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titolo: "DPI di III categoria: cosa sono e quando sono obbligatori secondo il D.Lgs. 81/08"
slug: "dpi-terza-categoria-obblighi-normativi"
categoria: "rischi-specifici"
dataPubblicazione: "2026-06-21"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Guida ai dispositivi di protezione individuale di III categoria: definizione, ambiti di obbligo, riferimenti normativi del D.Lgs. 81/08 artt. 74-79 e Allegato VIII."
sommario: "Quali DPI rientrano nella III categoria, in quali situazioni il loro uso è obbligatorio e cosa prevede il D.Lgs. 81/08 agli articoli 74-79 e all'Allegato VIII."
keywords:
  - "DPI III categoria"
  - "dispositivi protezione individuale terza categoria"
  - "D.Lgs. 81/08 art. 74"
  - "obbligo DPI terza categoria"
  - "Allegato VIII sicurezza lavoro"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81"
  - "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425"
canonical: "https://123formazione.com/guide/dpi-terza-categoria-obblighi-normativi"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# DPI di III categoria: cosa sono e quando sono obbligatori secondo il D.Lgs. 81/08

> Quali DPI rientrano nella III categoria, in quali situazioni il loro uso è obbligatorio e cosa prevede il D.Lgs. 81/08 agli articoli 74-79 e all'Allegato VIII.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza*

*Pubblicato: 2026-06-21 · Aggiornato: 2026-06-21*

## La classificazione dei DPI secondo il D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 74, definisce i dispositivi di protezione individuale come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. La norma distingue tre categorie di DPI in base alla gravità del rischio che devono fronteggiare.

La III categoria comprende i DPI destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute. Ne fanno parte, a titolo esemplificativo, i dispositivi anticaduta, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi e gas, i guanti e gli indumenti di protezione contro rischi chimici e le protezioni uditive per ambienti con livelli di rumore estremamente elevati.

L'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 elenca, in maniera non esaustiva, le attività e i settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dei lavoratori i DPI, suddividendoli per tipologia di rischio. Questo elenco costituisce un riferimento pratico per il datore di lavoro nella valutazione dell'adeguatezza dei dispositivi da adottare.

## Obblighi del datore di lavoro: artt. 74-79 D.Lgs. 81/08

L'art. 75 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il ricorso al DPI rappresenta quindi l'ultima misura nella gerarchia degli interventi di prevenzione.

L'art. 76 disciplina i requisiti dei DPI: devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e alla salute dei lavoratori, e adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità. Per i DPI di III categoria il Regolamento (UE) 2016/425 è il principale riferimento per la marcatura CE.

L'art. 77 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI conformi, di mantenerli in efficienza, di far sì che vengano indossati effettivamente, di provvedere all'addestramento e di fornire istruzioni comprensibili. Per i DPI di III categoria l'addestramento non è facoltativo ma obbligatorio per legge, in ragione della gravità dei rischi contro cui proteggono. L'art. 79 stabilisce i criteri di scelta, rimandando alle norme tecniche di riferimento per ciascuna tipologia di DPI.

## Differenze pratiche tra le categorie e ricadute operative

La distinzione in categorie ha conseguenze dirette sia sul piano della progettazione e certificazione del DPI sia su quello degli obblighi di chi li utilizza. I DPI di I categoria proteggono da rischi di scarsa entità (es. guanti da giardinaggio); quelli di II categoria riguardano rischi intermedi (es. caschi per edilizia); quelli di III categoria sono concepiti per situazioni in cui un fallimento del dispositivo può determinare la morte o un danno permanente alla salute.

Sul piano operativo, l'impiego di DPI di III categoria richiede che il lavoratore abbia ricevuto un addestramento specifico documentato, che il DPI sia oggetto di verifiche periodiche e che la sua manutenzione segua le indicazioni del fabbricante. Il datore di lavoro deve conservare evidenza dell'avvenuta consegna, dell'addestramento e dei controlli effettuati.

La scelta del DPI di III categoria non può basarsi sul solo costo o sulla disponibilità di magazzino: deve derivare dalla valutazione del rischio documentata nel DVR, tenendo conto delle norme tecniche di prodotto (es. EN 361 per i dispositivi anticaduta, EN 140 o EN 136 per le semimaschere e maschere intere), dell'ergonomia e della compatibilità con gli altri DPI eventualmente indossati contemporaneamente.

## Integrazione con la valutazione dei rischi e il DVR

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 richiede che il Documento di Valutazione dei Rischi contenga l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate. Quando la valutazione evidenzia rischi che rientrano nell'ambito di applicazione dei DPI di III categoria, il DVR deve specificare quali dispositivi vengono impiegati, le motivazioni della scelta, le modalità d'uso e le procedure di controllo e manutenzione.

In fase di valutazione del rischio è necessario considerare non solo la gravità del danno potenziale, ma anche la frequenza e la durata dell'esposizione, l'efficacia delle misure tecniche e organizzative già adottate e la fattibilità concreta dell'utilizzo del DPI nelle condizioni di lavoro reali. Un DPI teoricamente idoneo ma incompatibile con le attività svolte non garantisce una protezione effettiva.

La collaborazione tra datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS è fondamentale per giungere a scelte appropriate. Il medico competente, in particolare, può indicare controindicazioni all'uso di specifici dispositivi per determinati lavoratori, ad esempio in relazione all'uso di apparecchi di protezione respiratoria in soggetti con patologie polmonari.

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Alto](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-alto)
- [Lavori in Quota](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/lavori-quota)

## Fonti

- [D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza (artt. 74-79 e Allegato VIII)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)
- [Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425)

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