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titolo: "Come scegliere i DPI corretti: valutazione, marcatura e consegna"
slug: "come-scegliere-dpi-corretti"
categoria: "Per il datore di lavoro"
dataPubblicazione: "2026-06-19"
dataAggiornamento: "2026-06-19"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Come scegliere i DPI corretti: dalla valutazione del rischio alla marcatura CE, categorie, taglie, addestramento e registro di consegna ex D.Lgs 81/08 e Reg. UE 2016/425."
sommario: "Scegliere i DPI giusti non è acquistare a caso: serve partire dalla valutazione del rischio, verificare marcatura e categoria, curare taglie e comfort, addestrare e tenere il registro di consegna."
keywords:
  - "come scegliere dpi corretti"
  - "dpi marcatura ce categorie"
  - "registro consegna dpi"
  - "addestramento dpi terza categoria"
  - "reg ue 2016/425 dpi"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://eur-lex.europa.eu"
  - "https://www.inail.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/come-scegliere-dpi-corretti"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Come scegliere i DPI corretti: valutazione, marcatura e consegna

> Scegliere i DPI giusti non è acquistare a caso: serve partire dalla valutazione del rischio, verificare marcatura e categoria, curare taglie e comfort, addestrare e tenere il registro di consegna.

*Pubblicato: 2026-06-19 · Aggiornato: 2026-06-19*

## Cosa sono i DPI e quando vanno usati

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono, secondo l’art. 74 del D.Lgs 81/08, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Sono DPI gli elmetti, le calzature antinfortunistiche, i guanti, gli occhiali e schermi, le protezioni dell’udito, le maschere e i facciali filtranti, gli imbragature anticaduta, gli indumenti ad alta visibilità.

Il principio cardine è che i DPI sono l’ultima linea di difesa. L’art. 75 stabilisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Prima di distribuire DPI, quindi, il datore deve aver tentato di eliminare il rischio alla fonte e di privilegiare le protezioni collettive. Per questa gerarchia vedi la guida su DPI e protezioni collettive: priorità.

## Passo 1: partire dalla valutazione del rischio

La scelta del DPI non parte dal catalogo del fornitore ma dal DVR. L’art. 77, comma 1, impone al datore di lavoro di analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, e valutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato confrontandole con quelle necessarie. Aggiorna poi la scelta ogni volta che intervengono variazioni significative.

Concretamente, per ogni mansione e attività si individua il rischio residuo (caduta dall’alto, proiezione di schegge, rumore oltre i valori d’azione, agenti chimici, ecc.) e la parte del corpo da proteggere, quindi si definisce il tipo di DPI e le sue prestazioni minime (classe di protezione, livello di attenuazione, resistenza, ecc.). La scelta va consultata con l’RLS e, dove rilevante, con il medico competente, in particolare per i lavoratori con limitazioni. Per i casi di lavoro in quota vedi la guida sui DPI anticaduta di terza categoria.

## Passo 2: verificare marcatura CE, categoria e norme

Dal 21 aprile 2019 i DPI immessi sul mercato devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, che ha sostituito la vecchia Direttiva 89/686/CEE. Ogni DPI deve recare la marcatura CE, essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dalla nota informativa del fabbricante (istruzioni d’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, scadenza, limiti d’impiego), redatta nella lingua del Paese di utilizzo. La nota informativa è parte integrante del DPI e va consegnata e conservata.

Il Regolamento classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio. Categoria I: rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole). Categoria II: rischi non minimi né mortali/irreversibili (la maggior parte: occhiali, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità). Categoria III: rischi che possono causare conseguenze gravissime, mortali o irreversibili (anticaduta, protezione vie respiratorie, protezione da agenti chimici/biologici, da temperature estreme, da scariche elettriche). La categoria condiziona gli obblighi: per la III categoria, in particolare, l’addestramento è obbligatorio. Verificare anche le norme tecniche armonizzate di riferimento (es. EN 397 per gli elmetti, EN ISO 20345 per le calzature, EN 352 per gli otoprotettori) aiuta a confrontare le prestazioni.

