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titolo: "DM 388/2003: primo soccorso aziendale, classificazione e dotazioni obbligatorie"
slug: "dm-388-2003-primo-soccorso-aziendale"
categoria: "Aggiornamento normativo — DM"
dataPubblicazione: "2003-09-03"
dataAggiornamento: "2026-06-21"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza"
descrizione: "Il DM 15 luglio 2003 n. 388 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) e stabilisce le dotazioni minime di primo soccorso e la formazione obbligatoria degli addetti."
sommario: "Il DM 15 luglio 2003 n. 388 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) e stabilisce le dotazioni minime di primo soccorso e la formazione obbligatoria degli addetti."
norma: "DM 15/07/2003 n. 388 (attuazione art. 45 D.Lgs. 626/1994, oggi art. 45 D.Lgs. 81/08)"
tipoNorma: "DM"
pubblicazioneGU: "G.U. n. 109 del 03/09/2003"
entrataInVigore: "2003-09-03"
fonti:
  - "https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/09/03/003G0301/sg"
canonical: "https://123formazione.com/aggiornamenti-normativi/dm-388-2003-primo-soccorso-aziendale"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Primo soccorso aziendale (DM 388/2003): guida alla classificazione Gruppo A, B e C

> Il DM 15 luglio 2003 n. 388 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) e stabilisce le dotazioni minime di primo soccorso e la formazione obbligatoria degli addetti.

## Dati chiave

- **Norma:** DM 15/07/2003 n. 388 (attuazione art. 45 D.Lgs. 626/1994, oggi art. 45 D.Lgs. 81/08)
- **Tipo:** DM
- **Pubblicazione in G.U.:** G.U. n. 109 del 03/09/2003
- **Entrata in vigore:** 2003-09-03
- **Data pubblicazione editoriale:** 2003-09-03
- **Ultimo aggiornamento editoriale:** 2026-06-21

## Impatto sulla formazione

Obbliga tutti i datori di lavoro a nominare e formare addetti al primo soccorso con percorsi formativi differenziati per Gruppo A (12h + aggiornamento triennale) e Gruppo B/C (12h + aggiornamento quinquennale).

## Cosa cambia in sintesi

- Classificazione delle aziende in tre gruppi (A, B, C) in base all’attività, al numero di dipendenti e alla presenza di rischi particolari quali l’esposizione ad agenti chimici cancerogeni o biologici.
- Gruppo A — cassetta di pronto soccorso obbligatoria con dotazione minima definita nell’Allegato 1; Gruppi B e C — pacchetto di medicazione secondo l’Allegato 2.
- Formazione degli addetti al primo soccorso: corso di 12 ore articolato nei moduli indicati all’Allegato 3 con verifica dell’apprendimento finale.
- Aggiornamento periodico obbligatorio: ogni 3 anni per il Gruppo A, ogni 5 anni per i Gruppi B e C.
- Obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni e di documentare i presidi di primo soccorso disponibili in azienda.

## Contesto storico: cosa esisteva prima

Prima dell’entrata in vigore del DM 388/2003, l’obbligo di primo soccorso aziendale era enunciato dall’art. 15 del D.Lgs. 626/1994 senza che esistesse un regolamento attuativo uniforme. Ogni azienda adottava dotazioni eterogenee, spesso ridotte al minimo sindacale senza criteri tecnici. Il DM 388/2003 ha colmato questo vuoto: basandosi sul criterio della proporzionalità al rischio, ha suddiviso le aziende in tre gruppi e ha definito per ciascuno le dotazioni minime obbligatorie e i contenuti della formazione degli addetti.

## Cosa cambia in concreto

Il Gruppo A comprende le aziende industriali con almeno tre dipendenti che appartengono a settori ad alto rischio infortunistico (estrattivo, metallurgico, chimico, esplosivi, cave, costruzioni), quelle con più di cinque lavoratori esposte ad agenti chimici pericolosi o cancerogeni, e le strutture sanitarie. Queste aziende devono dotarsi della cassetta di pronto soccorso con il contenuto dell’Allegato 1 — tra l’altro: defibrillatore (raccomandato), guanti sterili monouso, flaconi di soluzione fisiologica, bende, garze, aghi, siringhe. Il contenuto va mantenuto in efficienza, integrato tempestivamente e verificato periodicamente. Il DVR deve indicare il numero di addetti nominati, la posizione della cassetta e le procedure di allerta.

## Chi è impattato

Per i Gruppi B e C (aziende non rientranti nel Gruppo A) è sufficiente il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, più leggero ma comunque normato. La distinzione operativa è rilevante anche per la formazione: gli addetti di tutte le tipologie aziendali seguono un corso di 12 ore strutturato in tre moduli (allertamento del sistema di soccorso, sostegno delle funzioni vitali, primo soccorso nelle emergenze specifiche), ma l’aggiornamento ha periodicità diversa — triennale per il Gruppo A, quinquennale per B e C. Poiché molte aziende cambiano categoria nel tempo (crescita del personale, variazione dei rischi), la classificazione va rivalutata in sede di aggiornamento del DVR.

## Corsi correlati

- [Primo Soccorso — Gruppo A](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/primo-soccorso-gruppo-a)
- [Primo Soccorso — Gruppo B/C](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/primo-soccorso-gruppo-b)

## Domande frequenti

### Quali dotazioni deve avere una cassetta di pronto soccorso del Gruppo A?

L’Allegato 1 del DM 388/2003 elenca il contenuto minimo: guanti sterili monouso (almeno 5 paia), flacone di soluzione fisiologica (500 ml), compresse di garza sterile, bende orlate, cerotti di varie misure, forbici, laccio emostatico, tavola spinale. La dotazione va controllata regolarmente e integrata non appena un presidio è utilizzato o scaduto.

### Quante ore di formazione devono fare gli addetti al primo soccorso?

Tutti gli addetti — sia Gruppo A sia Gruppi B/C — devono completare un corso di 12 ore articolato nei tre moduli dell’Allegato 3: allertamento del sistema di emergenza, supporto delle funzioni vitali di base, gestione delle emergenze specifiche (emorragie, ustioni, fratture). La formazione si conclude con una verifica pratica e teorica dell’apprendimento.

### Il pronto soccorso aziendale sostituisce il 118?

No. L’addetto al primo soccorso ha il compito di prestare le prime cure nell’attesa dei soccorsi qualificati e di allertare il 118 (o il numero unico di emergenza 112). Le manovre previste dalla formazione — BLS, posizione laterale di sicurezza, gestione delle emorragie — servono a stabilizzare il paziente, non a sostituire l’intervento del personale sanitario.

## Fonte ufficiale

- [DM 15/07/2003 n. 388 — G.U. n. 109 del 03/09/2003](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/09/03/003G0301/sg)

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