all'impresa fino a quando il documento non è adeguato. L'art. 92 comma 1 lettera e) prevede espressamente che il CSE proponga al committente o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, quando le inosservanze siano gravi e persistenti. In caso di pericolo grave e imminente, il CSE può sospendere direttamente le singole lavorazioni, anche senza attendere l'autorizzazione del committente.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. IV penale) ha costantemente affermato che il CSE risponde penalmente degli infortuni riconducibili a rischi che avrebbe dovuto rilevare e contrastare nell'esercizio delle proprie funzioni di verifica, inclusa la mancata contestazione di un POS inadeguato. Documentare le verifiche effettuate — con verbali di sopralluogo e comunicazioni scritte alle imprese — è quindi indispensabile per tutelare il coordinatore sul piano delle responsabilità.

## Sanzioni per PSC/POS mancante o non conforme

Il D.Lgs 81/08 prevede sanzioni distinte a seconda del soggetto obbligato e della violazione contestata.

L'art. 157 del D.Lgs 81/08 disciplina le sanzioni a carico del committente o del responsabile dei lavori. Tra le violazioni sanzionate rientra la mancata elaborazione del PSC nei cantieri in cui è obbligatorio (art. 100 comma 1). La sanzione è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro. Analogamente, il committente che non nomina il coordinatore nei cantieri in cui è previsto risponde ai sensi dello stesso articolo.

L'art. 159 del D.Lgs 81/08 prevede invece le sanzioni per il datore di lavoro dell'impresa esecutrice. La mancata redazione del POS è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096 a 4.384 euro. La medesima sanzione si applica quando il POS è redatto ma non è coerente con il PSC, ovvero quando l'impresa inizia le lavorazioni senza aver trasmesso il POS al coordinatore e aver ottenuto la verifica di idoneità.

Le sanzioni sono aggiornate periodicamente con i decreti di rivalutazione e possono essere aumentate in presenza di recidiva. È importante ricordare che le violazioni in materia di PSC e POS espongono i soggetti responsabili non solo a sanzioni amministrative e penali, ma anche a responsabilità civile in caso di infortunio, poiché la mancanza o l'inadeguatezza del documento è indice di una carente valutazione e gestione del rischio.

## Domande frequenti su PSC e POS

Quando non serve il PSC? Il PSC non è obbligatorio nei cantieri in cui opera un'unica impresa esecutrice e non sono presenti i rischi particolari elencati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08. In questi cantieri il committente non è tenuto a nominare i coordinatori e non deve predisporre il PSC. L'unica impresa esecutrice è comunque obbligata a redigere il proprio POS.

Il POS sostituisce il DVR? Il POS può essere utilizzato in sostituzione del DVR limitatamente alle attività svolte nel cantiere oggetto del piano, come previsto dall'Allegato XV.3 del D.Lgs 81/08. Non sostituisce il DVR aziendale per le attività svolte altrove o per i rischi trasversali dell'impresa (es. stress lavoro-correlato, sorveglianza sanitaria generale). Le due valutazioni convivono e si integrano.

Chi approva il POS? Il POS è approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che ne verifica l'idoneità e la coerenza con il PSC ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08. Nei cantieri senza PSC e senza coordinatori — ossia con un'unica impresa — non esiste una figura istituzionale incaricata dell'approvazione; il POS resta sotto la responsabilità esclusiva del datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Quanto costa redigere il PSC? Il costo di redazione del PSC dipende dalla complessità dell'opera, dal numero di imprese coinvolte, dalla durata dei lavori e dall'esperienza del professionista incaricato. Per cantieri di media complessità i preventivi dei professionisti si collocano in un intervallo molto variabile: è opportuno richiedere più offerte e valutare la qualità e il dettaglio del documento proposto, poiché un PSC lacunoso espone committente e coordinatore a sanzioni e responsabilità che superano di gran lunga il risparmio sul compenso professionale.

## Guide correlate

- [Formazione sicurezza in cantiere: obblighi, figure e rischi](https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-in-cantiere)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-alto)
- [Lavori in Quota](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/lavori-quota)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 100](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Allegato XV](https://www.normattiva.it)
- [INAIL – Documenti sicurezza nei cantieri](https://www.inail.it)

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