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titolo: "Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): quando è obbligatorio e cosa deve contenere"
slug: "piano-emergenza-evacuazione"
categoria: "Antincendio e primo soccorso"
dataPubblicazione: "2024-07-15"
dataAggiornamento: "2026-06-20"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): quando è obbligatorio, quali contenuti deve avere e il ruolo degli addetti antincendio."
sommario: "Il PEE è il documento che descrive come comportarsi in caso di incendio o emergenza: ecco quando serve, cosa deve contenere e chi lo mette in pratica."
keywords:
  - "piano di emergenza ed evacuazione"
  - "PEE obbligatorio"
  - "piano di emergenza aziendale"
  - "cosa contiene il piano di emergenza"
  - "planimetria vie di esodo"
fonti:
  - "https://www.vigilfuoco.it"
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.normattiva.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/piano-emergenza-evacuazione"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE): quando è obbligatorio e cosa deve contenere

> Il PEE è il documento che descrive come comportarsi in caso di incendio o emergenza: ecco quando serve, cosa deve contenere e chi lo mette in pratica.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2024-07-15 · Aggiornato: 2026-06-20*

## Che cos’è il Piano di Emergenza ed Evacuazione

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è il documento operativo che stabilisce come l’azienda deve organizzarsi e comportarsi in caso di incendio, esplosione, fuga di gas, terremoto o altra emergenza che richieda l’abbandono dei locali. Non è un adempimento puramente formale: è lo strumento che traduce la valutazione del rischio incendio in procedure concrete, ruoli definiti e sequenze di azioni da compiere nei primi, decisivi minuti.

Il PEE si inserisce nel quadro del D.Lgs. 81/08 e dei "Decreti Controlli" antincendio, in particolare del D.M. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. La sua finalità è ridurre il rischio per le persone presenti, garantendo un esodo ordinato verso luoghi sicuri e l’allertamento tempestivo dei soccorsi.

## Quando il PEE è obbligatorio

L’obbligo di redigere un piano di emergenza ed evacuazione scatta in funzione delle caratteristiche del luogo di lavoro. In linea generale, il piano è richiesto per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e per i luoghi di lavoro con un numero significativo di lavoratori presenti o aperti al pubblico, dove l’esodo non è gestibile in modo immediato e spontaneo.

Anche quando la redazione di un piano strutturato non è formalmente imposta, il datore di lavoro deve comunque adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze: dare istruzioni chiare ai lavoratori, individuare le vie di esodo e designare gli addetti. Per definire con certezza se la propria attività rientri tra quelle obbligate, conviene incrociare la valutazione del rischio incendio con le soglie previste dalla normativa, evitando interpretazioni approssimative.

## I contenuti del piano

Un PEE completo descrive l’edificio e le sue caratteristiche rilevanti per l’emergenza: layout dei locali, vie di esodo, uscite di sicurezza, ubicazione dei presidi antincendio (estintori, idranti, impianti) e dei dispositivi di allarme. A questa parte descrittiva si affiancano le procedure operative: come dare l’allarme, come e quando attivare i soccorsi esterni, le modalità di evacuazione e il punto di raccolta dove verificare la presenza di tutti.

Il piano definisce inoltre i compiti delle persone coinvolte (chi diffonde l’allarme, chi guida l’esodo, chi assiste persone con difficoltà motorie o sensoriali, chi interrompe le utenze) e le misure specifiche per i visitatori e per chi non conosce i luoghi. Parte integrante del PEE sono le planimetrie di emergenza, esposte nei punti di passaggio, che indicano in modo immediato percorsi di esodo, uscite e posizione dei presidi.

## Il ruolo degli addetti antincendio

Il PEE prende vita grazie agli addetti al servizio antincendio e alla gestione delle emergenze, designati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. Sono loro a mettere in pratica le procedure: danno l’allarme, intervengono con i mezzi di primo intervento quando l’incendio è circoscritto e gestibile in sicurezza, coordinano l’esodo verso il punto di raccolta e si interfacciano con i Vigili del Fuoco.

