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titolo: "La formazione sicurezza vale anche per part-time, stagionali e lavoratori in somministrazione?"
slug: "formazione-sicurezza-dipendente-part-time-stagionale"
categoria: "Guida alla scelta"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "L’art. 37 c.1 del D.Lgs. 81/2008 non ammette eccezioni: la formazione sulla sicurezza è obbligatoria per tutti i lavoratori, inclusi part-time, stagionali, somministrati, tirocinanti e lavoratori stranieri."
sommario: "Sì, senza eccezioni. L’obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto o dall’orario di lavoro: part-time, stagionali, somministrati, tirocinanti e lavoratori stranieri hanno lo stesso diritto e lo stesso obbligo dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato."
keywords:
  - "formazione sicurezza part-time"
  - "corso sicurezza stagionali obbligatorio"
  - "formazione lavoratori in somministrazione chi paga"
  - "sicurezza tirocinanti stage obbligo"
  - "formazione sicurezza lavoratori stranieri lingua"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.statoregioni.it"
  - "https://www.normattiva.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-dipendente-part-time-stagionale"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# La formazione sicurezza vale anche per part-time, stagionali e lavoratori in somministrazione?

> Sì, senza eccezioni. L’obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto o dall’orario di lavoro: part-time, stagionali, somministrati, tirocinanti e lavoratori stranieri hanno lo stesso diritto e lo stesso obbligo dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## L’obbligo per tutti i lavoratori: art. 37, co. 1 del D.Lgs. 81/2008

L’art. 37, co. 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La norma non distingue tra tipologie contrattuali: lavoratori a tempo pieno, part-time, a termine, stagionali, interinali, soci lavoratori, tirocinanti — tutti hanno diritto alla formazione e tutti devono riceverla prima o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Questa universalità dell’obbligo è intenzionale: la tutela della salute e sicurezza non può dipendere dalla durata o dalla forma del rapporto di lavoro. Un infortunio non distingue tra un dipendente fisso e uno stagionale; la normativa non può farlo neanche essa. Il datore di lavoro che omette la formazione per categorie "particolari" di lavoratori si espone alle stesse responsabilità che deriverebbero dall’omissione nei confronti di un dipendente ordinario.

Il problema pratico è che proprio le categorie più vulnerabili — stagionali, somministrati, tirocinanti — sono quelle per cui la formazione viene più spesso trascurata o rinviata, complici la brevità del rapporto e la pressione organizzativa. Ma è esattamente in queste situazioni che il rischio infortunistico è più alto, perché si tratta di lavoratori nuovi, non ancora familiari con l’ambiente di lavoro e con i rischi specifici.

## Lavoratori stagionali e termine di completamento della formazione

Per i lavoratori stagionali o a termine, la formazione deve essere erogata prima o all’avvio dell’attività lavorativa, non a settimane di distanza. L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 prevede che la formazione generale possa, in alcuni casi, essere impartita entro 60 giorni dall’assunzione, ma la formazione specifica sui rischi deve essere completata prima che il lavoratore sia esposto ai rischi stessi. Nei settori con picchi stagionali (agricoltura, turismo, edilizia, grande distribuzione) questo impone una pianificazione anticipata.

Per i contratti molto brevi — inferiori a cinquanta giorni lavorativi — la normativa prevede che la formazione generale possa essere erogata anche da un ente bilaterale o da un organismo paritetico, e che la formazione specifica ricada comunque sul datore di lavoro. Il fatto che il rapporto sia breve non riduce né elimina l’obbligo: riduce solo i margini temporali per adempiervi, rendendo la pianificazione ancora più critica.

Un errore frequente è confondere l’informazione con la formazione: consegnare il depliant sui rischi aziendali o mostrare la planimetria delle uscite di emergenza non equivale alla formazione prevista dall’art. 37. La formazione richiede un percorso strutturato, con verifica finale dell’apprendimento e rilascio dell’attestato. La sola informazione, pur obbligatoria ai sensi dell’art. 36, non è sufficiente.