## Passo 3: taglie, comfort ed ergonomia

Un DPI tecnicamente idoneo ma scomodo o di taglia sbagliata non viene indossato, e quindi non protegge. L’art. 76 richiede che i DPI siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, e che possano essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la propria efficacia (per esempio occhiali, otoprotettori e facciale filtrante che non interferiscano tra loro).

Sul piano operativo significa prevedere una gamma di taglie, coinvolgere i lavoratori nella prova dei DPI prima dell’acquisto, considerare le esigenze specifiche (lavoratori con occhiali da vista, lavoratrici in gravidanza, intolleranze a materiali). Il coinvolgimento riduce il rifiuto e aumenta l’uso effettivo. È inoltre opportuno tenere conto delle indicazioni del medico competente per i lavoratori con prescrizioni o limitazioni: vedi la guida su idoneità alla mansione, limitazioni e prescrizioni.

## Passo 4: informazione, formazione e addestramento

Consegnare il DPI non basta: il lavoratore deve saperlo usare. L’art. 77, comma 4, impone al datore di assicurare una formazione adeguata e di organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e pratico dei DPI. Il comma 5 rende l’addestramento obbligatorio in ogni caso per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. L’addestramento è una prova pratica documentata: indossare correttamente un’imbracatura anticaduta, indossare e verificare la tenuta di un facciale filtrante, regolare gli otoprotettori.

Il datore deve inoltre informare il lavoratore sui rischi da cui il DPI lo protegge, rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI, stabilire le procedure aziendali per l’uso, la riconsegna e il deposito al termine dell’uso. Il lavoratore, dal canto suo, ha l’obbligo (art. 78) di utilizzare i DPI conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti, di averne cura e di segnalarne difetti o inconvenienti. Per la differenza tra i tre livelli vedi la guida su formazione, addestramento e informazione: differenze.

## Passo 5: consegna, registro e manutenzione

La consegna dei DPI va documentata. Sebbene il D.Lgs 81/08 non imponga un modello di registro, il registro di consegna dei DPI è uno strumento di prova essenziale: per ciascun lavoratore si annota tipo e modello del DPI, categoria, data di consegna, eventuale numero di lotto/scadenza, firma di ricezione del lavoratore e attestazione dell’avvenuta informazione/addestramento. Il registro dimostra che il datore ha adempiuto all’obbligo di fornire i DPI (art. 18, c.1, lett. d) e che il lavoratore li ha ricevuti e ne è stato istruito.

Il datore deve infine mantenere i DPI in efficienza, assicurarne le condizioni d’igiene mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie, e provvedere a che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti (art. 77, c.4). Per i DPI con scadenza (es. caschi, imbracature, filtri) va programmata la sostituzione; per quelli riutilizzabili, la pulizia e la verifica periodica. Affiancare la dotazione di DPI a una formazione adeguata dei lavoratori è la condizione per un uso realmente efficace: 123Formazione eroga i corsi di formazione generale e specifica e i percorsi per attrezzature e lavori in quota, con attestati validi in tutta Italia.

## Guide correlate

- [DPI o protezioni collettive: la gerarchia delle misure (art. 15)](https://123formazione.com/guide/dpi-vs-protezioni-collettive-priorita)
- [DPI anticaduta di terza categoria: addestramento obbligatorio](https://123formazione.com/guide/dpi-anticaduta-terza-categoria)
- [Informazione, formazione e addestramento: le differenze secondo il D.Lgs. 81/08](https://123formazione.com/guide/formazione-addestramento-informazione-differenze)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Formazione Dirigenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/dirigenti)
- [RSPP/ASPP — Modulo A (Base)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-a)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008, Titolo III Capo II (DPI)](https://www.normattiva.it)
- [EUR-Lex – Regolamento (UE) 2016/425 DPI](https://eur-lex.europa.eu)
- [INAIL – Dispositivi di protezione individuale](https://www.inail.it)

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