Perché il piano funzioni, gli addetti devono essere formati con il corso del livello corrispondente al rischio incendio dell’attività (livello 1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) e conoscere a fondo i contenuti del PEE. Anche gli altri lavoratori vanno informati sulle procedure di evacuazione che li riguardano: un piano scritto ma sconosciuto a chi deve applicarlo non protegge nessuno.

## Tenere il piano aggiornato

Il PEE non è un documento da archiviare e dimenticare: va revisionato ogni volta che cambiano elementi rilevanti, come la disposizione dei locali, i processi produttivi, il numero di lavoratori o l’assetto delle vie di esodo. Le prove di evacuazione periodiche servono proprio a verificare che il piano sia efficace e a correggere eventuali criticità emerse sul campo.

Con 123Formazione puoi formare e aggiornare gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze ai diversi livelli di rischio, in aula o in videoconferenza, con attestati validi in tutta Italia. Una squadra preparata è la condizione perché il Piano di Emergenza ed Evacuazione non resti soltanto sulla carta.

## Quando il PEE è obbligatorio: la soglia dei 10 lavoratori

L'Allegato I del D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA, in vigore dal 4 ottobre 2022) ha riscritto le regole sull'obbligo del piano di emergenza, sostituendo il previgente D.M. 10/03/1998. Il PEE è obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono occupati 10 o più lavoratori, per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (anche se non lavoratori), e per tutte le attività ricomprese nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 indipendentemente dal numero di occupanti.

Per i luoghi di lavoro sotto soglia che non sono soggetti ai controlli VVF, il datore di lavoro non è esonerato dalla gestione dell'emergenza: deve comunque adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, anche in forma semplificata, documentandole nel DVR. La distinzione tra "piano di emergenza" formalizzato e "misure gestionali" più snelle è importante per dimensionare correttamente l'adempimento alla realtà aziendale, evitando sia inadempienze sia sovra-strutturazioni inutili.

## Contenuti minimi del PEE secondo l'Allegato II del D.M. 02/09/2021

L'Allegato II del Decreto GSA elenca puntualmente i contenuti minimi del PEE: identificazione dell'attività e descrizione delle caratteristiche dell'edificio rilevanti per la gestione dell'emergenza, individuazione dei rischi di incendio specifici, descrizione del sistema di allarme e di rivelazione, planimetrie con indicazione di vie di esodo, uscite, presidi antincendio e compartimentazioni, procedure di evacuazione differenziate per scenari (incendio, fumo, blackout, terremoto, allarme bomba), procedure per il personale con esigenze speciali (PEEP), procedure di chiamata dei soccorsi esterni e modalità di interfaccia con i Vigili del Fuoco all'arrivo.

Il PEE deve essere oggetto di revisione almeno annuale e ogni volta che intervengano modifiche significative: cambio di destinazione d'uso, lavori edilizi, variazioni dell'organico, introduzione di nuovi rischi o lavorazioni. Per le attività complesse il Decreto richiede inoltre la nomina di un responsabile della gestione dell'emergenza, figura distinta dagli addetti antincendio, con compiti di coordinamento generale durante l'emergenza e di mantenimento operativo del piano in tempo ordinario.

## Guide correlate

- [Prove di evacuazione: obbligo, periodicità e come organizzarle e verbalizzarle](https://123formazione.com/guide/prove-di-evacuazione-obblighi)
- [CPI e SCIA antincendio: attività soggette, ruolo dei Vigili del Fuoco e formazione](https://123formazione.com/guide/cpi-certificato-prevenzione-incendi)
- [Corso antincendio: livelli di rischio 1, 2 e 3 secondo il D.M. 02/09/2021](https://123formazione.com/guide/corso-antincendio-livelli-rischio)

## Corsi correlati

- [Antincendio — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/antincendio-basso)
- [Antincendio — Rischio Medio](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/antincendio-medio)
- [Antincendio — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/antincendio-alto)
- [Primo Soccorso — Gruppo B/C](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/primo-soccorso-gruppo-b)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [RSPP — Modulo B (Specifico per Macrosettore)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-b)

## Fonti

- [Vigili del Fuoco – Decreti antincendio](https://www.vigilfuoco.it)
- [Normattiva – D.M. 2 settembre 2021](https://www.normattiva.it)
- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 43-46](https://www.normattiva.it)

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