## Lavoratori in somministrazione: chi è responsabile della formazione?

Per i lavoratori somministrati — forniti da un’agenzia per il lavoro (APL) all’impresa utilizzatrice — la ripartizione degli obblighi è disciplinata dall’art. 3, co. 5 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 81/2015 sul lavoro in somministrazione. La regola generale è che la formazione generale compete all’agenzia per il lavoro, mentre la formazione specifica sui rischi propri del posto di lavoro e del settore compete all’impresa utilizzatrice, dove il lavoratore si trova fisicamente ad operare.

In pratica, l’agenzia forma il lavoratore sui rischi generali comuni a tutte le attività (uso dei DPI di base, norme comportamentali di sicurezza, primo soccorso di base), mentre l’azienda che "utilizza" il lavoratore è tenuta a integrare quella formazione con i contenuti specifici per i rischi del proprio ambiente produttivo. Questa distinzione è cruciale: l’utilizzatore non può presumere che l’agenzia abbia già coperto tutto, né l’agenzia può esimersi dalla formazione generale.

In caso di infortunio, la responsabilità si ripartisce tra i due soggetti in base agli obblighi rispettivi: l’assenza di formazione specifica da parte dell’utilizzatore è una violazione propria di quest’ultimo, indipendentemente da quanto fatto dall’agenzia. Per questo è indispensabile che agenzia e utilizzatore si coordinino prima dell’avvio dell’attività, verificando cosa è stato erogato e cosa resta da completare.

## Part-time, tirocini, stage e lavoratori stranieri

Per i lavoratori part-time la formazione non è proporzionata all’orario: un dipendente che lavora 20 ore settimanali ha gli stessi obblighi formativi di uno a tempo pieno, perché l’esposizione ai rischi non si dimezza con l’orario. L’unica differenza pratica è organizzativa: i corsi vanno schedulati tenendo conto della disponibilità oraria del lavoratore, ma la durata e i contenuti del percorso non cambiano.

I tirocinanti e gli stagisti sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza: il soggetto ospitante (azienda, ente o studio professionale) ha gli stessi obblighi del datore di lavoro nei confronti di chi svolge un tirocinio curriculare o extracurriculare. Anche in questo caso la formazione va erogata prima o all’avvio dell’attività: il fatto che il tirocinio sia non retribuito o abbia finalità formative non riduce in alcun modo l’obbligo di sicurezza.

Per i lavoratori stranieri che non padroneggiano adeguatamente l’italiano, la formazione deve essere comprensibile: l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 precisa che la formazione deve essere erogata in una lingua comprensibile al lavoratore. Questo non significa necessariamente che il corso debba essere tenuto in un’altra lingua, ma che il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie (traduzione dei materiali, mediatore linguistico, supporto visivo) affinché il lavoratore comprenda effettivamente i contenuti. Un attestato rilasciato a un lavoratore che non ha compreso nulla del corso non protegge né il lavoratore né il datore.

## Guide correlate

- [Quando fare la formazione sicurezza in azienda: tutti i momenti obbligatori](https://123formazione.com/guide/quando-fare-formazione-sicurezza-azienda)
- [Chi paga il corso di sicurezza: il lavoratore o l’azienda?](https://123formazione.com/guide/chi-paga-corso-sicurezza-lavoratore-azienda)
- [Come organizzare la formazione sicurezza dei dipendenti: guida pratica](https://123formazione.com/guide/come-organizzare-formazione-sicurezza-dipendenti)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)

## Fonti

- [D.Lgs. 81/2008 – art. 3 co. 5, art. 36-37](https://www.normattiva.it)
- [Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – formazione lavoratori](https://www.statoregioni.it)
- [D.Lgs. 81/2015 – Contratto di lavoro in somministrazione](https://www.normattiva.it)

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